pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio
1998
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti;
Visto l'articolo 3, comma 120, della stessa legge n. 662 del 1996, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge n. 662 del 1996, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno piu' decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla
dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, al comma 1 dopo le
parole: "dichiarazione annuale" sono inserite le seguenti: "periodica";
b)
nell'articolo 6, riguardante violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto:
1) il comma 1, e' sostituito dal
seguente:
" 1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con la sanzione
amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta
relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi
indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella
dovuta.";
2) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione
del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni.";
3) nel comma 3, primo periodo le parole: "al quindici per
cento dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento
dell'imposta corrispondente all'importo";
4) nel comma 8, al primo periodo,
le parole: "al quindici per cento del corrispettivo" sono sostituite dalle
seguenti: "al cento per cento dell'imposta";
c) nell'articolo 9, riguardante
le violazioni degli obblighi relativi alla contabilita', al comma 5 e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali
dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";
d)
nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di imposte dirette e
di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di ogni
comunicazione" sono inserite le seguenti: "prescritta dalla legge
tributaria.";
e) nell'articolo 16, recante abrogazione di norme, al comma 1,
lettera a), le parole: "73-bis, commi secondo, quarto e quinto" sono
sostituite dalle seguenti: "73-bis, commi quarto e quinto.".
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5,
riguardante la colpevolezza, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Colpevolezza). - 1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative
ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia
essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attivita' di
consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale
difficolta' sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Nei casi
indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non e' commessa con dolo o
colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle
previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei
confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma
eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3,
e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a carico della
persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel
medesimo articolo 11, comma 1. L'importo puo' essere adeguato ai sensi
dell'articolo 2, comma 4.
3. La colpa e' grave quando l'imperizia o la
negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e' possibile dubitare
ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di
conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari
obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento
occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. E' dolosa la violazione
attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o
dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attivita' amministrativa di
accertamento.";
b) nell'articolo 6, riguardante cause di non punibilita', al
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le rilevazioni eseguite nel
rispetto della continuita' dei valori di bilancio e secondo corretti criteri
contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno
luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le
violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche' relative alle
operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se
differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per
cento.";
c) nell'articolo 7, riguardante i criteri di determinazione della
sanzione, al comma 3 le parole: "dell'articolo 13, dell'articolo 16 o in
dipendenza di accertamento con adesione" sono sostituite dalle seguenti: "degli
articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento";
d)
nell'articolo 11, riguardante i responsabili per la sanzione amministrativa, al
comma 1 dopo le parole: "nell'interesse dei quali ha agito l'autore delle
violazioni sono obbligati" e' inserita la seguente: "solidalmente";
e)
l'articolo 12, riguardante concorso di violazioni e violazioni continuate, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Concorso di violazioni e
continuazione). - 1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per
la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola
azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi
ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni formali
della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in
tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione,
pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero
la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1
e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale
sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di un
quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente
rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente
impositore.
5. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la
sanzione base e' aumentata dalla meta' al triplo.
6. Il concorso e la
continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
7. Nei
casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque
superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole
violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e
5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di
progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun
periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione
dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione
agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo'
stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di
contestazione o di irrogazione delle sanzioni.";
f) l'articolo 13,
riguardante il ravvedimento operoso, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13
(Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non
sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore
o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad
un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto,
se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non
e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione
della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo
non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve
essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo
o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la
liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona
con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Il ravvedimento del
contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della
sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
dall'errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono
stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori
circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.";
g) nell'articolo
16, riguardante il procedimento di irrogazione delle sanzioni:
1) al comma 2
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonche' dei minimi edittali previsti
dalla legge per le singole violazioni";
2) al comma 3 le parole: "di un
quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione" sono sostituite dalle
seguenti: "di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque
non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu'
gravi relative a ciascun tributo";
h) nell'articolo 17, riguardante
l'irrogazione immediata della sanzione:
1) al comma 2: le parole: "del quarto
della sanzione irrogata" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari ad
un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei
minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo";
2) al comma 3 le parole: "sono irrogate" sono sostituite dalle
seguenti: "Possono essere irrogate" e il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si
applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma
3";
i) nell'articolo 19, riguardante l'esecuzione delle sanzioni, al comma 1
dopo le parole: "commissioni tributarie" sono inserite le seguenti: ", anche nei
casi in cui non e' prevista riscossione frazionata.";
l) nell'articolo 20,
riguardante decadenza e prescrizione, al comma 1 le parole: "nel termine di
cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto
per l'accertamento dei singoli tributi" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la
violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli
tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali
sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.";
m)
negli articoli 16, 20, 22, 23 e 25, ove ricorrenti, le parole: "soggetti
obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti:
"soggetti obbligati in solido";
n) all'articolo 25, riguardante disposizioni
transitorie, al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma
3.".
1. Nell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come
modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativo a disposizioni in materia di conciliazione giudiziale, il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
" 6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni
amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in
rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In
ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei
minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo.".
2. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.".
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle
sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e
sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 3, riguardante sanzioni in materia di imposta
sull'incremento di valore degli immobili, al comma 1 le parole: "26 ottobre
1973" sono sostituite dalle seguenti: "26 ottobre 1972";
b) nell'articolo 10,
riguardante sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla
produzione e sui consumi, al comma 2, secondo periodo, le parole: "nell'articolo
314" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 318";
c) l'articolo 15,
riguardante sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Sanzioni in
materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi). - 1. L'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente: '' 31. Per l'omessa o
infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme
restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la
sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo
relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la
sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un
quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se
dovuto, e della sanzione.''";
d) l'articolo 17, riguardante sanzioni in
materia di tasse sul possesso di autoveicoli, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 17 (Sanzioni in materia di tasse sul possesso di
autoveicoli). - 1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, che ha apportato
modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la
parola: ''soprattassa'' ovunque ricorrente, e' sostituita dalle seguenti:
''sanzione amministrativa''.
2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10
della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell'articolo
5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonche' ogni altra disposizione della
medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27, che risulta in contrasto con le norme del
presente decreto e dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e
472.
3. La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella
e' determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un
milione.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 32, riguardante
sanzioni in materia di violazioni agli obblighi documentali e di versamento
dell'imposta sugli spettacoli, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473:
1) nel comma 1 le
parole: "presentazione della" sono sostituite dalle seguenti: "o
infedele";
2) nel comma 2 le parole: "nell'articolo 13" sono sostituite dalle
seguenti: "nell'articolo 17";
b) nell'articolo 33, riguardante altre sanzioni
in materia di imposta sugli spettacoli, come modificato dallo stesso articolo 7,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 473 del 1997, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: " a) da lire centomila a lire un milione per ogni
biglietto o abbonamento non rilasciato, rilasciato senza la preventiva
punzonatura o comunque in modo irregolare.";
3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 24, riguardante sanzioni
amministrative in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle
pubbliche affissioni, al comma 1, secondo periodo, come modificato dall'articolo
12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, le
parole: "si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le
violazioni tributarie" sono sostituite dalle seguenti: "si osservano le norme
contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689,
o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale
delle relative sanzioni amministrative";
b) all'articolo 76, concernente
sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi interni, come
modificato dallo stesso articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo n. 473 del 1997:
1) nel comma 1 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", con un minimo di lire centomila";
2) nel comma 2 le
parole: "articolo 63, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 73,
comma 3-bis"; 3) nel comma 3, dopo le parole: "commi 1 e 2" sono aggiunte
le seguenti: ", primo periodo,".
4. Nell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, riguardante sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, al comma 4 le parole: "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente.