Decreto del Presidente della
Repubblica del 28/01/1988 n. 43
Titolo
del provvedimento:
Istituzione
del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate
dello
Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art.1, comma 1,
della
L.4 ottobre 1986, n.657. (NOTA REDAZIONALE: "Il presente
decreto
e' stato abrogato dall'art. 68, primo comma del DLG
13/04/99
n. 112 salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 del
medesimo
DLG. Inoltre tale abrogazione non opera limitatamente al
rinvio
contenuto nell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DLG 09/07/97,
n.
237.")
(Pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29/02/1988)
art. 1
Istituzione
del servizio centrale della riscossione.
Testo:
in vigore dal 01/03/1988
1. E'
istituito presso il Ministero delle finanze, quale ufficio centrale
alle
dirette dipendenze del Ministro, il servizio di riscossione dei
tributi,
che assume la denominazione di servizio centrale della riscossione.
2. Il
servizio e' diretto da un funzionario con qualifica di dirigente
superiore,
si avvale di un centro informativo istituito ai sensi
dell'articolo
2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, e si
articola
anche in un ufficio statistico e in un ufficio ispettivo;
nell'ambito
del servizio stesso trova collocazione la segreteria tecnica
della
commissione di cui all'articolo 3.
3. Con
decreto del Ministro delle finanze e' disposta l'assegnazione del
personale
dei ruoli dell'amministrazione delle finanze necessario per il
funzionamento
degli uffici, nei quali si articola il servizio centrale, e
della
segreteria tecnica di cui all'articolo 4.
4. Il
quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e' sostituito
dal
quadro annesso al presente decreto.
art. 2
Compiti
del servizio centrale.
Testo:
in vigore dal 01/03/1988
1. Il
servizio centrale provvede, con affidamento in concessione
amministrativa,
per ambiti territoriali, ai soggetti di cui all'articolo 31;
a) alla
esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato o
di
altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente
alla
data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, venivano
riscossi
tramite esattorie;
b) alla
riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi che, in
base
alla normativa vigente alla data indicata alla lettera a), erano
effettuati
presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato anche
mediante
delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali,
nonche'
alla riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto,
che
erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito,
fermi
restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;
c) alla
riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente
efficacia
di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto,
dell'imposta
di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta
sulle
successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di
valore
degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte
erariali
di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e
sulle
concessioni governative, nonche' delle soprattasse, delle pene
pecuniarie e di ogni altro
accessorio e penalita';
d) alla riscossione coattiva
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e
diritti sulle pubbliche
affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di
disinquinamento delle acque
provenienti da insediamenti produttivi, della
tassa per l'occupazione temporanea
di spazi ed aree pubbliche e delle tasse
sulle concessioni degli enti
locali, nonche' delle soprattasse, delle pene
pecuniarie e di ogni altro
accessorio relativo ai predetti tributi;
e) alla riscossione coattiva dei
canoni e proventi del demanio e del
patrimonio indisponibile dello
Stato e dei relativi accessori;
f) alla riscossione delle entrate
patrimoniali e assimilate, nonche' dei
contributi di spettanza degli enti
locali.
2. Restano ferme le disposizioni
che, alla data di entrata in vigore della
legge 4 ottobre 1986, n. 657,
attribuivano la riscossione dei tributi,
penalita' ed accessori di cui al
comma 1 ad uffici diversi da quelli
finanziari e da quelli comunali.
3. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro e con i Ministri
interessati, puo' disporsi che il servizio centrale
provveda alla riscossione di ogni
altra entrata o credito dello Stato o di
altri enti pubblici.
4. Nell'ambito delle competenze
stabilite nei commi 1, 2 e 3, il servizio
centrale cura l'istruttoria dei
provvedimenti di affidamento e revoca delle
concessioni nonche' di sospensione
cautelare ai sensi dell'articolo 15 e di
decadenza dei concessionari nei
casi stabiliti dall'articolo 20, e dei
provvedimenti di nomina del
delegato provvisorio; vigila sulla regolarita'
delle riscossioni; coordina
l'attivita' dei concessionari con quella degli
uffici finanziari; provvede agli
adempimenti relativi alla definizione dei
rapporti tra l'amministrazione
finanziaria e le gestioni esattoriali e
ricevitoriali alla data di
cessazione delle gestioni medesime.
art.
3
Commissione consultiva.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Entro due mesi dall'entrata in
vigore del presente provvedimento, con
decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, e' istituita,
nell'ambito del Ministero delle
finanze, la commissione consultiva prevista
dall'articolo 1, comma 1, lettera
h) della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La
nomina a componente della
commissione degli esperti e' incompatibile con la
sussistenza di rapporto di lavoro
o di collaborazione con i concessionari o
con il consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione.
2. La commissione, sulla base
degli indirizzi di ordine generale impartiti
dal Ministro ed a richiesta dello
stesso esprime pareri non vincolanti in
materia di:
a) individuazione e determinazione
negli ambiti territoriali delle
concessioni e delle successive
modificazioni;
b) determinazione iniziale e
revisione biennale della commissione, dei
compensi, dei rimborsi delle spese
e degli interessi di cui all'articolo 61
spettanti ai concessionari;
c) procedure di conferimento delle
concessioni;
d) vigilanza sull'attivita' dei
concessionari, sull'efficienza ed
economicita' delle gestioni, con
facolta' propositiva in materia di
sospensione cautelare
dell'attivita' di gestione, di revoca e di
provvedimenti sanzionatori nei
confronti dei concessionari, compresa la
decadenza dalla concessione. La
commissione esprime, altresi', i pareri su
ogni altra questione attinente al
servizio della riscossione.
3. Nel provvedimento adottato dal
Ministro deve essere fatta menzione della
proposta o del parere della
commissione evidenziandone i relativi contenuti;
ove il provvedimento sia adottato
in difformita' dalla proposta o dal
parere, ne sono specificati i
motivi.
4. Ai fini della formulazione dei
pareri e delle proposte di cui al comma 2,
la commissione dispone la
raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei
dati e delle informazioni relativi
alle diverse forme di riscossione.
5. La commissione si avvale della
segreteria tecnica di cui all'articolo 4
e, ove necessario, di volta in
volta su singole questioni puo' consultare,
anche a mezzo della segreteria
stessa, singoli concessionari o
rappresentanti della categoria e
puo' ricorrere alla consulenza di esperti e
di organizzazioni professionali o
universitarie specializzate in analisi di
costi e di bilanci.
6. L'affidamento degli incarichi
di consulenza di cui al comma 5 e' disposto
con provvedimento del Ministro, su
proposta del presidente della
commissione; gli incarichi devono
essere a tempo determinato e la loro
durata non puo' superare l'anno
finanziario. Con lo stesso o con successivo
decreto e' determinato il compenso
da corrispondere, in relazione alla
durata dell'incarico e
dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e'
corrisposto soltanto al termine
dell'incarico dopo la consegna del lavoro
eseguito. Non possono essere
affidati incarichi di consulenza a dipendenti
dei Ministeri indicati nel comma
1, in attivita' di servizio, ovvero in
quiescenza da meno di due anni.
7. I componenti della commissione
durano in carica cinque anni e possono
essere confermati per non piu' di
una volta, ferme restando le disposizioni
in materia di limite massimo di
eta' previsto per il pubblico impiego.
8. La commissione e' convocata dal
presidente. In caso di assenza o
impedimento le funzioni di
presidente sono svolte dal funzionario del
Ministero delle finanze con
qualifica piu' elevata e, a parita' di
qualifica, da quello con maggiore
anzianita'.
9. L'avviso di convocazione con
l'elenco dei temi da trattare deve essere
comunicato, di norma, almeno
cinque giorni prima della seduta a ciascun
componente. Dalla stessa data, il
materiale e la documentazione dei temi
all'ordine del giorno sono a
disposizione dei membri della commissione
presso l'ufficio di segreteria.
10. Per la validita' delle
riunioni della commissione e' necessario
l'intervento della maggioranza
assoluta dei componenti e i pareri e le
proposte sono adottati con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti; in caso di parita'
prevale il voto del presidente. La mancata
partecipazione a tre riunioni
consecutive della commissione, non dovuta a
giusti motivi, comporta decadenza
dall'incarico.
11. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono fissati i compensi da
corrispondere ai componenti della
commissione in misura adeguata
alla qualita' e alla quantita' dell'impegno
richiesto.
art.
4
Segreteria tecnica.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. La segreteria tecnica della
commissione consultiva e' costituita con
decreto del Ministro delle finanze
ed e' composta da personale dei ruoli
dell'amministrazione finanziaria.
2. Alla segreteria e' preposto un
funzionario del ruolo del personale
amministrativo della carriera
direttiva dell'amministrazione centrale del
Ministero delle finanze, con
qualifica di primo dirigente.
3. Il personale assegnato alla
segreteria non puo' comunque superare le
ottanta unita', di cui non piu' di
trenta con qualifica funzionale non
inferiore alla settima.
4. La segreteria ha compiti di
istruzione degli affari affidati alla
commissione consultiva e cura in
particolare:
a) la raccolta, l'analisi e
l'istruzione del materiale documentale per lo
svolgimento dell'attivita' della
commissione;
b) i rapporti della commissione
con il servizio centrale e con gli uffici ed
enti interessati alle procedure
della riscossione;
c) la comunicazione ai membri
della commissione dell'ordine del giorno dei
lavori e la redazione dei verbali
delle sedute.
art.
5
Ufficio statistico.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. L'ufficio statistico provvede
all'acquisizione ed all'elaborazione dei
dati relativi agli aspetti
economico-finanziari delle gestioni in
concessione amministrativa,
finalizzate alle necessita' del servizio
centrale e della commissione
consultiva, avvalendosi anche del consorzio
nazionale obbligatorio tra i
concessionari del servizio di riscossione dei
tributi ed altre entrate di
pertinenza dello Stato e di enti pubblici. Lo
stesso ufficio studia ogni altro
fenomeno interessante lo svolgimento del
servizio di riscossione e ne cura
l'elaborazione statistica anche a
richiesta della commissione
consultiva.
art.
6
Ufficio ispettivo.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il servizio centrale provvede,
tramite l'ufficio ispettivo, anche
avvalendosi degli uffici
periferici, alla vigilanza sulla regolarita' dei
versamenti e della gestione ed
effettua le indagini disposte dal dirigente
del servizio stesso.
2. Se dallo svolgimento
dell'attivita' ispettiva emergono elementi tali da
far ipotizzare carenze o
irregolarita' nel funzionamento degli uffici
finanziari, il capo del servizio centrale
ne da' notizia alla direzione
generale competente.
art.
7
Ambiti territoriali della
concessione del servizio.
Testo: in vigore dal
29/06/1995
1. Il servizio di riscossione dei
tributi, delle altre entrate e dei
proventi indicati all'articolo 2 e'
affidato, nei singoli ambiti
territoriali, determinati con
decreto del Ministro delle finanze, in
concessione amministrativa ai
soggetti di cui all' articolo 31, ai quali e'
attribuita la qualita' di agenti
della riscossione. Tale decreto dovra'
stabilire, nell'ipotesi di ambiti
interprovinciali, gli uffici delle
amministrazioni competenti ai fini
dei rapporti con i concessionari.
2. La determinazione degli ambiti
territoriali delle concessioni deve essere
effettuata individuando, per aree
a livello provinciale, l'unita'
organizzativa piu' conveniente, ai
fini dell'efficienza, economicita' e
produttivita' della gestione,
tenuto conto del numero dei contribuenti e
dell'ammontare globale delle
entrate riscuotibili. L'unita' medesima puo'
essere individuata anche per
ambiti interprovinciali, qualora delimitazioni
territoriali di minore estensione
comportino accentuati costi differenziali
anche per il non equilibrato
rapporto tra i diversi sistemi di riscossione.
3. Le modificazioni degli ambiti
territoriali di cui al comma 2 devono
essere adottate con decreto del
Ministro delle finanze, sentita la
commissione di cui all'articolo 3,
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 gennaio precedente
alla data di scadenza delle concessioni
relative agli ambiti territoriali
interessati dalla modificazione.
4. Per ciascun ambito territoriale
il servizio centrale provvede d'ufficio,
per i versamenti diretti di cui
all'articolo 3, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e all'articolo 2,
comma 1, lettera b), del presente
decreto, all'apertura di un conto corrente
vincolato a favore del Ministero
del tesoro per l'ammontare delle imposte al
netto della commissione prevista
dall'articolo 61, comma 3, lettera a).
art.
8
Durata della concessione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. La durata della concessione e'
decennale e decorre dalla data prevista
dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 9, comma 7, per l'inizio del
servizio della riscossione.
2. Qualora nel corso del decennio
venga conferita al medesimo
concessionario altra concessione,
la durata di quest' ultima non si protrae
oltre il termine di scadenza della
concessione di cui e' gia' titolare il
subentrante.
art.
9
Modalita' di affidamento del
servizio e requisiti di idoneita'.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Decorso il periodo di prima
applicazione previsto dall'articolo 115, per
l'affidamento in concessione del
servizio di riscossione, il servizio
centrale cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 maggio
dell'ultimo anno di durata della
concessione, dell'elenco degli ambiti
territoriali da affidare in
concessione. Il servizio centrale predispone
inoltre i relativi disciplinari
speciali sulla base delle istruzioni emanate
con decreto del Ministro delle
finanze, indicando i compensi ed i rimborsi
spese determinati a norma dell'
articolo 61 e la cauzione di cui
all'articolo 46.
2. Nel caso di recesso, di revoca
o di decadenza, gli adempimenti di cui al
comma 1 sono curati dal servizio
centrale entro trenta giorni dalla data di
notificazione del recesso o del
provvedimento di revoca o di decadenza.
3. Le domande di concessione vanno
presentate al servizio centrale entro
trenta giorni dalla data di
pubblicazione prevista nei commi 1 e 2.
4. Possono presentare domanda per
il conferimento delle concessioni le
aziende e gli istituti di credito,
le loro sezioni speciali e le societa' di
cui all'articolo 31 che non siano
stati dichiarati decaduti da precedenti
concessioni sempre che i loro
amministratori o, limitatamente alle societa'
diverse dagli istituti di credito,
i loro soci siano in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 31.
5. Al fine dell'aggiudicazione
della concessione al concorrente piu' idoneo
all'espletamento del servizio,
deve tenersi conto in ogni caso, nella
valutazione delle domande
pervenute, dei seguenti elementi:
a) capacita' finanziaria, da
valutare anche ai fini della garanzia
patrimoniale generale;
b) organizzazione tecnica, in
relazione alle esigenze di economicita' ed
efficienza del servizio di
riscossione richieste dall'estensione della
concessione;
c) disponibilita' di adeguato
sistema informatico idoneo a soddisfare anche
le esigenze dell'amministrazione
finanziaria connesse, tra l'altro,
all'esigenza di acquisizione da
parte dei centri informativi dei dati
relativi ai versamenti diretti di
cui all'articolo 66;
d) ubicazione, stato e consistenza
dei locali da destinarsi al servizio;
e) impegno, professionalita' ed
efficienza, di particolare rilevanza,
dimostrati nella gestione di altre
concessioni, con preferenza per quelle
che possono costituire
integrazione dell'unita' organizzativa di cui
all'articolo 7, comma 2.
6. Negli ambiti territoriali
modificati rispetto a quelli precedentemente
determinati, l'affidamento del
servizio di riscossione avverra' in favore
del richiedente ritenuto piu'
idoneo allo svolgimento del servizio, sulla
base dei criteri indicati al comma
5, con decreto del Ministro delle
finanze, sentita la commissione di
cui all'articolo 3.
7. L'affidamento del servizio di
riscossione viene concesso, per singoli
ambiti territoriali, sentita la
commissione di cui all'articolo 3, con
decreto del Ministro delle
finanze. Lo stesso fissa altresi' il termine
entro il quale, a pena di
decadenza, il concessionario deve stipulare
apposita convenzione con il
servizio centrale di riscossione sulla base del
disciplinare di cui al comma 1 e
prestare la cauzione di cui all'articolo
46.
art.
10
Registro delle aziende
concessionarie.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Presso il servizio centrale e'
tenuto un registro dei concessionari per
ambiti territoriali.
art.
11
Iscrizione nel registro.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Nei trenta giorni successivi
alla comunicazione del decreto di
conferimento della concessione i
concessionari, a pena di decadenza, devono
richiedere al servizio centrale
l'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 10.
2. Con decreto del Ministro delle
finanze sono indicati la documentazione da
produrre ai fini dell'iscrizione
nel registro, nonche' i termini e le
modalita' per la comunicazione, da
parte dei concessionari, di ogni
variazione attinente alla
gestione.
art.
12
Notizie inerenti l'attivita' del
concessionario.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Nel registro indicato
nell'articolo 10 saranno annotati, con riferimento
ad ogni singolo concessionario,
tutte le notizie inerenti all'organizzazione
e allo svolgimento del servizio,
nonche' per i soggetti di cui all'articolo
31, comma 1, diversi dalle aziende
e istituti di credito, nel caso di
trasferimento di azioni per atto
tra vivi, gli estremi delle autorizzazioni
rilasciate dal servizio centrale.
2. Nel registro sono, altresi',
annotate le ispezioni e le verifiche
disposte ai sensi dell'articolo
14, nonche' gli estremi dei provvedimenti di
sospensione dell'attivita' e di
irrogazione di sanzioni pecuniarie.
art.
13
Cancellazione dal registro.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Sono cancellati dal registro i
concessionari per i quali non sia
intervenuto il rinnovo della
concessione ovvero si sia verificato recesso o
nei cui confronti sia stato emesso
provvedimento di revoca o di decadenza.
art.
14
Vigilanza e controllo.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. I concessionari sono soggetti
alla vigilanza del servizio centrale, il
quale esegue o dispone, anche su
proposta del competente intendente di
finanza, periodiche verifiche
ordinarie e di cassa, nonche', ove occorra,
verifiche di carattere
straordinario sull'andamento delle gestioni e dei
servizi della riscossione.
2. Nell'esercizio della vigilanza
deve, in particolare, essere accertata
qualsiasi causa di sopravvenuta
insufficienza della cauzione nonche' la
regolarita' del pagamento dei
premi di assicurazione relativi ai beni
costituenti la cauzione stessa.
3. Con decreto del Ministro delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in funzione
del servizio, verranno impartite le
istruzioni per lo svolgimento
delle attivita' di ispezione di cui al comma
1.
4. Le iscrizioni ipotecarie sono
rinnovate, d'ufficio, alla scadenza, dal
conservatore dei registri
immobiliari fino all'emanazione del decreto di
svincolo della cauzione.
art.
15
Sospensione cautelare
dell'attivita' di gestione.
Testo: in vigore dal
08/08/1989
1. Quando il concessionario abbia
commesso abusi nell'esercizio delle sue
funzioni o non abbia effettuato in
tutto o in parte i versamenti alle
prescritte scadenze o sia in corso
l'espropriazione forzata della cauzione,
fermo restando quanto disposto
dall'articolo 20, il Ministro delle finanze,
sentito il parere della commissione
di cui all'articolo 1, puo' disporre
cautelarmente la sospensione
dell'attivita' di gestione del concessionario.
2. Qualora vengano a mancare uno o
piu' dei requisiti o delle condizioni
stabiliti nell'art. 31 comma 1,
nel disciplinare speciale o nella convenzione
di cui ai commi 1 e 7
dell'articolo 9, il Ministro delle finanze provvede
alla sospensione cautelare del
concessionario e, contestualmente, lo
invita a ripristinare i suddetti
requisiti o condizioni entro un
termine non superiore a sessanta
giorni.
2. bis. Qualora vengano a mancare
uno o piu' dei requisiti o delle condizioni
stabiliti nell'art. 31, commi 2, 3
e 4, entro sessanta giorni dal momento
in cui ne e' venuto a conoscenza
il concessionario deve provvedere a
dichiarare la decadenza dei soggetti
interessati ovvero a liquidare la
partecipazione del socio in
situazione di incompatibilita', pena la
sospensione cautelare, secondo
quanto previsto dal comma 2.
art.
