LEGGE
7 agosto 1990 n. 241.
(pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192)
NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
CAPO I
Principi
Art. 1.
1.
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed é retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni
che disciplinano singoli procedimenti.
2.
La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se
non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.
Art. 2.
1.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2.
Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per
regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre
dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento é ad iniziativa di parte.
3.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del
comma secondo, il termine é di trenta giorni.
4.
Le determinazioni adottate ai sensi del comma secondo sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
(Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 ha disposto che "il
Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto
dallo stesso decreto, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai sensi del
presente articolo 2, in conformita' alle misure di semplificazione previste dal
suindicato D.P.R. n. 340/94.")
Art. 3.
1.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma
secondo. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in
relazione alle risultanze della istruttoria.
2.
La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
3.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
4.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati
il termine e l'autorità cui é possibile ricorrere.
CAPO II
Responsabile del procedimento
Art. 4.
1.
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun
tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma primo sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla
legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure
per il rilascio di concessioni edilizie, che " al momento della presentazione
della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica
al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui al
presente art. 4". Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 ha disposto che
"il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento
previsto dallo stesso decreto, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai
sensi del presente articolo 2, in conformita' alle misure di semplificazione
previste dal suindicato D.P.R. n. 340/94.")
Art. 5.
1.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma
primo, é considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario
preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma primo
dell'articolo 4.
3.
L'unità organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7
e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla
legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure
per il rilascio di concessioni edilizie, che " al momento della
presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a
riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento di cui al presente art. 5").
Art. 6.
1.
Il responsabile del procedimento:
a.
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento;
b.
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c.
propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d.
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e. adotta, ove ne abbia
la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione.
CAPO III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 7.
1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento
stesso é comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non
sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione é tenuta
a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma primo resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma primo, provvedimenti cautelari.
Art. 8.
1.
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a.
l'amministrazione competente;
b.
l'oggetto del procedimento promosso;
c.
l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d. l'ufficio in cui si
può prendere visione degli atti.
3.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
a rendere noti gli elementi di cui al comma secondo mediante forme di
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione é prevista.
Art. 9.
1.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento.
Art. 10.
1.
I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
a.
di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall'articolo 24;
b. di presentare memorie
scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11.
1.
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti
dalla legge, in sostituzione di questo.
1.
bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di
incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati .
2.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
5.
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12.
1.
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.
2.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
comma primo deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
di cui al medesimo comma primo.
Art. 13.
1.
Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano
la formazione.
2.
Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li
regolano, nonchè ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 29 marzo 1991, n. 119, e
successive modificazioni.
CAPO IV
Semplificazione dell'azione amministrativa
Art. 14.
1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2.
La conferenza di servizi è sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli
formalmente richiesti.
3.
La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta
dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua
ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta.
4.
Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5.
In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la
conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto
salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA)
(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel
testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha
disposto, circa le procedure per l'attuazione di progetti di protezione
dell'ambiente, che " ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche, il commissario puo' convocare apposite conferenze di servizi ai
sensi del presente art. 14, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta,
altresi', dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indeffiribilita' di
lavori". La legge 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto che "le
disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 del presente art. 14, si
applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti
disposizioni di legge)
Art. 14-bis.
1.
La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di
particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine
di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione,
i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2.
Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da
ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano,
sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3.
Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di
definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto
previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta
giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime
comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione
del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che
costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità
esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base
della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di
incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della
conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale
sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a
seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5.
Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in
sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza
tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In
caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base
del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 14-ter.
1.
La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2.
La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa
data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3.
Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori
della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto
dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente
provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.
4.
Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento,
l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la
quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di
servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato
di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti
istruttori.
5.
Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6.
Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente,
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
7.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione
procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della
determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso,
ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva
della conferenza di servizi.
8.
In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per
una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede,
entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9.
Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare, alla predetta conferenza.
10.
Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA,
nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e
in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater.
1.
Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità,
deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente
motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto
della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della
conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente,
quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3,
assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base
della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione è immediatamente esecutiva.
3.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente
sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali
esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei
ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano
entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente
della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata
la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un
ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4.
Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni
di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con
l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è
inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere
ascoltato, senza diritto di voto.
5.
Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 15.
1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi secondo, terzo e quinto.
Art. 16.
1.
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti
di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle
amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso.
2.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola
volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate".
5.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il
dispositivo é comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6.
Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel
testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha
disposto, circa le procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che
" la commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine cronologico
di presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai
regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di propria competenza.
Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 4 del d.l. 398/1993 convertito
con l. 493/1993, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo
16.")
Art. 17.
1.
Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia
previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente
acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed
enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione
stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad
altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2.
La disposizione di cui al comma primo non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3.
Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto
dal comma quarto dell'articolo 16.
Art. 18.
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a
garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e
di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive
modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno
comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27.
2.
Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono
attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente
o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede
d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione
procedente o altra pubblica amministrazione é tenuta a certificare.
Art. 19.
1.
