Decreto del Presidente della Repubblica del 28/01/1988 n. 43

 

Titolo del provvedimento:

Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate

dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art.1, comma 1,

della L.4 ottobre 1986, n.657. (NOTA REDAZIONALE: "Il presente

decreto e' stato abrogato dall'art. 68, primo comma del DLG

13/04/99 n. 112 salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 del

medesimo DLG. Inoltre tale abrogazione non opera limitatamente al

rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DLG 09/07/97,

n. 237.")

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29/02/1988)

 

art. 1

Istituzione del servizio centrale della riscossione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. E' istituito presso il Ministero delle finanze, quale ufficio centrale

alle dirette dipendenze del Ministro, il servizio di riscossione dei

tributi, che assume la denominazione di servizio centrale della riscossione.

2. Il servizio e' diretto da un funzionario con qualifica di dirigente

superiore, si avvale di un centro informativo istituito ai sensi

dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, e si

articola anche in un ufficio statistico e in un ufficio ispettivo;

nell'ambito del servizio stesso trova collocazione la segreteria tecnica

della commissione di cui all'articolo 3.

3. Con decreto del Ministro delle finanze e' disposta l'assegnazione del

personale dei ruoli dell'amministrazione delle finanze necessario per il

funzionamento degli uffici, nei quali si articola il servizio centrale, e

della segreteria tecnica di cui all'articolo 4.

4. Il quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e' sostituito

dal quadro annesso al presente decreto.

 

art. 2

Compiti del servizio centrale.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il servizio centrale provvede, con affidamento in concessione

amministrativa, per ambiti territoriali, ai soggetti di cui all'articolo 31;

a) alla esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato o

di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente

alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, venivano

riscossi tramite esattorie;

b) alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi che, in

base alla normativa vigente alla data indicata alla lettera a), erano

effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato anche

mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali,

nonche' alla riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto,

che erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito,

fermi restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;

c) alla riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente

efficacia di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto,

dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta

sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte

erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e

sulle concessioni governative, nonche' delle soprattasse, delle pene

pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalita';

d) alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita' e

diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di

disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della

tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse

sulle concessioni degli enti locali, nonche' delle soprattasse, delle pene

pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi;

e) alla riscossione coattiva dei canoni e proventi del demanio e del

patrimonio indisponibile dello Stato e dei relativi accessori;

f) alla riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate, nonche' dei

contributi di spettanza degli enti locali.

2. Restano ferme le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della

legge 4 ottobre 1986, n. 657, attribuivano la riscossione dei tributi,

penalita' ed accessori di cui al comma 1 ad uffici diversi da quelli

finanziari e da quelli comunali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

tesoro e con i Ministri interessati, puo' disporsi che il servizio centrale

provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato o di

altri enti pubblici.

4. Nell'ambito delle competenze stabilite nei commi 1, 2 e 3, il servizio

centrale cura l'istruttoria dei provvedimenti di affidamento e revoca delle

concessioni nonche' di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 15 e di

decadenza dei concessionari nei casi stabiliti dall'articolo 20, e dei

provvedimenti di nomina del delegato provvisorio; vigila sulla regolarita'

delle riscossioni; coordina l'attivita' dei concessionari con quella degli

uffici finanziari; provvede agli adempimenti relativi alla definizione dei

rapporti tra l'amministrazione finanziaria e le gestioni esattoriali e

ricevitoriali alla data di cessazione delle gestioni medesime.

 

art. 3

Commissione consultiva.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con

decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno,

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e' istituita,

nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista

dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La

nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la

sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o

con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di

riscossione.

2. La commissione, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti

dal Ministro ed a richiesta dello stesso esprime pareri non vincolanti in

materia di:

a) individuazione e determinazione negli ambiti territoriali delle

concessioni e delle successive modificazioni;

b) determinazione iniziale e revisione biennale della commissione, dei

compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi di cui all'articolo 61

spettanti ai concessionari;

c) procedure di conferimento delle concessioni;

d) vigilanza sull'attivita' dei concessionari, sull'efficienza ed

economicita' delle gestioni, con facolta' propositiva in materia di

sospensione cautelare dell'attivita' di gestione, di revoca e di

provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la

decadenza dalla concessione. La commissione esprime, altresi', i pareri su

ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.

3. Nel provvedimento adottato dal Ministro deve essere fatta menzione della

proposta o del parere della commissione evidenziandone i relativi contenuti;

ove il provvedimento sia adottato in difformita' dalla proposta o dal

parere, ne sono specificati i motivi.

4. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte di cui al comma 2,

la commissione dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei

dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione.

5. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 4

e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare,

anche a mezzo della segreteria stessa, singoli concessionari o

rappresentanti della categoria e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e

di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di

costi e di bilanci.

6. L'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma 5 e' disposto

con provvedimento del Ministro, su proposta del presidente della

commissione; gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro

durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo

decreto e' determinato il compenso da corrispondere, in relazione alla

durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e'

corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro

eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti

dei Ministeri indicati nel comma 1, in attivita' di servizio, ovvero in

quiescenza da meno di due anni.

7. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono

essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni

in materia di limite massimo di eta' previsto per il pubblico impiego.

8. La commissione e' convocata dal presidente. In caso di assenza o

impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal funzionario del

Ministero delle finanze con qualifica piu' elevata e, a parita' di

qualifica, da quello con maggiore anzianita'.

9. L'avviso di convocazione con l'elenco dei temi da trattare deve essere

comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun

componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi

all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione

presso l'ufficio di segreteria.

10. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessario

l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri e le

proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. La mancata

partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a

giusti motivi, comporta decadenza dall'incarico.

11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

tesoro, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti della

commissione in misura adeguata alla qualita' e alla quantita' dell'impegno

richiesto.

 

art. 4

Segreteria tecnica.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. La segreteria tecnica della commissione consultiva e' costituita con

decreto del Ministro delle finanze ed e' composta da personale dei ruoli

dell'amministrazione finanziaria.

2. Alla segreteria e' preposto un funzionario del ruolo del personale

amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del

Ministero delle finanze, con qualifica di primo dirigente.

3. Il personale assegnato alla segreteria non puo' comunque superare le

ottanta unita', di cui non piu' di trenta con qualifica funzionale non

inferiore alla settima.

4. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla

commissione consultiva e cura in particolare:

a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo

svolgimento dell'attivita' della commissione;

b) i rapporti della commissione con il servizio centrale e con gli uffici ed

enti interessati alle procedure della riscossione;

c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei

lavori e la redazione dei verbali delle sedute.

 

art. 5

Ufficio statistico.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. L'ufficio statistico provvede all'acquisizione ed all'elaborazione dei

dati relativi agli aspetti economico-finanziari delle gestioni in

concessione amministrativa, finalizzate alle necessita' del servizio

centrale e della commissione consultiva, avvalendosi anche del consorzio

nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei

tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici. Lo

stesso ufficio studia ogni altro fenomeno interessante lo svolgimento del

servizio di riscossione e ne cura l'elaborazione statistica anche a

richiesta della commissione consultiva.

 

art. 6

Ufficio ispettivo.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il servizio centrale provvede, tramite l'ufficio ispettivo, anche

avvalendosi degli uffici periferici, alla vigilanza sulla regolarita' dei

versamenti e della gestione ed effettua le indagini disposte dal dirigente

del servizio stesso.

2. Se dallo svolgimento dell'attivita' ispettiva emergono elementi tali da

far ipotizzare carenze o irregolarita' nel funzionamento degli uffici

finanziari, il capo del servizio centrale ne da' notizia alla direzione

generale competente.

 

art. 7

Ambiti territoriali della concessione del servizio.

 

Testo: in vigore dal 29/06/1995

1. Il servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate e dei

proventi indicati all'articolo 2 e' affidato, nei singoli ambiti

territoriali, determinati con decreto del Ministro delle finanze, in

concessione amministrativa ai soggetti di cui all' articolo 31, ai quali e'

attribuita la qualita' di agenti della riscossione. Tale decreto dovra'

stabilire, nell'ipotesi di ambiti interprovinciali, gli uffici delle

amministrazioni competenti ai fini dei rapporti con i concessionari.

2. La determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni deve essere

effettuata individuando, per aree a livello provinciale, l'unita'

organizzativa piu' conveniente, ai fini dell'efficienza, economicita' e

produttivita' della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e

dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili. L'unita' medesima puo'

essere individuata anche per ambiti interprovinciali, qualora delimitazioni

territoriali di minore estensione comportino accentuati costi differenziali

anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione.

3. Le modificazioni degli ambiti territoriali di cui al comma 2 devono

essere adottate con decreto del Ministro delle finanze, sentita la

commissione di cui all'articolo 3, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale

entro il 31 gennaio precedente alla data di scadenza delle concessioni

relative agli ambiti territoriali interessati dalla modificazione.

4. Per ciascun ambito territoriale il servizio centrale provvede d'ufficio,

per i versamenti diretti di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 2,

comma 1, lettera b), del presente decreto, all'apertura di un conto corrente

vincolato a favore del Ministero del tesoro per l'ammontare delle imposte al

netto della commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a).

 

art. 8

Durata della concessione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. La durata della concessione e' decennale e decorre dalla data prevista

dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, per l'inizio del

servizio della riscossione.

2. Qualora nel corso del decennio venga conferita al medesimo

concessionario altra concessione, la durata di quest' ultima non si protrae

oltre il termine di scadenza della concessione di cui e' gia' titolare il

subentrante.

 

art. 9

Modalita' di affidamento del servizio e requisiti di idoneita'.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Decorso il periodo di prima applicazione previsto dall'articolo 115, per

l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, il servizio

centrale cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 maggio

dell'ultimo anno di durata della concessione, dell'elenco degli ambiti

territoriali da affidare in concessione. Il servizio centrale predispone

inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanate

con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi

spese determinati a norma dell' articolo 61 e la cauzione di cui

all'articolo 46.

2. Nel caso di recesso, di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui al

comma 1 sono curati dal servizio centrale entro trenta giorni dalla data di

notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.

3. Le domande di concessione vanno presentate al servizio centrale entro

trenta giorni dalla data di pubblicazione prevista nei commi 1 e 2.

4. Possono presentare domanda per il conferimento delle concessioni le

aziende e gli istituti di credito, le loro sezioni speciali e le societa' di

cui all'articolo 31 che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti

concessioni sempre che i loro amministratori o, limitatamente alle societa'

diverse dagli istituti di credito, i loro soci siano in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 31.

5. Al fine dell'aggiudicazione della concessione al concorrente piu' idoneo

all'espletamento del servizio, deve tenersi conto in ogni caso, nella

valutazione delle domande pervenute, dei seguenti elementi:

a) capacita' finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia

patrimoniale generale;

b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicita' ed

efficienza del servizio di riscossione richieste dall'estensione della

concessione;

c) disponibilita' di adeguato sistema informatico idoneo a soddisfare anche

le esigenze dell'amministrazione finanziaria connesse, tra l'altro,

all'esigenza di acquisizione da parte dei centri informativi dei dati

relativi ai versamenti diretti di cui all'articolo 66;

d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi al servizio;

e) impegno, professionalita' ed efficienza, di particolare rilevanza,

dimostrati nella gestione di altre concessioni, con preferenza per quelle

che possono costituire integrazione dell'unita' organizzativa di cui

all'articolo 7, comma 2.

6. Negli ambiti territoriali modificati rispetto a quelli precedentemente

determinati, l'affidamento del servizio di riscossione avverra' in favore

del richiedente ritenuto piu' idoneo allo svolgimento del servizio, sulla

base dei criteri indicati al comma 5, con decreto del Ministro delle

finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3.

7. L'affidamento del servizio di riscossione viene concesso, per singoli

ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all'articolo 3, con

decreto del Ministro delle finanze. Lo stesso fissa altresi' il termine

entro il quale, a pena di decadenza, il concessionario deve stipulare

apposita convenzione con il servizio centrale di riscossione sulla base del

disciplinare di cui al comma 1 e prestare la cauzione di cui all'articolo

46.

 

art. 10

Registro delle aziende concessionarie.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Presso il servizio centrale e' tenuto un registro dei concessionari per

ambiti territoriali.

 

art. 11

Iscrizione nel registro.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del decreto di

conferimento della concessione i concessionari, a pena di decadenza, devono

richiedere al servizio centrale l'iscrizione nel registro di cui

all'articolo 10.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati la documentazione da

produrre ai fini dell'iscrizione nel registro, nonche' i termini e le

modalita' per la comunicazione, da parte dei concessionari, di ogni

variazione attinente alla gestione.

 

art. 12

Notizie inerenti l'attivita' del concessionario.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Nel registro indicato nell'articolo 10 saranno annotati, con riferimento

ad ogni singolo concessionario, tutte le notizie inerenti all'organizzazione

e allo svolgimento del servizio, nonche' per i soggetti di cui all'articolo

31, comma 1, diversi dalle aziende e istituti di credito, nel caso di

trasferimento di azioni per atto tra vivi, gli estremi delle autorizzazioni

rilasciate dal servizio centrale.

2. Nel registro sono, altresi', annotate le ispezioni e le verifiche

disposte ai sensi dell'articolo 14, nonche' gli estremi dei provvedimenti di

sospensione dell'attivita' e di irrogazione di sanzioni pecuniarie.

 

art. 13

Cancellazione dal registro.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Sono cancellati dal registro i concessionari per i quali non sia

intervenuto il rinnovo della concessione ovvero si sia verificato recesso o

nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di revoca o di decadenza.

 

art. 14

Vigilanza e controllo.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. I concessionari sono soggetti alla vigilanza del servizio centrale, il

quale esegue o dispone, anche su proposta del competente intendente di

finanza, periodiche verifiche ordinarie e di cassa, nonche', ove occorra,

verifiche di carattere straordinario sull'andamento delle gestioni e dei

servizi della riscossione.

2. Nell'esercizio della vigilanza deve, in particolare, essere accertata

qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione nonche' la

regolarita' del pagamento dei premi di assicurazione relativi ai beni

costituenti la cauzione stessa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni

dalla data di entrata in funzione del servizio, verranno impartite le

istruzioni per lo svolgimento delle attivita' di ispezione di cui al comma

1.

4. Le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate, d'ufficio, alla scadenza, dal

conservatore dei registri immobiliari fino all'emanazione del decreto di

svincolo della cauzione.

 

art. 15

Sospensione cautelare dell'attivita' di gestione.

 

Testo: in vigore dal 08/08/1989

1. Quando il concessionario abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue

funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle

prescritte scadenze o sia in corso l'espropriazione forzata della cauzione,

fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, il Ministro delle finanze,

sentito il parere della commissione di cui all'articolo 1, puo' disporre

cautelarmente la sospensione dell'attivita' di gestione del concessionario.

2. Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o delle condizioni

stabiliti nell'art. 31 comma 1, nel disciplinare speciale o nella convenzione

di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 9, il Ministro delle finanze provvede

alla sospensione cautelare del concessionario e, contestualmente, lo

invita a ripristinare i suddetti requisiti o condizioni entro un

termine non superiore a sessanta giorni.

2. bis. Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o delle condizioni

stabiliti nell'art. 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento

in cui ne e' venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a

dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la

partecipazione del socio in situazione di incompatibilita', pena la

sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2.

 

art. 16

Nomina e funzioni del commissario.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Quando, ai sensi dell'articolo 15, viene disposta la sospensione del

concessionario, il Ministro delle finanze nomina un commissario, da

scegliersi tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che

assume la titolarita' dei poteri inerenti alla rappresentanza e alla

gestione del servizio di riscossione.

2. Con lo stesso decreto di nomina viene determinato il compenso spettante

al commissario ed e' disposto che venga prestata congrua garanzia anche per

mezzo di fideiussione.

3. Le spese della sostituzione ed il compenso spettante al commissario sono

a carico del concessionario. In caso di insolvenza del concessionario

l'onere e' ripartito proporzionalmente tra lo Stato e gli altri enti

interessati.

4. Subito dopo la nomina, il commissario e l'intendente di finanza devono

apporre le proprie firme in calce all'ultima operazione risultante dalla

documentazione tenuta dal concessionario e dai bollettari in carico al

medesimo.

 

art. 17

Cessazione del commissario.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato la nomina del

commissario, il Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione,

di cui all'articolo 3, dispone la cessazione del commissario e riammette

nella gestione del servizio il concessionario.

 

art. 18

Recesso dalla concessione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di revisione biennale

dei compensi di cui all'articolo 61, comma 8, il concessionario ha facolta'

di recedere dalla concessione con effetto dal primo giorno del sesto mese

successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.

2. La dichiarazione di recesso e' notificata, nei modi previsti dal codice

di procedura civile, al servizio centrale il quale provvede ad informare il

competente intendente di finanza.

3. Si applicano al concessionario recedente le norme contenute nell'articolo

41, commi 1 e 2.

 

art. 19

Revoca della concessione.

 

Testo: in vigore dal 08/08/1989

Nelle ipotesi di cui all'art. 15, comma 2 e 2 bis, se il concessionario non

provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il

Ministro delle Finanze dispone la revoca.

2. La revoca non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo.

 

art. 20

Decadenza della concessione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora:

a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;

b) commetta gravi o reiterati abusi od irregolarita' ed in particolare non

effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti;

c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dal

relativo disciplinare;

d) si rifiuti, pur nell'accertata remunerativita' del servizio, di assumere

il servizio di tesoreria a richiesta degli enti locali interessati e quello

di riscossione di altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale

di cui all'articolo 2, comma 3;

e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di

lavoro e previdenza, nonche' dai contratti collettivi per gli addetti al

servizio di riscossione dei tributi che vanno applicati a tutto il personale

dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in

vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina

contrattuale del settore del credito;

f) non presti o non adegui la cauzione nei termini stabiliti dal

disciplinare speciale di cui all'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 54;

g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi dell' articolo 17 nella

gestione del servizio, per cause non imputabili all'amministrazione, nel

termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione;

h) negli altri casi previsti dal presente decreto.

2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale

contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.

3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro

delle finanze, sentiti la commissione consultiva di cui all'articolo 3 e il

competente intendente di finanza.

4. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza.

 

art. 21

Notifica dei provvedimenti di revoca e di decadenza della concessione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. I provvedimenti di revoca e di decadenza dalla concessione sono

notificati, a cura del servizio centrale, nei modi previsti dal codice di

procedura civile, entro quindici giorni dalla loro adozione.

2. Avverso i provvedimenti e' ammessa opposizione al Ministro delle finanze

entro il termine di trenta giorni dalla loro notifica. Il Ministro decide

entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso.

 

art. 22

Effetti della revoca o della decadenza.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. La notificazione del decreto di revoca o di decadenza priva il

concessionario, i collettori, gli ufficiali di riscossione e i messi

notificatori di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.

2. L'intendente di finanza diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti

al concessionario revocato o decaduto, dando incarico ai sindaci di

garantire che al provvedimento di revoca o di decadenza venga data idonea

pubblicita' anche mediante l'affissione di appositi avvisi. Lo stesso

intendente provvede inoltre a ritirare i bollettari, i ruoli, i registri e i

documenti riguardanti la gestione, raccogliendoli in plichi suggellati; di

tali operazioni e' redatto processo verbale in contraddittorio con il

concessionario revocato o decaduto o di ufficio se questi non e' presente.

3. Per la riattivazione del servizio della riscossione l'amministrazione

provvede alla nomina di un commissario governativo e si applicano le

disposizioni del Capo V.

4. I bollettari, i ruoli, i registri e i documenti ritirati al

concessionario sono consegnati dal competente intendente di finanza, con

apposito processo verbale, al commissario governativo.

5. Il concessionario revocato o decaduto ha facolta' di intervenire alle

operazioni di consegna.

 

art. 23

Mantenimento in servizio del personale in caso di cessazione della

concessione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il personale, che alla scadenza o cessazione della concessione risulti

iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, ha diritto di essere

mantenuto in servizio dal concessionario subentrante senza soluzione di

continuita'.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai dipendenti che alla data di

inizio della nuova gestione abbiano compiuto sessanta anni di eta' e abbiano

maturato il diritto alla pensione, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

 

art. 24

Nomina.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 19 e 20 ed in ogni altro caso di

vacanza della concessione, in attesa del nuovo conferimento della gestione

del servizio, il Ministro delle finanze nomina il commissario governativo

delegato provvisoriamente alla riscossione scegliendolo, tra i soggetti

aventi i requisiti di cui all'articolo 31 che ne facciano domanda con

preferenza per i concessionari iscritti nel registro dei concessionari.

2. Se nessuno dei soggetti di cui al comma 1 presenta domanda, il Ministro

delle finanze nomina commissario governativo il concessionario di uno degli

ambiti territoriali contigui che abbia l'organizzazione piu' idonea a

garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio di riscossione.

3. Al commissario governativo si applicano le norme stabilite per il

concessionario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

 

art. 25

Compensi e spese.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Col decreto ministeriale di nomina del commissario governativo vengono

stabilite, di norma entro i limiti determinati per il precedente

concessionario, la misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi

delle spese a lui spettanti, nonche' le modalita' di partecipazione

dell'amministrazione finanziaria e delle amministrazioni comunali

interessate alle spese per i locali e per gli arredi necessari

all'adempimento del servizio di riscossione, restando a carico del

commissario stesso le altre spese di gestione.

 

art. 26

Obblighi del commissario governativo.

 

Testo: in vigore dal 02/03/1997

1. Il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione

risponde del non riscosso come riscosso salva la facolta' per il Ministro

delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita

l'amministrazione regionale interessata di stabilire, in situazioni

particolari, l'esonero da tale obbligo, ed e' tenuto a prestare cauzione.

La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, si applica anche

nell'ipotesi in cui il commissario governativo sia soggetto diverso da

azienda ed istituto di credito.

2. Il commissario governativo provvede, altresi', alla riscossione dei

residui di gestione secondo le norme di cui agli articoli 42 e seguenti.

 

art. 27

Cessazione del Commissario governativo e conferimento in concessione

della gestione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il commissario governativo cessa dalle funzioni con il conferimento della

concessione, ma la nomina puo' essere in qualsiasi momento revocata con

decreto del Ministro delle finanze, che provvede alla sostituzione.

2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui di gestione

secondo le norme di cui agli articoli 42 e seguenti.

 

art. 28

Rendiconto del Commissario governativo.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla

cessazione dalle sue funzioni, se questa avvenga prima, il commissario

governativo delegato provvisoriamente alla riscossione rende il conto

giudiziale della gestione per la parte erariale, a norma degli articoli 610

e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la

contabilita' generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'articolo

618 del regolamento stesso provvede l'intendente di finanza. Dopo la

parifica, il conto deve essere reso alla ragioneria provinciale dello Stato,

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.

1544.

2. Nei termini di cui al comma 1 il commissario governativo rende agli enti

interessati il conto della gestione per la parte che li riguarda.

3. Il discarico delle quote inesigibili e' regolato a norma dell'articolo

90.

 

art. 29

Richiesta di rinnovo della concessione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il rinnovo della concessione puo' essere chiesto, nel mese di febbraio

dell'ultimo anno del periodo di gestione, con lettera raccomandata al

servizio centrale.