16
Nomina e funzioni del commissario.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Quando, ai sensi dell'articolo
15, viene disposta la sospensione del
concessionario, il Ministro delle
finanze nomina un commissario, da
scegliersi tra gli iscritti
all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che
assume la titolarita' dei poteri
inerenti alla rappresentanza e alla
gestione del servizio di
riscossione.
2. Con lo stesso decreto di nomina
viene determinato il compenso spettante
al commissario ed e' disposto che
venga prestata congrua garanzia anche per
mezzo di fideiussione.
3. Le spese della sostituzione ed
il compenso spettante al commissario sono
a carico del concessionario. In
caso di insolvenza del concessionario
l'onere e' ripartito
proporzionalmente tra lo Stato e gli altri enti
interessati.
4. Subito dopo la nomina, il
commissario e l'intendente di finanza devono
apporre le proprie firme in calce
all'ultima operazione risultante dalla
documentazione tenuta dal
concessionario e dai bollettari in carico al
medesimo.
art.
17
Cessazione del commissario.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Quando sono venute meno le
ragioni che hanno determinato la nomina del
commissario, il Ministro delle
finanze, sentito il parere della commissione,
di cui all'articolo 3, dispone la
cessazione del commissario e riammette
nella gestione del servizio il
concessionario.
art.
18
Recesso dalla concessione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Entro trenta giorni dalla
comunicazione del decreto di revisione biennale
dei compensi di cui all'articolo
61, comma 8, il concessionario ha facolta'
di recedere dalla concessione con
effetto dal primo giorno del sesto mese
successivo alla presentazione
della relativa dichiarazione.
2. La dichiarazione di recesso e'
notificata, nei modi previsti dal codice
di procedura civile, al servizio
centrale il quale provvede ad informare il
competente intendente di finanza.
3. Si applicano al concessionario
recedente le norme contenute nell'articolo
41, commi 1 e 2.
art.
19
Revoca della concessione.
Testo: in vigore dal
08/08/1989
Nelle ipotesi di cui all'art. 15,
comma 2 e 2 bis, se il concessionario non
provvede, nel termine
assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il
Ministro delle Finanze dispone la
revoca.
2. La revoca non attribuisce al
concessionario alcun diritto di indennizzo.
art.
20
Decadenza della concessione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il concessionario incorre nella
decadenza qualora:
a) non inizi il servizio alla data
fissata nella concessione;
b) commetta gravi o reiterati
abusi od irregolarita' ed in particolare non
effettui alle prescritte scadenze
in tutto o in parte i versamenti dovuti;
c) non osservi gli obblighi
stabiliti dall'atto di concessione e dal
relativo disciplinare;
d) si rifiuti, pur nell'accertata
remunerativita' del servizio, di assumere
il servizio di tesoreria a
richiesta degli enti locali interessati e quello
di riscossione di altre entrate o
crediti previsti nel decreto ministeriale
di cui all'articolo 2, comma 3;
e) risulti inadempiente agli
obblighi derivanti dalle leggi in materia di
lavoro e previdenza, nonche' dai
contratti collettivi per gli addetti al
servizio di riscossione dei
tributi che vanno applicati a tutto il personale
dipendente fatta eccezione per gli
addetti ai quali, alla data di entrata in
vigore della legge 4 ottobre 1986,
n. 657, era applicata la disciplina
contrattuale del settore del
credito;
f) non presti o non adegui la
cauzione nei termini stabiliti dal
disciplinare speciale di cui
all'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 54;
g) non sia stata disposta la
riammissione ai sensi dell' articolo 17 nella
gestione del servizio, per cause
non imputabili all'amministrazione, nel
termine di sei mesi dal
provvedimento di sospensione;
h) negli altri casi previsti dal
presente decreto.
2. La dichiarazione di decadenza
deve essere preceduta da motivata e formale
contestazione delle inadempienze
che vi hanno dato causa.
3. Alla dichiarazione di decadenza
si provvede con decreto del Ministro
delle finanze, sentiti la
commissione consultiva di cui all'articolo 3 e il
competente intendente di finanza.
4. Il concessionario non ha
diritto ad indennizzo in caso di decadenza.
art.
21
Notifica dei provvedimenti di
revoca e di decadenza della concessione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. I provvedimenti di revoca e di
decadenza dalla concessione sono
notificati, a cura del servizio
centrale, nei modi previsti dal codice di
procedura civile, entro quindici
giorni dalla loro adozione.
2. Avverso i provvedimenti e'
ammessa opposizione al Ministro delle finanze
entro il termine di trenta giorni
dalla loro notifica. Il Ministro decide
entro novanta giorni dalla
proposizione del ricorso.
art.
22
Effetti della revoca o della
decadenza.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. La notificazione del decreto di
revoca o di decadenza priva il
concessionario, i collettori, gli
ufficiali di riscossione e i messi
notificatori di qualsiasi potere
in ordine alla riscossione.