In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o
altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni
edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939,
n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei
requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che
comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso
si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte
dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio'
destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente,
entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se
del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei
suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il
termine prefissatogli dall'amministrazione stessa
Art. 20.
1.
Con regolamento adottato ai sensi del comma secondo dell'
articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la
domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta,
permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo
svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato
per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo
procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le
ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare
l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
2.
Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma primo, il
parere delle commissioni parlamentari e del consiglio di stato deve essere reso
entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
3.
Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente
articolo.
Art. 21.
1.
Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non é
ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la
sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante é punito con la
sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
2.
Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in
difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano
inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti
richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
CAPO V
Accesso ai documenti amministrativi
Art. 22.
1.
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale é riconosciuto a
chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalità stabilite dalla presente legge.
2.
É considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a
garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma primo, dandone
comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27.
Art. 23.
1.
Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali,
degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso
nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo
24.
Art. 24.
1.
Il diritto di accesso é escluso per i documenti coperti da
segreto di stato ai sensi dell' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801
, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e
successive modificazioni, nonché nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2.
Il governo é autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo
dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a
disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi
di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di
salvaguardare:
a.
la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b.
la politica monetaria e valutaria;
c.
l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d. la riservatezza di
terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la
visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3.
Con i decreti di cui al comma secondo sono altresì stabilite
norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante
strumenti informatici, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono, avvenga nel rispetto delle
esigenze di cui al medesimo comma secondo.
4.
Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con
uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma secondo.
5.
Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 9 della
legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall'articolo 26 della legge 10
ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra
disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti
amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi
possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa. Non é comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel
corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse
disposizioni di legge.
Art. 25.
1.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di
visura.
2.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo
detiene stabilmente.
3.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere
motivati.
4.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai
sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente
articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente
che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se
questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine
di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico.
5.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso e nei casi previsti dal comma quarto é dato ricorso, nel termine di
trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera
di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale é appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al consiglio di stato, il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini.
6.
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti.
Art. 26.
1.
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
gazzetta ufficiale della repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n.
839 , e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le
modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le
istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una
pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di
norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2.
Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, é data la
massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a
tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di
accesso.
3.
Con la pubblicazione di cui al comma primo, ove essa sia
integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma primo
s'intende realizzata.
Art. 27.
1.
É istituita presso la presidenza del consiglio dei ministri la
commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2.
La commissione é nominata con decreto del presidente della
repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, sentito il
consiglio dei ministri. Essa é presieduta dal sottosegretario di stato alla
presidenza del consiglio dei ministri ed é composta da sedici membri, dei quali
due senatori e due deputati designati dai presidenti delle rispettive camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 , su
designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di
ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello stato
e degli altri enti pubblici.
3.
La commissione é rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento
anticipato delle camere nel corso del triennio.
4.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico
dello stato di previsione della presidenza del consiglio dei ministri.
5.
La commissione vigila affinché venga attuato il principio di
piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il
rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale
sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica
alle camere e al presidente del consiglio dei ministri; propone al governo
modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i
documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di stato.
7.
In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma
primo dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione
di cui al presente articolo.
Art. 28.
1.
L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del
presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, é sostituito dal seguente:
"art. 15. - (segreto d'ufficio).
1. L'impiegato deve
mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o
concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue
funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul
diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato
preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di
ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 29.
1.
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in
essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando
esse non avranno legiferato in materia.
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla
legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure
per il rilascio di concessioni edilizie, che " in assenza di legislazione
regionale, si applicano le disposizioni dell'art. 4 del d.l. 398/1993
convertito con l. 493/1993, ai sensi del presente art. 29").
Art. 30.
1.
In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti
di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il
numero dei testimoni é ridotto a due.
2.
É fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti
di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
prevista dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , quando si tratti
di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato.
Art. 31.
1.
Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di
cui al capo v hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 24.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 18
·
La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
Nota all'art. 20
·
Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi
precedente nota all'art. 19.
Note all'art. 24
·
Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e
ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
segreto di Stato), è il seguente:
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le
notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar
danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali,
alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con
essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso
possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine
costituzionale".
·
Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n 400/1988 vedi
precedente nota all'art. 19.
·
Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato dall'art. 26
della legge n. 668/1986 (Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n.
121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:
"Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati
e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro di cui
all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali
di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di
pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti
di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi
del secondo comma del successivo articolo 11. L'accesso ai dati e alle
informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria
ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti
stabiliti dal codice di procedura penale. è comunque vietata ogni utilizzazione
delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste
dall'articolo 6, lettera a). è altresì vietata ogni circolazione delle
informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati
nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria implicante
valutazioni di comportamento può essere fondata esclusivamente su elaborazioni
automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità
dell'interessato".
Nota all'art. 26
·
La legge n. 839/1984 reca: "Norme sulla Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana".
Nota all'art. 27
·
La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato giuridico dei
magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e
amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello
Stato".
Nota all'art. 30
·
Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968, è il
seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). - L'atto di
notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o
dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della
sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20".