 

art. 30

Procedura di rinnovo.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Se la domanda di rinnovo di cui all'articolo 29 e' stata presentata

tempestivamente, il Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui

all'articolo 3, rilevato che sussistono i requisiti di cui all'articolo 9 e

valutato il particolare impegno e la regolarita' ed efficienza dimostrati

nella gestione del servizio, puo' rinnovare con proprio decreto la

concessione entro il 30 aprile; in tal caso fissa il termine per la stipula

della convenzione prevista dallo stesso articolo 9.

 

art. 31

Soggetti della concessione.

 

Testo: in vigore dal 01/01/1997

1. La concessione puo' essere conferita:

a) alle aziende e agli istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere

a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive

modificazioni, nonche' alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f)

dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un

miliardo;

b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di

credito;

c) alle societa' per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e

con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo ed aventi

per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, ovvero di

attivita' o compiti ad esso connessi o complementari, costituite dai soggetti

indicati nella lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede

l'inefficacia nei confronti della societa' del trasferimento delle azioni per

atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze; le

modifiche allo statuto, deliberate dalle societa' per azioni gia' esercenti

attivita' esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente

lettera, non danno luogo all'applicazione dell'articolo 2437 del codice

civile;

d) alle societa' cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo,

che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657,

erano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.

2. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle

aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle

societa' indicate nel comma 1:

a) gli inabilitati, gli interdetti ed i falliti non riabilitati;

b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore o che

per irregolarita' o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono

stati oggetto di provvedimento di revoca dalla nomina o sono stati

dispensati dall'ufficio di delegato, sostituto, sorvegliante, collettore,

ufficiale esattoriale o ufficiale di riscossione, messo notificatore;

c) coloro che sono stati condannati per delitti contro la pubblica

amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il

patrimonio ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non

inferiore ad un anno o che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

d) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui

alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e sentenze

passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli

articoli 416 e 416-bis del codice penale, contestati con ordine o mandato di

comparizione o di cattura. Le competenti prefetture, qualora siano a

conoscenza che sono sottoposti ai suddetti procedimenti o provvedimenti i

rappresentanti legali, gli amministratori o i sindaci delle aziende ed

istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa'

indicate nel comma 1, devono darne notizia al Ministero delle finanze.

Analoga informativa e' trasmessa dall'autorita' giudiziaria che ha emesso

ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti.

3. Non possono, inoltre, essere rappresentanti legali, amministratori o

sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni

autonome e delle societa' indicati nel comma 1:

a) i membri del Parlamento e del Governo;

b) i membri dei consigli o assemblee e dei relativi comitati di controllo

regionali, provinciali e comunali, limitatamente alla concessione relativa

agli ambiti territoriali compresi nella circoscrizione territoriale

dell'ente;

c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli

enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza

dall'impiego;

d) gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la

partecipazione all'amministrazione di societa'.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed al comma 3,

lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci anche delle societa' di cui

al comma 1, lettere c) e d).

 

art. 32

Obblighi generali.

 

Testo: in vigore dal 26/02/1999

1. Il concessionario e' tenuto ad osservare oltre a tutte le disposizioni

del presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, e del disciplinare di cui all'articolo 9, comma 1,

le istruzioni impartite dal servizio centrale per assicurare la regolarita'

della gestione.

2. Il numero, l'ubicazione e le modalita' di funzionamento degli sportelli

di riscossione nonche' particolari limitazioni dell'apertura degli sportelli

saranno stabiliti nel disciplinare.

3. (Comma abrogato)

4. Il concessionario deve prestare la cauzione nelle forme e nei tempi

stabiliti dagli articoli 46 e seguenti.

5. A richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il

servizio di tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da

quelle di cui all'articolo 2, comma 1, ed il pagamento delle spese, nonche'

le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e

regolamentari. Assumono, altresi', la riscossione di entrate spettanti ad

enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette

in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4

ottobre 1986, n. 657.

6. Ai fini della riscossione e dei versamenti agli enti destinatari la

giornata di sabato e' considerata festiva a tutti gli effetti di legge.

 

art. 33

Esecuzione degli sgravi per indebito.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Gli sgravi disposti a norma del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, sono eseguiti dal concessionario in carica, con

le modalita' stabilite dal servizio centrale, entro tre mesi dalla ricezione

del relativo elenco, al quale sono allegati i buoni di discarico. Entro il

giorno successivo deve essere versato all'ente impositore l'ammontare degli

sgravi che non sia stato possibile eseguire.

2. A richiesta del concessionario l'intendente di finanza puo' prorogare di

quattro mesi il termine stabilito nel comma 1 per l'esecuzione degli sgravi.

3. Gli estremi di ciascun elenco devono essere annotati entro dieci giorni

dalla ricezione dello stesso, nelle posizioni dei contribuenti.

4. Gli elenchi di sgravio devono essere restituiti all'ente impositore, con

le annotazioni del caso, nel termine di versamento stabilito dal comma 1.

 

art. 34

Conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti.

 

Testo: in vigore dal 01/01/1997

1. Il concessionario deve conservare i ruoli, i registri, le distinte di

versamento, le distinte riepilogative e gli altri atti della gestione per

dieci anni dalla loro compilazione; per i ruoli tale termine decorre dalla

data della loro consegna da parte dell'intendente di finanza.

1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite

particolari modalita' di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da

parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di

riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti

pubblici.

 

art. 35

Obbligo di informazione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. I concessionari sono tenuti a fornire le informazioni di carattere

tecnico gestionale e finanziario relative al servizio esercitato in

conformita' alle richieste del servizio centrale al quale sono, altresi',

tenuti a fornire, entro il 31 marzo di ciascun anno, i prospetti relativi

alle riscossioni, distinti per voci di entrata, effettuate nell'anno

precedente. Con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, i

concessionari sono tenuti a trasmettere al sistema informativo del Ministero

delle finanze i dati relativi alle somme riscosse.

2. Ai fini dell'uniformita' delle rilevazioni il servizio centrale curera'

tempestivamente la predisposizione di schemi per ciascun tipo di prospetto.

3. Le societa' per azioni sono tenute a trasmettere al servizio centrale il

proprio bilancio relativo all'anno precedente entro trenta giorni dalla data

di approvazione.

4. Fermo restando l'obbligo della trasmissione del bilancio a norma del

comma 3, le societa' che non hanno provveduto alla approvazione del bilancio

sono tenute a trasmettere, entro il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto

economico-finanziario provvisorio relativo al servizio di riscossione svolto

nell'anno precedente.

5. Le aziende e gli istituti di credito, le casse rurali ed artigiane o le

loro speciali sezioni autonome devono comunicare un conto consuntivo

relativo alla gestione del servizio di riscossione secondo lo schema tipo da

definirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il

Ministro del tesoro.

6. Particolari rilevazioni potranno essere chieste dal servizio centrale per

lo studio della frequenza, nonche' della qualita' delle entrate e dell'esito

delle procedure coattive.

 

art. 36

Obbligo di contabilizzazione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. I concessionari devono tenere distinte contabilita' per le riscossioni

mediante versamento diretto e per quelle mediante ruoli; con decreto

ministeriale sono stabilite le relative modalita' nonche' quelle di tenuta e

conservazione di singole posizioni per ogni contribuente ai fini della

annotazione delle diverse riscossioni. Lo stesso decreto stabilisce i

criteri per la tenuta della contabilita' quando l'ambito territoriale e'

costituito dal territorio di piu' comuni.

2. Il concessionario deve aprire a proprio nome un conto corrente postale

per la riscossione mediante ruoli ed e' responsabile della gestione del

conto corrente postale vincolato di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Il Ministro delle finanze, su richiesta dei concessionari interessati,

puo' autorizzare per le riscossioni, sia mediante versamenti diretti sia

mediante ruolo, l'adozione di sistemi di scritturazione, di pagamento, di

quietanzamento e di archiviazione diversi da quelli prescritti, quando e'

richiesta dall'impiego di sistemi meccanografici, elettronici e simili e

restano garantiti la regolarita' della gestione e gli interessi dei

contribuenti.

4. Per la formazione meccanografica dei ruoli il Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre l'impiego di sistemi e

strumenti rispondenti alle esigenze del servizio e conformi a quelli

adottati dall'amministrazione finanziaria.

 

art. 37

Quietanze e annotazioni.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Le quietanze rilasciate dal concessionario ai sensi degli articoli 6 e 29

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono

staccate da distinti bollettari conformi ai modelli stabiliti dal Ministero

delle finanze.

2. Le annotazioni, sulle singole posizioni dei contribuenti, degli eseguiti

versamenti vanno effettuate nel termine di quindici giorni dalla data di

riscossione.

 

art. 38

Obblighi del concessionario delegato.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il concessionario delegato, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve esperire la

procedura esecutiva nei confronti del contribuente nei termini fissati

dall'articolo 75 del presente decreto e, qualora l'esecuzione sia riuscita

infruttuosa o insufficiente, deve trasmettere la relativa documentazione al

concessionario delegante entro dieci giorni dal compimento dell'esecuzione.

2. Salvo il diritto del concessionario delegante al compenso di cui

all'articolo 61, comma 3, lettera c), se il ricavo dell'esecuzione compiuta

dal concessionario delegato non e' sufficiente a coprire le spese, il

concessionario delegato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per

eventuali giudizi, restando a suo carico le spese previste dall'articolo 61

del decreto n. 602 del 1973. Il concessionario delegato non puo' imputare

le somme riscosse alle spese di esecuzione, se non dopo avere soddisfatto

interamente il credito del concessionario delegante.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e

dell'articolo 60, terzo comma, del decreto n. 602 del 1973, il

concessionario delegante puo' chiedere all'intendente di finanza nella cui

circoscrizione opera il concessionario delegato, di promuovere, tramite

altro concessionario operante nella provincia, ovvero, in mancanza, in

provincia viciniore, nei confronti del concessionario delegato la procedura

coattiva prevista dagli articoli 56 e successivi del presente decreto per il

recupero delle somme non riscosse o non versate.

 

art. 39

Conto giudiziale dei versamenti e delle riscossioni per ruolo.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla

cessazione delle funzioni, se avvenga prima, il concessionario rende

separati conti giudiziali della gestione relativa ai versamenti diretti e di

quella relativa alla riscossione per ruolo a norma dell'articolo 74 del

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del

patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, e dell'articolo 610 del

relativo regolamento e successive modificazioni. Agli adempimenti previsti

dall'articolo 618 dello stesso regolamento provvede l'intendente di finanza.

Dopo la parifica, il conto deve essere reso alla ragioneria provinciale

dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1955, n. 1544.

2. Nello stesso termine indicato al comma 1 il concessionario rende il

conto della gestione agli altri enti interessati per la parte di

rispettiva pertinenza.

 

art. 40

Chiamata in causa dell'ente creditore.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che concernono

esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve

chiamare in causa l'ente interessato; in mancanza, risponde delle

conseguenze della lite.

 

art. 41

Cambiamento di gestione.

 

Testo: soppresso dal 01/01/1998

1. Quando interviene cambiamento di gestione, non dovuto a provvedimento di

decadenza o di revoca, il precedente concessionario deve completare la

riscossione delle entrate iscritte nei ruoli di qualsiasi specie interamente

scaduti prima del cambiamento di gestione avvalendosi, ai sensi

dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, della procedura coattiva di cui agli articoli 45 e seguenti

del citato decreto.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le rate scadute comprese

in ruoli non interamente scaduti, fermo restando che per la riscossione

delle rate non ancora scadute alla data di cambiamento di gestione verranno

formati separati ruoli in carico al nuovo concessionario.