2. L'intendente di finanza diffida
i contribuenti a non effettuare pagamenti
al concessionario revocato o
decaduto, dando incarico ai sindaci di
garantire che al provvedimento di
revoca o di decadenza venga data idonea
pubblicita' anche mediante
l'affissione di appositi avvisi. Lo stesso
intendente provvede inoltre a
ritirare i bollettari, i ruoli, i registri e i
documenti riguardanti la gestione,
raccogliendoli in plichi suggellati; di
tali operazioni e' redatto
processo verbale in contraddittorio con il
concessionario revocato o decaduto
o di ufficio se questi non e' presente.
3. Per la riattivazione del
servizio della riscossione l'amministrazione
provvede alla nomina di un
commissario governativo e si applicano le
disposizioni del Capo V.
4. I bollettari, i ruoli, i
registri e i documenti ritirati al
concessionario sono consegnati dal
competente intendente di finanza, con
apposito processo verbale, al
commissario governativo.
5. Il concessionario revocato o
decaduto ha facolta' di intervenire alle
operazioni di consegna.
art.
23
Mantenimento in servizio del
personale in caso di cessazione della
concessione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il personale, che alla scadenza
o cessazione della concessione risulti
iscritto da almeno tre mesi al
fondo di previdenza, ha diritto di essere
mantenuto in servizio dal
concessionario subentrante senza soluzione di
continuita'.
2. La disposizione del comma 1 non
si applica ai dipendenti che alla data di
inizio della nuova gestione
abbiano compiuto sessanta anni di eta' e abbiano
maturato il diritto alla pensione,
fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54.
art.
24
Nomina.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Nelle ipotesi previste dagli
articoli 19 e 20 ed in ogni altro caso di
vacanza della concessione, in
attesa del nuovo conferimento della gestione
del servizio, il Ministro delle
finanze nomina il commissario governativo
delegato provvisoriamente alla
riscossione scegliendolo, tra i soggetti
aventi i requisiti di cui
all'articolo 31 che ne facciano domanda con
preferenza per i concessionari
iscritti nel registro dei concessionari.
2. Se nessuno dei soggetti di cui
al comma 1 presenta domanda, il Ministro
delle finanze nomina commissario
governativo il concessionario di uno degli
ambiti territoriali contigui che
abbia l'organizzazione piu' idonea a
garantire temporaneamente lo
svolgimento del servizio di riscossione.
3. Al commissario governativo si
applicano le norme stabilite per il
concessionario, salvo quanto
disposto negli articoli seguenti.
art.
25
Compensi e spese.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Col decreto ministeriale di
nomina del commissario governativo vengono
stabilite, di norma entro i limiti
determinati per il precedente
concessionario, la misura delle
commissioni, dei compensi e dei rimborsi
delle spese a lui spettanti,
nonche' le modalita' di partecipazione
dell'amministrazione finanziaria e
delle amministrazioni comunali
interessate alle spese per i
locali e per gli arredi necessari
all'adempimento del servizio di
riscossione, restando a carico del
commissario stesso le altre spese
di gestione.
art.
26
Obblighi del commissario
governativo.
Testo: in vigore dal
02/03/1997
1. Il commissario governativo
delegato provvisoriamente alla riscossione
risponde del non riscosso come
riscosso salva la facolta' per il Ministro
delle finanze, d'intesa con il
Ministro del tesoro e sentita
l'amministrazione regionale
interessata di stabilire, in situazioni
particolari, l'esonero da tale
obbligo, ed e' tenuto a prestare cauzione.
La disposizione di cui
all'articolo 46, comma 3, si applica anche
nell'ipotesi in cui il commissario
governativo sia soggetto diverso da
azienda ed istituto di credito.
2. Il commissario governativo
provvede, altresi', alla riscossione dei
residui di gestione secondo le
norme di cui agli articoli 42 e seguenti.
art.
27
Cessazione del Commissario
governativo e conferimento in concessione
della gestione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il commissario governativo
cessa dalle funzioni con il conferimento della
concessione, ma la nomina puo'
essere in qualsiasi momento revocata con
decreto del Ministro delle finanze,
che provvede alla sostituzione.
2. Il nuovo concessionario
provvede alla riscossione dei residui di gestione
secondo le norme di cui agli
articoli 42 e seguenti.
art.
28
Rendiconto del Commissario
governativo.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Nel trimestre successivo alla
chiusura dell'esercizio finanziario o alla
cessazione dalle sue funzioni, se
questa avvenga prima, il commissario
governativo delegato
provvisoriamente alla riscossione rende il conto
giudiziale della gestione per la
parte erariale, a norma degli articoli 610
e seguenti del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato.
Agli adempimenti previsti dall'articolo
618 del regolamento stesso
provvede l'intendente di finanza. Dopo la
parifica, il conto deve essere
reso alla ragioneria provinciale dello Stato,
ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.
1544.
2. Nei termini di cui al comma 1
il commissario governativo rende agli enti
interessati il conto della
gestione per la parte che li riguarda.
3. Il discarico delle quote
inesigibili e' regolato a norma dell'articolo
90.
art.
29
Richiesta di rinnovo della
concessione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il rinnovo della concessione
puo' essere chiesto, nel mese di febbraio
dell'ultimo anno del periodo di
gestione, con lettera raccomandata al
servizio centrale.
art.