3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, quando interviene cambiamento

di gestione, le entrate sono iscritte in ruoli separati comprendenti

rispettivamente le rate che scadono prima del cambiamento di gestione e

quelle che scadono successivamente.

 

art. 42

Residui di gestione.

 

Testo: in vigore dal 01/01/1998

1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate riscuotibili mediante

ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario

comunque cessato dalla titolarita' del servizio ovvero durante la vacanza

della concessione o la gestione del commissario governativo delegato

provvisoriamente alla riscossione.

 

art. 42 – bis

Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del

rapporto di concessione.

 

Testo: in vigore dal 01/01/1998

1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza

o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per

il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le

modalita' di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro

delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica.

 

art. 43

Rate scadute durante la gestione del commissario governativo e la

vacanza della concessione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. L'intendente di finanza consegna al nuovo concessionario gli elenchi

relativi alle rate di tributi scadute e non riscosse durante la gestione del

commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione o durante

la vacanza della concessione.

2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione in tre rate uguali in

coincidenza con la scadenza delle tre rate successive alla consegna degli

elenchi.

3. Nel caso di incapienza della cauzione prestata dal commissario

governativo, il nuovo concessionario deve procedere nei suoi confronti su

disposizione del servizio centrale, per le entrate riscosse e non versate e

per quelle non giustificate come inesigibili avvalendosi delle procedure

stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602.

4. Per la riscossione delle entrate di cui ai commi 1, 2 e 3, il nuovo

concessionario ha diritto ai compensi per tali riscossioni nelle misure

stabilite dall'atto di conferimento della concessione.

 

art. 44

Residui di gestione del concessionario in caso di revoca o decadenza.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Per la riscossione dei residui di gestione, nel caso di decadenza o

revoca del concessionario, l'intendente di finanza e gli enti interessati

procedono alla compilazione degli elenchi dei residui da affidare per la

riscossione al commissario governativo o al nuovo concessionario.

2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario

decaduto o revocato.

3. Il commissario governativo o il nuovo concessionario provvede alla

riscossione dei residui risultanti dagli elenchi e versa l'importo riscosso

in ciascun mese, entro il decimo giorno del mese successivo, alla Cassa

depositi e prestiti.

4. Le somme versate alla Cassa depositi e prestiti eccettuate quelle

relative a tributi per i quali il concessionario decaduto o revocato abbia

provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non riscosso come

riscosso, sono ripartite a norma dell'articolo 58 tra gli enti interessati

secondo le rispettive spettanze.

5. Le somme di cui al comma 4, relative ai versamenti eseguiti in forza

dell'obbligo del non riscosso come riscosso dal concessionario decaduto o

revocato ovvero dal commissario governativo, sono rimborsate a quest'ultimo

senza interessi dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di apposita

autorizzazione dell'intendente di finanza e previa corrispondente riduzione

della relativa quota inesigibile di cui sia stata presentata domanda di

rimborso.

 

art. 45

Rendiconto e discarico.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Le domande di discarico delle quote non riscosse per inesigibilita'

devono essere presentate dal commissario governativo o dal nuovo

concessionario nel termine di dodici mesi dalla data di consegna degli

elenchi dei residui.

2. Nei tre mesi successivi alla scadenza del termine fissato dal comma 1, il

commissario governativo o il nuovo concessionario rende all'intendente di

finanza ed agli altri enti impositori il rendiconto della gestione dei

residui, fermo restando l'obbligo del conto giudiziale dell'intera gestione

di cui all'articolo 28, comma 1, e all'articolo 39, comma 1.

3. Se il commissario governativo cessa dalle funzioni prima della scadenza

del termine stabilito dal comma 1, le domande di discarico devono essere

presentate entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione delle

funzioni. Il commissario governativo consegna al nuovo concessionario gli

elenchi dei residui non ancora riscossi e gli atti e i documenti relativi

alle procedure in corso. Di tale consegna e' redatto processo verbale

sottoscritto dall'intendente di finanza o da un suo delegato.

4. L'intendente di finanza e gli enti impositori possono promuovere

l'espropriazione della cauzione del nuovo concessionario, a norma degli

articoli 56 e seguenti, per il recupero dei crediti risultanti dal

rendiconto e delle quote non ammesse a discarico ovvero, in caso di mancata

presentazione del rendiconto, per la differenza tra l'ammontare dei residui

e quello delle somme versate.

 

art. 46

Cauzione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche' degli altri

obblighi derivanti dal conferimento della concessione, ivi compreso quello

per l'eventuale svolgimento del servizio di tesoreria degli enti locali,

deve essere prestata dal concessionario della riscossione o, da altri per

lui, una cauzione rapportata ad un trentaseiesimo dell'importo complessivo

delle rate delle imposte iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente

quello del conferimento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso

periodo.

2. La misura della cauzione e' determinata dal servizio centrale nei

termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.

3. Se il concessionario e' una azienda o un istituto di credito, la

cauzione puo' essere ridotta, con l'autorizzazione del Ministro delle

finanze, fino ad un terzo dell'ammontare indicato nel comma 1.

 

art. 47

Modalita' di prestazione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. La cauzione puo' essere prestata:

a) mediante deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti;

b) mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato

o garantiti dallo Stato, ivi compresi gli speciali titoli decennali di

debito pubblico di cui all'articolo 120, ovvero di altri titoli che per

legge possono essere accettati a garanzia delle gestioni;

c) mediante annotazioni di ipoteca o del vincolo cauzionale su titoli delle

categorie indicate nella lettera b);

d) mediante ipoteca su beni immobili;

e) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazioni

autorizzati con decreto del Ministro delle finanze;

f) mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui

all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive

modifiche ed integrazioni.

2. Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle annotazioni del vincolo sui titoli

deve espressamente risultare che la cauzione e' prestata nell'interesse

dello Stato e degli altri enti interessati e che la stessa garantisce tutte

le obbligazioni del concessionario derivanti dalla legge e dall'atto di

concessione e, per le ipotesi di cui agli articoli 18, 19 e 20, conseguenti

all'evento interruttivo della gestione.

3. La modalita' di prestazione della cauzione di cui alla lettera f) del

comma 1, da parte delle aziende di credito non e' ammessa a garanzia delle

proprie gestioni.

 

art. 48

Cauzione in titoli.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. I titoli dati in cauzione devono recare le cedole non maturate ed essere

liberi da qualsiasi vincolo, salvo il disposto dell'articolo 51.

2. I titoli dati in cauzione sono valutati per nove decimi del loro valore,

determinato in base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui

avviene l'affidamento, quale risulta dall'apposito prospetto redatto dal

ministero del Tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. I titoli sorteggiati o comunque rimborsati prima dello svincolo della

cauzione devono essere sostituiti entro sessanta giorni.

 

art. 49

Cauzione mediante ipoteca.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. L'ipoteca deve essere iscritta su immobili il cui valore, determinato a

norma del comma 2, non sia inferiore ad una volta e mezzo l'importo a

garanzia del quale e' prestata.

2. Il valore degli immobili da assoggettare ad ipoteca e' determinato

secondo il valore corrente di mercato dall'ufficio tecnico erariale su

richiesta dell'intendenza di finanza, con esclusione delle pertinenze e al

netto dei diritti reali di terzi, dei vincoli e delle passivita' ipotecarie,

salvo il disposto dell'articolo 51.

3. Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve essere iscritta nei

confronti di tutti i partecipanti alla comunione.

4. Le iscrizioni ipotecarie sono, alla scadenza, rinnovate d'ufficio dal

conservatore dei registri immobiliari fino alla emanazione del decreto di

svincolo della cauzione di cui all'articolo 60, comma 2.

 

art. 50

Assicurazione dei fabbricati ipotecati.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il concessionario della riscossione e' tenuto ad assicurare contro il

rischio dell'incendio i fabbricati ipotecati per un valore non inferiore a

quello indicato nel comma 1 dell'articolo 49.

2. La polizza deve essere vincolata a favore dello Stato e degli altri enti

interessati e deve contenere la clausola che in caso di sinistro l'istituto

assicuratore versera' l'indennita' alla Cassa depositi e prestiti a nome del

cauzionante con lo stesso vincolo cauzionale al quale era soggetto

l'immobile, dandone comunicazione al servizio centrale.

3. I premi di assicurazione devono essere pagati entro trenta giorni prima

delle scadenze contrattuali. In caso di ritardo si applicano le

disposizioni dell'articolo 54.

 

art. 51

Vincoli ed ipoteche iscritte per periodi di gestione anteriori.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Ai fini dell'idoneita' della cauzione non si tiene conto dei vincoli e

delle ipoteche iscritte a garanzia della gestione per periodi anteriori a

quello per il quale la cauzione deve essere prestata, purche' da apposita

attestazione dell'intendente di finanza risulti che il concessionario, per

tali periodi, non ha debiti verso gli enti impositori.

 

art. 52

Cauzione mediante polizza fidejussoria.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Quando la cauzione e' prestata mediante polizza fideiussoria la mora nel

pagamento dei premi non libera l'assicuratore dalla garanzia assunta per

tutto il periodo per cui e' stata emessa la polizza e sino all'emissione del

decreto di svincolo.

2. Le condizioni di polizza sono approvate con decreto del Ministro delle

finanze.

 

art. 53

Dichiarazione di idoneita' della cauzione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. La cauzione e' unica e rapportata al complessivo importo, determinato a

norma dell'articolo 46, qualora piu' ambiti territoriali vengano ad essere

riuniti nella gestione di un medesimo concessionario.

2. Se la cauzione risulta regolarmente prestata il Ministro delle finanze

ne dichiara l'idoneita' con apposito provvedimento, da comunicare al

concessionario ed alla competente intendenza di finanza.

3. Se il concessionario non provvede alla prestazione della cauzione nel

termine stabilito il Ministro delle finanze ne dichiara la decadenza, salvo

che non ritenga di accordare una proroga del termine stesso.

 

art. 54

Adeguamento della cauzione nel corso della gestione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Se nel corso della gestione e comunque per un periodo di almeno un

triennio il valore complessivo dei beni che costituiscono la cauzione e'

diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della

riscossione e' aumentato di almeno il dieci per cento, il servizio centrale,

con avviso notificato, invita il concessionario ad integrare la cauzione

entro trenta giorni.

2. Ai fini della integrazione della cauzione i titoli sono valutati, a norma

dell'articolo 48, comma 2, in base al corso medio del semestre precedente la

notificazione dell'avviso.

3. Se il concessionario non provvede ad adeguare la cauzione, il servizio

centrale inizia la procedura per la dichiarazione di decadenza, salvo che

non accordi un ulteriore termine non superiore a novanta giorni. Per la

dichiarazione di decadenza si applica l'articolo 20, comma 3.

4. Se il carico complessivo della riscossione e' diminuito, per la durata

indicata al comma 1, di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta

del concessionario, e' proporzionalmente ridotta.

 

art. 55

Sostituzione della cauzione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Nel corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in tutto o

in parte con altra, purche' questa garantisca le obbligazioni del

concessionario anche per il periodo di tempo decorso a norma dell'articolo

51.

2. Il decreto di svincolo previsto dall'articolo 60 puo' essere emesso solo

dopo che e' stata dichiarata la idoneita' della nuova cauzione a norma

dell'articolo 53.

 

art. 56

Formazione del titolo esecutivo per l'espropriazione della cauzione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini

fissati dagli articoli 72 e 73 l'intendente di finanza, anche per conto

degli altri enti creditori, rivolge al concessionario l'invito a pagare

entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate ai sensi dell'articolo 104,

commi 1, 2 e 3 e ne da' notizia ai predetti enti.

2. In caso di mancato pagamento, il Ministro delle finanze, su richiesta

dell'intendente di finanza, dispone, con decreto, l'espropriazione della

cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni del concessionario. Tale

decreto e' comunicato a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e'

trasmesso all'intendente di finanza che lo notifica al concessionario ed al

terzo che ha prestato la cauzione, nei modi previsti dal codice di procedura

civile.

3. Il decreto ministeriale costituisce titolo esecutivo. In virtu' di esso

l'intendente di finanza, anche nell'interesse degli altri creditori

garantiti dalla cauzione, procede all'espropriazione forzata.

 

art. 57

Procedura di espropriazione della cauzione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il procedimento di espropriazione forzata e' compiuto in conformita'

alle norme dell'articolo 45, commi 3 e 4, nonche' degli articoli 64 e

seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, con le seguenti modifiche:

a) le attribuzioni spettanti al concessionario ed agli ufficiali di

riscossione sono espletate rispettivamente dall'intendente di finanza e

dagli ufficiali giudiziari;

b) il creditore istante puo' concorrere all'asta senza depositare la

cauzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602;

c) il prezzo di aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e

prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita;

d) nell'ipotesi prevista dall'articolo 87 del decreto n. 602 del 1973,

l'immobile e' devoluto all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori

che vanta il maggior credito per il minor prezzo tra il prezzo base del

terzo incanto e l'importo del credito per cui si procede, al netto delle

spese di esecuzione degli interessi di mora;

e) gli articoli 78, 79 e 90 del decreto n. 602 del 1973, non si applicano.

2. I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli

ipotecati per cauzione sono alienati al prezzo di Borsa, a cura della Cassa

medesima o dell'istituto emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi

regolamenti.

 

art. 58

Riparto fra gli aventi diritto.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il riparto del denaro costituito in cauzione e delle somme ricavate

dall'esecuzione sui beni costituenti la cauzione stessa e' disposto con

provvedimento del servizio centrale e diviene esecutivo a tutti gli effetti

qualora, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga

fatta opposizione davanti al pretore. Questi provvede quale giudice

dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 45, quarto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito

alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 512

codice di procedura civile.

3. Se il ricavato della vendita dei beni costituenti la cauzione e degli

altri beni del concessionario non e' sufficiente al pagamento dei crediti

degli enti interessati, il debito residuo e' proporzionalmente accollato a

ciascuno dei creditori.

 

art. 59

Reintegrazione della cauzione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 56, comma 2, il servizio

centrale intima al concessionario di reintegrare la cauzione nel termine di

trenta giorni dalla notifica.

2. Se la cauzione non e' reintegrata, il Ministro delle finanze dichiara, a

norma dell'articolo 20 e seguenti, la decadenza del concessionario, salvo

che, riconosciuta l'esistenza di circostanze a lui non imputabili, ritenga

di accordare una proroga del termine.

 

art. 60

Svincolo della cauzione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. La cauzione e' svincolata nel caso di cambiamento di gestioni solo

quando non sussistono debiti del concessionario verso lo Stato e gli altri

enti impositori.

2. Lo svincolo e' disposto con decreto del servizio centrale previo assenso

degli enti interessati che si intende concesso qualora, decorsi sei mesi

dalla richiesta, non sia stato espresso.

3. Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei

depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei vincoli.

 

art. 61

Compensi e rimborsi spese.

 

Testo: in vigore dal 01/01/1997

1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono

determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio

centrale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, con

decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve:

a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del

compenso;

b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione

sul risultato finale;

c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e

l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della

determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni

equiparabili.

3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da

assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni

concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di

gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di

concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli

e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in

servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123,

ove tale personale ecceda le necessita' operative riconosciute alla

concessione; si tiene conto altresi', con riferimento all'ultimo biennio,

dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del

numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di

inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per

tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme

riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per

tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme

riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo,

tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali

somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per

la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica

dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in

misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio

nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso

sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per

ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare

delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora

spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di

assicurare le remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo

del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione e'

quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati

dall'ISTAT.

4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle spese delle

procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in

base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del

Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento

della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera

b) del comma 3, nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima

dell'iscrizione al ruolo, nonche' il rimborso, ridotto al cinquanta per

cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a

carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da

erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio,

giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento

emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di

accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a

valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile

dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali e' intervenuto

provvedimento di sgravio e' altresi' a carico dello Stato e degli altri enti

impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese

delle procedure esecutive.

6. Sono invece a carico dei contribuenti:

a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui

e' previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;

b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi

semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo,

questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle

finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un

compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da

determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di

gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione.

In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso e' stabilita dal

servizio centrale, il quale provvede con atto motivato.

8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni

singola gestione viene effettuata, con periodicita' biennale, la revisione

delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese

tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il

biennio successivo, nonche' delle eventuali modifiche alle condizioni

originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative.

A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di

concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della

programmazione economica, entro il 30 settembre dell' anno precedente a

quello di entrata in vigore dello stesso decreto.

8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero

dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi

dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale

complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro

delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da

emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni

delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da

assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e'

comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'articolo

18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora sia inutilmente

decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale

doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.

 

art. 62

Provvedimenti di dilazione dei pagamenti.

 

Testo: in vigore dal 01/01/1997

1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e della dilazione del

pagamento dei tributi operano a tutti gli effetti anche nei confronti del

concessionario, il quale e' esonerato, per le somme per le quali risponde

del non riscosso come riscosso, dall'obbligo di effettuare il relativo

versamento alla scadenza stabilita.

2. Qualora i suddetti provvedimenti siano emessi successivamente al

versamento delle relative somme da parte del concessionario, in forza

dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intendente di finanza

provvede contestualmente a concedere, con proprio decreto, dilazione di pari

importo a valere sul primo versamento decadale utile dei versamenti diretti.

3. I provvedimenti di revoca della sospensione della riscossione e di

dilazione del pagamento relativi a somme iscritte in ruoli con l'obbligo del

non riscosso come riscosso hanno effetto, nei confronti del concessionario,

dal primo versamento di rata utile successivo al provvedimento di revoca.

Nel caso in cui il concessionario abbia goduto di dilazione sui versamenti

diretti ai sensi del comma 2, il riversamento deve avvenire alla prima

scadenza decadale utile successiva al provvedimento di revoca.

4. Se per fatti non imputabili al concessionario e' particolarmente

difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero e'

gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il

direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi e' pari

o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti

dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento

dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.La

dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di

concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del

termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la

dilazione si riferisce.

 

art. 63

Riscossione mediante ruoli delle entrate gia' riscosse tramite

esattorie.

 

Testo: in vigore dal 15/01/1993

1. I concessionari provvedono alla riscossione, con ruoli resi esecutivi

dall'autorita' finanziaria, dei tributi e delle altre entrate di spettanza

dello Stato e degli altri enti pubblici riscossi, con tale sistema, dagli

esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data del 16

ottobre 1986.

2. L'intendente di finanza consegna i ruoli al concessionario che ne

rilascia ricevuta e trasmette copia del loro frontespizio alla competente

ragioneria provinciale per i relativi controlli. Con decreto del Ministro

delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti gli

adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari necessari allo

svolgimento dei suddetti controlli, nonche' alla resa delle

contabilita'amministrative di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.

3. Con la consegna il ruolo diventa esigibile e produce gli effetti indicati

all'articolo 32, comma 3. Se il concessionario rifiuta di ricevere i ruoli

l'intendente di finanza gli notifica apposita intimazione nei modi previsti

dal codice di procedura civile e riferisce al servizio centrale.

4. Per la riscossione anche coattiva delle entrate di cui ai commi 1, 2 e 3,

continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive

modificazioni.

5. (soppresso).

 

art. 64

Risultanze ed epurazione dei ruoli.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il concessionario, nel provvedere alla riscossione, deve attenersi alle

risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati.

2. In caso di dubbio sull'identita' del contribuente il concessionario puo'

richiedere gli opportuni chiarimenti.

3. Il concessionario, se rileva l'esistenza di errori di scritturazione o

tariffazione, duplicazioni, errori nell'indicazione delle generalita' e del

domicilio dei contribuenti, deve farne denuncia all'ufficio competente

dell'amministrazione finanziaria o dell'ente interessato entro tre mesi

dalla consegna dei ruoli, ai fini delle relative rettifiche e degli

eventuali provvedimenti di sgravio, di cui all'articolo 41 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Se un contribuente iscritto nei ruoli e' deceduto o, se persona

giuridica, e' estinta o se il presupposto dell'imposizione e' venuto meno,

ovvero se e' stata iscritta nei ruoli una partita di cui e' stata

riconosciuta l'inesigibilita' o per l'importo di essa e' stata presentata

domanda di rimborso per due anni consecutivi, il concessionario, in

qualsiasi momento, deve informare l'ufficio competente dell'amministrazione

finanziaria o l'ente interessato.

5. Se sussistono le ragioni di inesigibilita' di cui al comma 4, le

relative partite in carico, nonche' le altre eventuali dovute dagli stessi

soggetti, sono iscritti nei ruoli successivi senza obbligo del non riscosso

come riscosso. In caso di errata iscrizione si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 65, comma 2.

 

art. 65

Ruoli a carico di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. I ruoli, di qualsiasi specie, a carico di soggetti sottoposti a una delle

procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla

procedura di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, ovvero ad una delle

procedure ad esse assimilate, sono affidati in riscossione al concessionario

senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

2. Se l'assoggettamento alle suddette procedure concorsuali avviene

successivamente all'emissione del ruolo ed il concessionario non ha ancora

presentato la relativa domanda di rimborso per inesigibilita', l'intendente

di finanza, con proprio provvedimento, ne dispone la riscossione quale ruolo

al semplice riscosso. Se sono stati effettuati versamenti, anche parziali,

per effetto dell'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario

ha diritto di usufruire di una corrispondente dilazione sul primo versamento

utile sulla base di provvedimento dell'intendente di finanza.

3. I concessionari sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti per

la tutela e la riscossione del credito.

 

art. 66

Riscossione mediante versamenti diretti.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione mediante

versamenti diretti delle imposte di cui all'articolo 3, primo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

riscuotibili con tale sistema alla data del 16 ottobre 1986, nonche' delle

imposte di cui allo stesso articolo 3, secondo comma.

2. Con le medesime modalita' sono altresi' riscosse l'imposta sul reddito

delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone

fisiche e dalle societa' di persone nonche' i versamenti dell'imposta sul

valore aggiunto, previsti dagli articoli 27, 30 e 33 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con il decreto previsto

nel quinto comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere dettate le modifiche rese

necessarie dalle disposizioni del presente decreto alle modalita' e ai

termini stabiliti ai sensi dello stesso articolo 38-bis.

3. Per la riscossione delle entrate di cui ai commi 1 e 2 si applicano le

disposizioni contenute nel decreto n. 602 del 1973.

 

art. 67

Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette.

 

Testo: in vigore dal 02/01/1992

1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva

dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte

ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni,

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle

imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti

doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione e'

demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle

concessioni governative nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie,

delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai

predetti tributi.

2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita':

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento,

rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini

di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente

forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla

riscossione coattiva a sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione

delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la

riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1;

i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e

criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la

compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale

obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti

contabili a carico degli agenti della riscossione;

c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li

consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia

ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del

non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del

frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per

i relativi controlli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al

comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di

pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

 

art. 68

Riscossione coattiva dei tributi locali.