30
Procedura di rinnovo.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Se la domanda di rinnovo di cui
all'articolo 29 e' stata presentata
tempestivamente, il Ministro delle
finanze, sentita la commissione di cui
all'articolo 3, rilevato che
sussistono i requisiti di cui all'articolo 9 e
valutato il particolare impegno e
la regolarita' ed efficienza dimostrati
nella gestione del servizio, puo'
rinnovare con proprio decreto la
concessione entro il 30 aprile; in
tal caso fissa il termine per la stipula
della convenzione prevista dallo
stesso articolo 9.
art.
31
Soggetti della concessione.
Testo: in vigore dal
01/01/1997
1. La concessione puo' essere
conferita:
a) alle aziende e agli istituti di
credito di cui all'articolo 5, lettere
a), b), d) ed e) del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni, nonche' alle casse
rurali ed artigiane di cui alla lettera f)
dello stesso articolo, aventi un
patrimonio non inferiore a lire un
miliardo;
b) alle speciali sezioni autonome
dei predetti istituti e aziende di
credito;
c) alle societa' per azioni
regolarmente costituite, con sede in Italia e
con capitale interamente versato
non inferiore a lire un miliardo ed aventi
per oggetto esclusivo la gestione
in concessione del servizio, ovvero di
attivita' o compiti ad esso
connessi o complementari, costituite dai soggetti
indicati nella lettera a) o da
persone fisiche, e il cui statuto prevede
l'inefficacia nei confronti della
societa' del trasferimento delle azioni per
atto tra vivi non preventivamente
autorizzato dal Ministro delle finanze; le
modifiche allo statuto, deliberate
dalle societa' per azioni gia' esercenti
attivita' esattoriale per
adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente
lettera, non danno luogo
all'applicazione dell'articolo 2437 del codice
civile;
d) alle societa' cooperative con
capitale non inferiore a lire un miliardo,
che, alla data di entrata in
vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657,
erano titolari di gestioni
esattoriali da almeno trenta anni.
2. Non possono essere
rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle
aziende ed istituti di credito,
delle loro speciali sezioni autonome e delle
societa' indicate nel comma 1:
a) gli inabilitati, gli interdetti
ed i falliti non riabilitati;
b) coloro che sono stati
dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore o che
per irregolarita' o abusi commessi
nell'esercizio delle loro funzioni sono
stati oggetto di provvedimento di
revoca dalla nomina o sono stati
dispensati dall'ufficio di
delegato, sostituto, sorvegliante, collettore,
ufficiale esattoriale o ufficiale
di riscossione, messo notificatore;
c) coloro che sono stati
condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione
della giustizia, la fede pubblica o il
patrimonio ovvero per delitti non
colposi punibili con pena detentiva non
inferiore ad un anno o che
comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
d) coloro nei cui confronti
sussistono procedimenti o provvedimenti di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni, e sentenze
passate in giudicato o
procedimenti penali per i delitti previsti dagli
articoli 416 e 416-bis del codice
penale, contestati con ordine o mandato di
comparizione o di cattura. Le
competenti prefetture, qualora siano a
conoscenza che sono sottoposti ai
suddetti procedimenti o provvedimenti i
rappresentanti legali, gli
amministratori o i sindaci delle aziende ed
istituti di credito, delle loro
speciali sezioni autonome e delle societa'
indicate nel comma 1, devono darne
notizia al Ministero delle finanze.
Analoga informativa e' trasmessa
dall'autorita' giudiziaria che ha emesso
ordine o mandato di comparizione o
di cattura per i predetti delitti.
3. Non possono, inoltre, essere
rappresentanti legali, amministratori o
sindaci delle aziende ed istituti
di credito, delle loro speciali sezioni
autonome e delle societa' indicati
nel comma 1:
a) i membri del Parlamento e del
Governo;
b) i membri dei consigli o
assemblee e dei relativi comitati di controllo
regionali, provinciali e comunali,
limitatamente alla concessione relativa
agli ambiti territoriali compresi
nella circoscrizione territoriale
dell'ente;
c) i dipendenti in servizio attivo
dell'amministrazione finanziaria e degli
enti territoriali interessati per
ciascuna concessione, a pena di decadenza
dall'impiego;
d) gli esercenti una professione
che la legge dichiara incompatibile con la
partecipazione all'amministrazione
di societa'.
4. Le disposizioni di cui al comma
2, lettere b), c) e d), ed al comma 3,
lettere a), b) e c), si applicano
anche ai soci anche delle societa' di cui
al comma 1, lettere c) e d).
art.
32
Obblighi generali.
Testo: in vigore dal
26/02/1999
1. Il concessionario e' tenuto ad
osservare oltre a tutte le disposizioni
del presente decreto, del decreto
del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e del
disciplinare di cui all'articolo 9, comma 1,
le istruzioni impartite dal
servizio centrale per assicurare la regolarita'
della gestione.
2. Il numero, l'ubicazione e le
modalita' di funzionamento degli sportelli
di riscossione nonche' particolari
limitazioni dell'apertura degli sportelli
saranno stabiliti nel
disciplinare.