 

Testo: in vigore dal 15/01/1993

1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva

dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche

affissioni, dei canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti

da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di

spazi ed aree pubbliche, nonche' delle tasse per concessioni regionali e

comunali, con relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. La

riscossione coattiva e' effettuata mediante ruolo, da compilarsi, a cura

dell'ente interessato.

2. La riscossione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata mediante

ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte

si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 2.

3. (soppresso).

 

art. 69

Riscossione di altre entrate.

 

Testo: in vigore dal 01/01/1998

1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei

canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei

beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel

caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresi', su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla

riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate

nonche' dei contributi di spettanza delle regioni, delle province anche

autonome, dei comuni, dei consorzi di enti locali, delle unita' sanitarie

locali, delle comunita' montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende

consortili, delle societa' di gestione di servizi comunali e di altri enti

locali. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, per la riscossione delle

entrate di cui al comma 3 l'accordo fissera' in favore del concessionario un

compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in

relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che

assicuri una adeguata remunerazione.

3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei

contributi non venisse affidata al competente concessionario e' fatto

divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate,

di enti, organismi e societa', comunque strutturati e denominati, diversi

dal proprio tesoriere. Per gli eventuali contratti in corso alla data di

entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del

decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla

data di scadenza, restando esclusa ogni possibilita' di rinnovo degli

stessi.

3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche

autonome la possibilita' di avvalersi dei concessionari del servizio di

riscossione dei tributi e' condizionata al rilascio, con le modalita' di cui

all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non e'

necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano gia' stipulato con

il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2.

 

art. 70

Autorizzazione al terzo incanto di enti diversi dallo Stato.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 86 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche

quando il concessionario procede all'espropriazione soltanto per la

riscossione di entrate spettanti ad enti diversi dallo Stato, iscritte in

ruoli diversi da quelli dei tributi erariali, intendendosi sostituito l'ente

impositore all'ufficio dell'amministrazione finanziaria.

 

art. 71

Pagamento del prezzo di devoluzione degli immobili.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Se il terzo incanto ha esito negativo il concessionario, nel termine di

venti giorni, deve chiedere all'ufficio competente dell'amministrazione

finanziaria il pagamento del prezzo di devoluzione nella misura prevista

dall'articolo 87 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, allegando la copia autentica del verbale di esito negativo del

terzo incanto.

2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 70, l'immobile e' devoluto all'ente

impositore; si applicano le disposizioni del comma 1 e la richiesta di

pagamento del prezzo di devoluzione deve essere fatta allo stesso ente

impositore.

 

art. 72

Versamento delle somme riscosse mediante ruoli.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come

riscosso, il concessionario deve versare alla competente sezione di

tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori, al

netto del compenso di riscossione di sua competenza:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i sei decimi

dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza i

restanti decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Per le entrate iscritte a ruolo senza l'obbligo del non riscosso come

riscosso i versamenti devono essere effettuati entro il giorno ventisette di

ciascun mese, per l'importo delle rate effettivamente riscosse dall'uno al

quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per

l'importo delle rate effettivamente riscosse dal sedici all'ultimo giorno

del mese precedente.

3. Le cedole del debito pubblico versate dai contribuenti a pagamento delle

imposte erariali vanno versate alla sezione di tesoreria provinciale dello

Stato.

4. I buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio di cui all'articolo

33 del presente decreto sono accettati come denaro contante. Se l'ammontare

dei buoni e' superiore all'importo da versare, la differenza e' imputata in

riduzione dei successivi versamenti previsti dal presente articolo.

5. Ai fini dei versamenti di cui al comma 1, dall'importo dei versamenti va

detratto oltre al compenso di riscossione, l'ammontare delle somme che il

concessionario e' autorizzato a trattenere, ai sensi di quanto previsto

dagli articoli 62, 64, 65 e 86. Tale detrazione potra' essere effettuata:

a) per intero nel primo versamento utile, nel caso in cui la concessione sia

avvenuta dopo che i carichi relativi all'importo da dedurre sono stati

interamente versati ai sensi del comma 1, lettere a) e b);

b) nei limiti rispettivamente del 60 e del 40 per cento, se al momento della

concessione tali versamenti non sono stati ancora eseguiti, da valere alle

scadenze dei versamenti di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Con il decreto previsto nel comma 2 dell'articolo 63 vengono emanate

disposizioni relative alla resa delle contabilita' amministrative alle

ragionerie provinciali dello Stato.

 

art. 73

Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese il

concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di

tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari

l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti

al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli

articoli 62, comma 2, e 86, comma 5. Nello stesso termine versa, tramite

postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione

dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

2. I concessionari indicati all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b),

devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello

Stato esclusivamente in contanti o con le modalita' di cui al terzo comma

dell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per

la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23

maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo

di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale

vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite

postagiro.

3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non

lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte

riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate

nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le ritenute per le

quali in tale giorno e' pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da

parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il

concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato

una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati

separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con

visto di ricevuta.

5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato

l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e

della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di

rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.

6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di

tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il

versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta

debbono essere annotati gli estremi di tale versamento.

7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'articolo

7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla

comunicazione dell'avvenuto accreditamento.

 

art. 74

Diritto al rimborso o al discarico.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il concessionario ha diritto al rimborso, senza interessi, delle somme

versate ai sensi dell'articolo 72, per le quali e' tenuto all'obbligo del

non riscosso come riscosso ovvero al discarico delle somme per le quali non

e' tenuto a tale obbligo, quando dimostri nei modi e termini previsti dagli

articoli seguenti di non averle potute riscuotere.

2. Il diritto al rimborso di cui al comma 1 spetta al concessionario

decaduto o revocato se questi ha anticipato le relative somme in virtu'

dell'obbligo del non riscosso come riscosso e sempre che non abbia debiti

nei confronti dello Stato e degli altri enti impositori.

 

art. 75

Termini per l'espletamento della procedura esecutiva.

 

Testo: in vigore dal 07/09/1995

1. Ai fini del rimborso ovvero del discarico di cui all'art. 90 il

concessionario deve dimostrare di aver proceduto:

a) con l'espropriazione mobiliare entro diciotto mesi dalla scadenza della

seconda rata consecutiva del ruolo non pagata ovvero entro diciotto mesi dalla

scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosita' del contribuente si e'

manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero si tratta di ruoli

ripartiti in numero di rate non superiore a due;

b) con l'espropriazione immobiliare entro ventidue mesi dalla scadenza

Pagina 26

dell'ultima rata del ruolo.

Quando si tratta di residui della precedente gestione il termine decorre

dalla data di consegna dei relativi elenchi.

2. Il concessionario deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi e'

stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a

conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo

dell'autorita' giudiziaria e' stato eseguito entro quattro mesi.

3. Quando ha proceduto a norma dell'articolo 60 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario deve

dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui

e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie.

4. Al concessionario delegato si applicano i termini di cui ai commi 1 e 2,

che decorrono, tranne il secondo termine indicato al comma 2, dal giorno in

cui ha ricevuto la delega.

5. Nei termini di cui ai precedenti commi non vanno computate le sospensioni

della riscossione e degli atti esecutivi.

6. Nei casi di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi, i

termini stabiliti al comma 1 per esperire le procedure esecutive ivi

previste sono prorogati di quattro mesi se alla data di scadenza della

sospensione stessa residua un tempo inferiore a due mesi per esaurire le

predette procedure.

7. Se alla data di scadenza della sospensione mancano meno di due mesi al

compimento dei termini previsti nei commi 2 e 3, il concessionario deve

dimostrare che l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata e la delega e'

stata inviata entro due mesi dalla data di scadenza dell'ultimo

provvedimento di sospensione.

8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano anche alle procedure gia'

sospese nei confronti del concessionario delegato.

 

art. 76

Esonero dalla procedura immobiliare.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il limite di cui all'articolo 79, terzo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' elevato a lire 500

mila.

2. Le disposizioni dell'articolo 79, commi terzo e quarto, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche

per la riscossione delle altre somme di spettanza dello Stato e di altri

enti pubblici.

3. Su richiesta del concessionario, l'intendenza di finanza o l'ente

interessato concede l'esonero dalla procedura immobiliare in tutti i casi in

cui si puo' ritenere che il ricavato della vendita e' assorbito

dall'ammontare dei crediti aventi diritto di prelazione poziore rispetto al

debito per cui si deve procedere, ovvero dalle spese di procedura.

 

art. 77

Presentazione della domanda di rimborso.

 

Testo: in vigore dal 07/09/1995

1. La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti

relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio

dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo entro

ventiquattro mesi da quello di scadenza dell'ultima rata.

2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si e'

protratta oltre il termine di cui al comma 1 per causa non imputabile a lui

o al concessionario delegato la domanda deve essere presentata entro quattro

mesi dal giorno in cui la procedura e' stata compiuta.

3. Se la procedura di fallimento e' ancora pendente alla scadenza del

termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve

essere presentata dopo che e' divenuto definitivo il provvedimento di

chiusura del fallimento e comunque entro quattro mesi dalla sua

pubblicazione nel foglio annunzi legali.

4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa o la procedura di

amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n.

26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e'

ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda

di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla

data in cui e' divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i

creditori.

5. In caso di concordato preventivo o fallimentare la domanda di discarico o

di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del

termine stabilito per l'esecuzione del concordato.

6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai

creditori la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro

quattro mesi dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato

accerta la completa esecuzione del concordato.

7. In caso di eredita' accettata con beneficio di inventario o di

separazione dei beni chiesta dai creditori ovvero di eredita' giacente, la

domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata nel termine di

quattro mesi dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel

foglio annunzi legali dello stato di graduazione ovvero dalla data del

passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti.

8. In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli

diversi.

9. Uno degli esemplari della domanda, con l'indicazione da parte

dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di presentazione, e'

restituito al concessionario in segno di ricevuta.

10. La domanda puo' anche essere spedita con raccomandata con avviso di

ricevimento. In tal caso la presentazione si considera avvenuta nel giorno

in cui la raccomandata e' consegnata all'ufficio postale.

 

art. 78

Procedure concorsuali.

 

Testo: in vigore dal 24/01/1993

1. Ai fini del rimborso o del discarico di cui all'articolo 90 il

concessionario, anche nei casi in cui si e' avvalso della facolta' prevista

all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, deve dimostrare di aver proceduto all'insinuazione del

credito nelle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, e decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

 

art. 79

Verbali di pignoramento.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. In caso di pignoramento negativo o insufficiente, se il credito per cui

procede e' complessivamente superiore a lire 500 mila, il concessionario che

ha avuto in carico il ruolo esibisce, entro 90 giorni, il relativo verbale

all'ufficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo.

2. Al verbale deve essere allegato il certificato anagrafico da cui risulta

l'ultimo domicilio delle persone fisiche cui e' intestato il verbale di

pignoramento ovvero che le stesse non risultano iscritte all'anagrafe.

3. L'ufficio finanziario ovvero l'ente che ha emesso il ruolo appone entro

novanta giorni dalla ricezione del verbale il proprio visto, indicando in

calce quali sono i cespiti, i beni e ogni altro elemento utile, di cui e' a

conoscenza, per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive.

4. Trascorso tale termine senza che l'ufficio o l'ente abbia apposto il

proprio visto il concessionario e' autorizzato a presentare la domanda di

rimborso o di discarico fermo restando quanto previsto dall'articolo 80.

5. I verbali possono essere inviati per il visto all'ufficio competente

anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso

l'esibizione dei verbali si considera avvenuta nel giorno in cui la

raccomandata e' consegnata all'ufficio postale.

 

art. 80

Nuove procedure.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il concessionario e' tenuto nei termini di cui all'articolo 75 ad

esperire le procedure esecutive sulla base degli elementi annotati nel

verbale ai sensi dell'articolo 79 e delle indicazioni eventualmente fornite

dall'ufficio finanziario o dall'ente che ha emesso il ruolo anche

successivamente alla presentazione della domanda di rimborso o di discarico.

2. Il rimborso o il discarico rimane sospeso finche' non sono esaurite le

nuove procedure, salvo il disposto dell'articolo 86.

 

art. 81

Irreperibilita' del debitore.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Se il debitore risulta ancora irreperibile all'atto della notificazione

dell'avviso di mora relativo alla seconda rata consecutiva o all'ultima rata

del ruolo non pagata ovvero, nei casi previsti dall'articolo 75, comma 1,

lettera a), relativo all'ultima rata del ruolo, l'avviso di mora tiene luogo

del verbale di pignoramento negativo e deve essere esibito al visto anche se

il credito non supera complessivamente lire 500 mila.

2. Quando l'avviso di mora e' notificato dal messo notificatore, deve

esserne fatta annotazione nello speciale registro cronologico a lui

intestato ed affidato per il quale valgono le disposizioni previste per il

registro cronologico dell'ufficiale di riscossione.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le

disposizioni dell'articolo 79.

 

art. 82

Perdita del diritto al rimborso.

 

Testo: in vigore dal 07/09/1995

1. Il concessionario decade dal diritto al rimborso:

a) quando ha presentato la domanda di rimborso o ha proceduto in via

esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti;

b) quando gli atti della procedura esecutiva risultano viziati da

irregolarita' salvo che egli non dimostri che l'irregolarita' non ha

influito sull'esito della stessa procedura;

c) quando la mancata riscossione e' dovuta a fatto imputabile al custode dei

beni pignorati; in tal caso il diritto al rimborso spetta per l'ammontare

che eccede il valore dei beni pignorati;

d) (soppressa).

2. Se la perdita del diritto al rimborso e' causata da fatto imputabile al

concessionario delegato, il delegante ha diritto di rivalersi nei confronti

di quest'ultimo con le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche quando il

concessionario dichiarato decaduto o revocato ha perso il diritto al

rimborso delle somme anticipate ai sensi dell'articolo 74, comma 2, per

fatto imputabile al concessionario o al delegato provvisorio succedutogli.

 

art. 83

Ammissione o diniego del rimborso.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. L'ufficio dell'amministrazione finanziaria o l'ente che ha emesso il

ruolo e al quale e' stata presentata la domanda dispone, entro il termine di

dodici mesi, il rimborso, per ciascuna rata iscritta a ruolo, dell'ammontare

delle quote inesigibili che non risultano gia' rimborsate. Il provvedimento

dell'ufficio finanziario contenente la dichiarazione che le quote ammesse al

rimborso non sono state gia' rimborsate, e' trasmesso all'intendente di

finanza, il quale lo rende esecutorio.

2. L'ufficio finanziario o l'ente impositore, per le quote di cui non

ritiene documentata l'inesigibilita', annota le proprie osservazioni sulla

domanda che trasmette con la relativa documentazione all'intendente di

finanza, restituendone un esemplare al concessionario, che puo' presentare

deduzioni e documenti.

3. L'intendente di finanza provvede al rimborso ai sensi dell'articolo 84.

In caso di rigetto della domanda di rimborso trasmette il provvedimento

motivato all'ufficio finanziario o all'ente impositore, che lo notifica al

concessionario.

 

art. 84

Esecuzione del rimborso.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. L'intendente di finanza provvede ai rimborsi dovuti dallo Stato con

ordinativi di pagamento su ordine di accreditamento.

2. Per i rimborsi a carico degli enti l'intendente trasmette al

concessionario appositi estratti del provvedimento, che costituiscono titolo

per la compensazione con i versamenti da effettuare e, in mancanza, per il

pagamento.

 

art. 85

Ricorsi.

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Contro il provvedimento di rigetto dell'intendente di finanza e' ammesso

ricorso al Ministro delle finanze nel termine di trenta giorni dalla

notificazione.

2. La decisione del Ministro e' trasmessa all'intendente di finanza che la

notifica al concessionario e, se favorevole, provvede ai sensi dell'articolo

84.

3. Contro la decisione di rigetto e' ammesso il ricorso alla Corte dei

conti, da proporsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione.

 

art. 86

Sgravio provvisorio.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Decorsi due mesi dalla presentazione delle domande di rimborso senza che

l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente impositore

abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, il concessionario, se

la domanda e' stata presentata nei termini e non sia priva di

documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al 90 per

cento dell'importo della domanda. Se ricorrono particolari circostanze il

servizio centrale, su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in

misura pari al 100 per cento dell'importo della domanda.

2. Quando la domanda di rimborso e' stata trasmessa all'intendente di

finanza, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lo sgravio provvisorio non puo'

essere autorizzato che dal servizio centrale.

3. Lo sgravio, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e'

disposto con provvedimento dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria o

dell'ente creditore e deve essere comunicato al concessionario e

all'intendente di finanza e da questo alla ragioneria provinciale dello

Stato.

4. Per le entrate non erariali il provvedimento di cui al comma 3 deve

essere comunicato al cassiere dell'ente creditore.

5. L'importo dello sgravio provvisorio e' imputato a diminuzione del carico

dei ruoli che il concessionario deve versare alla prima scadenza utile. In

caso di incapienza, la differenza e' imputata a diminuzione del versamento

delle entrate per versamenti diretti. L'importo della somma da portare in

diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti e' determinato

dall'intendente di finanza con decreto.

 

art. 87

Annotazione nei ruoli o negli schedari.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di rimborso e della

comunicazione del provvedimento adottato, i relativi estremi devono essere

annotati dal concessionario nel ruolo a margine delle partite cui si

riferiscono ovvero nello schedario dei contribuenti o nei documenti

equipollenti.

 

art. 88

Recupero delle quote gia' comprese in domande di rimborso per

inesigibilita'.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il concessionario, se dopo la presentazione della domanda di rimborso

riscuote somme relative a partite di cui aveva richiesto il rimborso, deve

farne annotazione nel ruolo o nello schedario e darne notizia entro quindici

giorni all'ufficio dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso

il ruolo per la rettifica in diminuzione della domanda o del provvedimento

di rimborso.

2. Le somme riscosse dal concessionario dopo il rimborso ovvero dopo la

concessione dello sgravio provvisorio di cui all'articolo 86, devono essere

versate nel termine di cui al comma 1 alla sezione di tesoreria provinciale

o nelle casse dell'ente creditore.

 

art. 89

Reiscrizione nei ruoli.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Le somme rimborsate per inesigibilita' possono essere nuovamente

iscritte nei ruoli e affidate in riscossione al concessionario senza

l'obbligo del non riscosso come riscosso.

2. Se dagli atti, documenti o altre notizie in possesso degli uffici

finanziari o degli enti impositori emergono nuovi elementi reddituali o

patrimoniali l'iscrizione di cui al comma 1 e' obbligatoria e deve essere

effettuata alla prima scadenza utile.

 

art. 90

Discarico di quote inesigibili.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Le norme del presente Titolo, ad eccezione degli articoli 84 e 86, si

applicano per il discarico delle quote inesigibili delle entrate affidate in

riscossione al concessionario senza obbligo del non riscosso come riscosso.

2. In caso di diniego del discarico il concessionario e' tenuto al

versamento delle somme di cui non si e' provveduto al discarico entro dieci

giorni dalla notifica del provvedimento ministeriale.

 

art. 91

Collettore.

 

Testo: in vigore dal 02/03/1997

1. Il concessionario deve nominare, sotto la propria responsabilita', uno o

piu' collettori che lo rappresentano in tutte le funzioni e gli atti inerenti

al servizio di riscossione e nelle operazioni di pertinenza del servizio di

tesoreria; nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza

deve risultare espressamente dalla patente.

2. Il collettore inoltre puo' rappresentare il concessionario nei giudizi

avanti al pretore anche se non e' munito di apposita procura.

2-bis. (Soppresso).

3. Possono essere nominati collettori gli iscritti nell'albo dei collettori,

purche' non sussistano le cause di incompatibilita' indicate nel comma 3

dell'articolo 31.

 

art. 92

Nomina e patente del collettore.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il collettore e' abilitato all'esercizio delle funzioni con apposita

patente, rilasciata dal concessionario del servizio e vistata

dall'intendente di finanza territorialmente competente.

2. Il concessionario deve dare notizia della nomina del collettore al

servizio centrale della riscossione e agli altri uffici finanziari

interessati.

3. Una copia della patente e' conservata dall'intendente di finanza fra gli

atti d'ufficio ed altra copia, autenticata dall'intendente di finanza, e'

affissa nella sede principale degli uffici del concessionario destinati al

pubblico.

 

art. 93

Cessazione e revoca del collettore.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il collettore cessa dalle funzioni quando cessa il concessionario,

nonche' per scadenza del termine e per revoca della patente disposta dal

concessionario.

2. Della revoca deve essere data notizia agli organi indicati nell'articolo

92, comma 2. La revoca del collettore deve inoltre essere resa nota al

pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni dove

funzionano sportelli del concessionario destinati al pubblico.

 

art. 94

Istituzione e tenuta dell'albo dei collettori.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Presso il servizio centrale della riscossione e' istituito l'albo

nazionale dei collettori, la cui tenuta e' affidata ad una commissione

composta:

a) dal dirigente del servizio centrale o da un primo dirigente, da lui

delegato, che la presiede;

b) da due rappresentanti del servizio centrale con qualifica non inferiore a

quella di primo dirigente;

c) da due rappresentanti del Ministero dell'interno con qualifica non

inferiore a quella di primo dirigente;

d) da due rappresentanti dei concessionari e da due rappresentanti dei

lavoratori dipendenti scelti tra terne rispettivamente designate dalle

organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. La commissione, assistita da un segretario scelto tra i funzionari del

servizio centrale, dura in carica cinque anni ed ai suoi membri, che possono

essere confermati, non compete alcuna indennita'.

 

art. 95

Funzionamento della commissione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. La commissione di cui all'articolo 94 si riunisce su convocazione del

presidente ed ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione,

sulla cancellazione e sospensione degli iscritti e sulle altre questioni

inerenti alla tenuta dell'albo.

2. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della

maggioranza dei membri della commissione e le deliberazioni sono adottate

con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il

voto del presidente.

3. Le norme per la formazione e la tenuta dell'albo e per gli esami di

idoneita' alle funzioni di collettore sono fissate con decreto del Ministro

delle finanze.

 

art. 96

Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei collettori.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Possono essere iscritti nell'albo dei collettori i cittadini italiani,

maggiori di eta', muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di

istruzione secondaria di secondo grado, che hanno superato apposito esame di

idoneita', e posseggono i necessari requisiti per la partecipazione ai

pubblici concorsi purche' non sussistano le cause di esclusione e di

incompatibilita' di cui agli articoli 31, comma 3, e 97.

2. L'iscrizione nell'albo e' soggetta a tassa di concessione governativa.

3. Sono iscritti d'ufficio nell'albo di cui al presente articolo coloro i

quali, alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione,

risultano gia' iscritti nell'albo dei collettori di cui all'articolo 10

del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

4. Possono, altresi', essere iscritti, su richiesta, coloro i quali, alla

suddetta data, hanno superato l'apposito esame di idoneita' a svolgere le

funzioni di esattore purche' posseggano i requisiti di cui al comma 1 e non

sussistano le cause di esclusione o di incompatibilita' di cui agli articoli

31, comma 3, e 97.

 

art. 97

Cause di esclusione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Non possono essere iscritti nell'albo dei collettori:

a) gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati;

b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore, ai

sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 603;

c) coloro nei cui confronti, a causa di irregolarita' o abusi commessi

nell'esercizio delle loro funzioni, si e' proceduto a risoluzione del

rapporto di lavoro ovvero e' stata disposta la revoca della patente;

d) coloro che sono stati condannati per delitti contro la pubblica

amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il

patrimonio ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non

inferiore ad un anno o che comportano la interdizione dai pubblici uffici;

e) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui

alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o sentenze

passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli

articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di

comparizione o di cattura.

 

art. 98

Cancellazione dall'albo.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Sono cancellati dall'albo i collettori che non hanno piu' i requisiti

indicati dall'articolo 96 o nei confronti dei quali e' accertata l'esistenza

di cause di incompatibilita' di cui all'articolo 31, comma 3, o di

esclusione di cui all'articolo 97.

 

art. 99

Ufficiali di riscossione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Gli ufficiali di riscossione sono nominati dal concessionario fra le

persone munite della speciale abilitazione prevista dalla legge 11 gennaio

1951, n. 56, e sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal

procuratore della Repubblica, competente nel circondario in cui e' compreso

il comune ove ha sede principale il concessionario, che appone il proprio

visto sull'atto di nomina.

2. Il concessionario comunica la nomina all'intendente di finanza e agli

altri uffici dell'amministrazione finanziaria interessati. Il concessionario

consegna il relativo atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle

sue funzioni, e' tenuto ad esibirlo quando ne e' richiesto.

3. La nomina dell'ufficiale di riscossione puo' essere revocata dal

concessionario in ogni tempo. Il procuratore della Repubblica puo' revocare

la autorizzazione con provvedimento motivato.

4. La cessazione dell'ufficiale di riscossione dalle funzioni deve essere

comunicata agli organi indicati nel comma 2 ed essere resa nota al pubblico

mediante affissione di avviso nei comuni dove il concessionario gestisce

sportelli destinati al pubblico.

 

art. 100

Funzioni degli ufficiali di riscossione.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. L'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni

compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l'ufficio di

riscossione, alle dipendenze del concessionario e sotto la sorveglianza

degli organi dell'amministrazione finanziaria; l'ufficiale di riscossione

non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.

2. L'ufficiale di riscossione, nel periodo previsto dall'articolo 63 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo'

prestare la propria opera anche per la riscossione dei crediti di precedenti

concessionari, compatibilmente con le esigenze del servizio, valutate dal

concessionario.

3. La disposizione del comma 2 dell'articolo 91 si applica anche agli

ufficiali di riscossione.

 

art. 101

Registro cronologico e bollettario.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. L'ufficiale di riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli

atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito

registro conforme al modello stabilito dal servizio centrale della

riscossione, da tenersi con le forme e con le modalita' stabilite per il

registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

2. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente

in ogni pagina dall'intendenza di finanza e vidimato non oltre il 15 gennaio

di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla

carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario

all'intendente di finanza.

3. L'ufficiale di riscossione, per ogni pagamento ricevuto ai sensi

dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, deve rilasciare quietanza da apposito bollettario e

comunicarne gli estremi al concessionario.

 

art. 102

Messi notificatori.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli

avvisi di mora, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.

2. Si applicano ai messi notificatori le disposizioni dell'articolo 100,

commi 1 e 2.

3. Per l'assunzione dei messi notificatori e' ammessa la richiesta

nominativa all'ufficio di collocamento.

 

art. 103

Segreto d'ufficio.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o

comunicazione riguardante la riscossione, data senza ordine del giudice e

fuori dei casi previsti dalla legge, dai concessionari e dal personale da

essi dipendente a persone estranee all'amministrazione degli enti

destinatari dei proventi della riscossione, diverse dai contribuenti e dai

loro rappresentanti.

2. Su autorizzazione del servizio centrale della riscossione, i

concessionari possono fornire dati ed informazioni globali sull'attivita' di

riscossione a richiesta del Ministero del tesoro e del Ministero del

bilancio e della programmazione economica.

 

art. 104

Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli

enti pubblici.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle

prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale

dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si

applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui e' stato omesso il

versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla

scadenza, la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto.

3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo,

nonche' su quelle per le quali il concessionario e' tenuto all'anticipazione

e non versate nei termini fissati dall'articolo 72, comma 1, si applica

l'interesse di mora di cui all'articolo 61, comma 6.

4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede

alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'articolo 56.

 

art. 105

Mancata esecuzione di sgravi per indebito.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Al concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue in tutto o

in parte gli sgravi per indebito ovvero non versa, entro il termine

prescritto, all'ente creditore l'ammontare degli sgravi di cui non e' stata

possibile l'esecuzione, si applica la pena pecuniaria in misura dal doppio

al decuplo della somma non rimborsata o versata.

2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla

scadenza la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto.

 

art. 106

Riscossione di somme rimborsate per inesigibilita' comprese nella

domanda.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Al concessionario che, avendo riscosso somme di cui era stato richiesto

il rimborso per inesigibilita' o gia' rimborsate, non provvede in tutto o in

parte al versamento prescritto dall'articolo 88, si applica la pena

pecuniaria in misura pari alle somme riscosse, salve le sanzioni penali se

il fatto costituisce reato.

2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla

scadenza, la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto.

 

art. 107

Atti compiuti da personale non abilitato.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Al concessionario che ha fatto eseguire notificazioni o atti esecutivi da

ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non

autorizzati si applica la pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per

ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

2. La stessa pena si applica all'ufficiale della riscossione o al messo

notificatore che ha fatto eseguire la consegna di atti da soggetti non

abilitati.

 

art. 108

Tardivo versamento da parte del concessionario delegato.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Al concessionario che versa le somme riscosse in sede di procedura

delegata oltre il termine stabilito dall'articolo 60 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica la pena

pecuniaria nelle misure stabilite dall'articolo 104, commi 1 e 2. Tali

sanzioni sono ridotte di un terzo se il versamento tardivo riguarda somme

iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso. In ogni caso

la pena pecuniaria non puo' essere inferiore a lire 50 mila.

 

art. 109

Omissione o irregolare tenuta del registro cronologico.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. All'ufficiale di riscossione che non tiene il registro cronologico degli

atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione ed

alla vidimazione prescritte dal comma 2 dell'articolo 96, si applica la pena

pecuniaria da lire 50 mila a lire 100 mila.

2. Per l'omessa annotazione di un atto o di un processo verbale nel registro

e per ogni altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso si applica

la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 100 mila.

 

art. 110

Falsita' nelle relazioni di notifica.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. L'ufficiale di riscossione o il messo notificatore sottoposto a

procedimento penale per aver attestato il falso nelle relazioni di notifica

e' sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizione del

procedimento stesso.

 

art. 111

Altre infrazioni.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Per l'inosservanza delle disposizioni che regolano la riscossione, la

tenuta della contabilita' e gli adempimenti prescritti ai fini dei

controlli, per la quale non e' prevista apposita sanzione, si applica la

pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 300 mila.

2. Fra le disposizioni che regolano la riscossione sono comprese le

disposizioni e istruzioni impartite dal servizio centrale della riscossione.

 

art. 112

Procedura di applicazione delle pene pecuniarie.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. La applicazione delle pene pecuniarie, comprese quelle per le infrazioni

relative ad entrate di enti diversi dallo Stato, e' disciplinata dalla legge

7 gennaio 1929, n. 4. L'importo delle pene riscosse e' devoluto in ogni

caso allo Stato.

 

art. 113

Durata della concessione.

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Per il primo periodo di gestione la durata della concessione e'

quinquennale.

 

art. 114

Ambiti territoriali.

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della

distribuzione territoriale delle circoscrizioni, per la determinazione delle

concessioni da valere per il primo quinquennio di applicazione del

funzionamento del servizio centrale di riscossione:

a) il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro tre mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere della

commissione prevista dall'articolo 3, determina, anche in deroga ai criteri

di cui all'articolo 7, l'ambito territoriale di ciascuna concessione che

potra' essere, nell'ambito della stessa provincia, anche di dimensione sub

provinciale;

b) gli ambiti territoriali, da individuarsi nell'ambito di ciascuna

provincia, dovranno comprendere un numero di abitanti non inferiore a 50

mila, un numero di operazioni per versamenti diretti e per articoli iscritti

a ruolo non inferiore a 12 mila ed un ammontare globale di tributi da

riscuotere non inferiore a lire 5 miliardi; il numero di tali ambiti,

comunque, non potra' essere superiore a 300;

c) gli ambiti territoriali, di norma, comprenderanno il territorio di uno o

piu' comuni, anche non contigui, serviti dal complesso delle gestioni

facenti capo ad un unico titolare, ovvero a piu' titolari che abbiano

costituito una societa' per azioni con i requisiti di cui all'articolo 31,

comma 1, lettera c); dovranno, comunque, essere garantiti criteri di

efficienza, economicita' e funzionalita';

d) in relazione ai criteri di cui alla lettera c), il territorio che non

puo' costituire, per mancanza dei requisiti previsti nella lettera b),

autonomo ambito territoriale, sara' aggregato all'ambito territoriale

viciniore, purche' della stessa provincia, assicurando in ogni caso, per

dimensioni territoriali e numero degli abitanti serviti, la maggiore

efficienza, economicita' e funzionalita' della gestione;

e) il servizio centrale, alla fine del quarto anno di gestione delle

concessioni raccogliera' tutti gli elementi necessari per la valutazione

delle singole gestioni. Tali elementi saranno messi a disposizione della

commissione consultiva per valutare l'efficienza, l'economicita' e la

produttivita' di ciascuna concessione ai fini del parere di cui all'articolo

3, comma 2, lettera a).

 

art. 115

Conferimento del servizio per il primo quinquennio.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. Per il primo quinquennio di gestione del servizio la concessione sara'

conferita, con decreto del Ministro delle finanze, preferibilmente al

soggetto che abbia gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria

o attraverso i propri soci, il servizio esattoriale con rilevante impegno e

particolare efficienza in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale

stesso. L'affidamento in concessione deve essere richiesto al servizio

centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze che determina il numero e

la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale e stabilisce

la misura dei compensi a norma dell'articolo 61; il decreto deve essere

emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Se piu' richiedenti sono in possesso dei requisiti indicati nel comma 1,

la concessione e' assegnata al soggetto che ha gestito il servizio

esattoriale in comuni compresi nell'ambito territoriale con la maggiore

popolazione complessiva.

3. Negli ambiti territoriali per i quali non sono presentate richieste di

conferimento da parte di soggetti in possesso dei requisiti indicati nel

comma 1, la concessione e' assegnata, entro due mesi dal termine stabilito

dallo stesso comma, al richiedente che risulta piu' idoneo secondo i criteri

e con le procedure indicati nell'articolo 9, commi 4 e 5.

4. Il rinnovo della concessione conferita ai sensi del presente articolo

puo' essere richiesto solo quando l'ambito territoriale della concessione

risponde, sin dalla data di inizio della gestione, ai criteri di

determinazione previsti dal comma 2 dell'articolo 7. Il rinnovo deve essere

richiesto entro il mese di febbraio dell'ultimo anno della gestione.

 

art. 116

Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali.

 

Testo: in vigore dal 01/03/1988

1. I concessionari provvedono, nei termini e con le modalita' previsti

dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto e con l'obbligo di separato rendiconto, alla riscossione dei residui

crediti in carico alle cessate esattorie e succedono ai titolari di queste

nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva.

2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e

spese e sotto la loro responsabilita' a trasmettere ai concessionari

subentranti gli elenchi di tutti i crediti residui, con l'indicazione dello

stato delle procedure in corso per ciascuno di essi, secondo le modalita' e

nei termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze,

da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto. L'obbligo dei concessionari di provvedere alla riscossione sorge

con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni

responsabilita' per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a