3. (Comma abrogato)
4. Il concessionario deve prestare
la cauzione nelle forme e nei tempi
stabiliti dagli articoli 46 e
seguenti.
5. A richiesta degli enti locali
interessati il concessionario assume il
servizio di tesoreria degli enti
stessi, comprendente le entrate diverse da
quelle di cui all'articolo 2,
comma 1, ed il pagamento delle spese, nonche'
le altre incombenze demandate al
tesoriere da norme legislative e
regolamentari. Assumono, altresi',
la riscossione di entrate spettanti ad
enti autorizzati per legge ad
avvalersi degli esattori delle imposte dirette
in base alle leggi vigenti alla
data di entrata in vigore della legge 4
ottobre 1986, n. 657.
6. Ai fini della riscossione e dei
versamenti agli enti destinatari la
giornata di sabato e' considerata
festiva a tutti gli effetti di legge.
art.
33
Esecuzione degli sgravi per
indebito.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Gli sgravi disposti a norma del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono
eseguiti dal concessionario in carica, con
le modalita' stabilite dal
servizio centrale, entro tre mesi dalla ricezione
del relativo elenco, al quale sono
allegati i buoni di discarico. Entro il
giorno successivo deve essere
versato all'ente impositore l'ammontare degli
sgravi che non sia stato possibile
eseguire.
2. A richiesta del concessionario
l'intendente di finanza puo' prorogare di
quattro mesi il termine stabilito
nel comma 1 per l'esecuzione degli sgravi.
3. Gli estremi di ciascun elenco
devono essere annotati entro dieci giorni
dalla ricezione dello stesso,
nelle posizioni dei contribuenti.
4. Gli elenchi di sgravio devono
essere restituiti all'ente impositore, con
le annotazioni del caso, nel
termine di versamento stabilito dal comma 1.
art.
34
Conservazione dei ruoli, dei
registri e degli atti.
Testo: in vigore dal
01/01/1997
1. Il concessionario deve
conservare i ruoli, i registri, le distinte di
versamento, le distinte
riepilogative e gli altri atti della gestione per
dieci anni dalla loro
compilazione; per i ruoli tale termine decorre dalla
data della loro consegna da parte
dell'intendente di finanza.
1-bis. Con decreto del Ministro
delle finanze possono essere stabilite
particolari modalita' di
conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da
parte del Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione dei tributi ed altre
entrate di pertinenza dello Stato e di enti
pubblici.
art.
35
Obbligo di informazione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. I concessionari sono tenuti a
fornire le informazioni di carattere
tecnico gestionale e finanziario
relative al servizio esercitato in
conformita' alle richieste del
servizio centrale al quale sono, altresi',
tenuti a fornire, entro il 31
marzo di ciascun anno, i prospetti relativi
alle riscossioni, distinti per
voci di entrata, effettuate nell'anno
precedente. Con le modalita' e nei
termini stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, i
concessionari sono tenuti a
trasmettere al sistema informativo del Ministero
delle finanze i dati relativi alle
somme riscosse.
2. Ai fini dell'uniformita' delle
rilevazioni il servizio centrale curera'
tempestivamente la predisposizione
di schemi per ciascun tipo di prospetto.
3. Le societa' per azioni sono
tenute a trasmettere al servizio centrale il
proprio bilancio relativo all'anno
precedente entro trenta giorni dalla data
di approvazione.
4. Fermo restando l'obbligo della
trasmissione del bilancio a norma del
comma 3, le societa' che non hanno
provveduto alla approvazione del bilancio
sono tenute a trasmettere, entro
il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto
economico-finanziario provvisorio
relativo al servizio di riscossione svolto
nell'anno precedente.
5. Le aziende e gli istituti di
credito, le casse rurali ed artigiane o le
loro speciali sezioni autonome
devono comunicare un conto consuntivo
relativo alla gestione del
servizio di riscossione secondo lo schema tipo da
definirsi con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro.
6. Particolari rilevazioni
potranno essere chieste dal servizio centrale per
lo studio della frequenza, nonche'
della qualita' delle entrate e dell'esito
delle procedure coattive.
art.
36
Obbligo di contabilizzazione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. I concessionari devono tenere
distinte contabilita' per le riscossioni
mediante versamento diretto e per
quelle mediante ruoli; con decreto
ministeriale sono stabilite le
relative modalita' nonche' quelle di tenuta e
conservazione di singole posizioni
per ogni contribuente ai fini della
annotazione delle diverse
riscossioni. Lo stesso decreto stabilisce i
criteri per la tenuta della
contabilita' quando l'ambito territoriale e'
costituito dal territorio di piu'
comuni.
2. Il concessionario deve aprire a
proprio nome un conto corrente postale
per la riscossione mediante ruoli ed
e' responsabile della gestione del
conto corrente postale vincolato
di cui all'articolo 7, comma 4.
3. Il Ministro delle finanze, su
richiesta dei concessionari interessati,
puo' autorizzare per le
riscossioni, sia mediante versamenti diretti sia
mediante ruolo, l'adozione di
sistemi di scritturazione, di pagamento, di
quietanzamento e di archiviazione
diversi da quelli prescritti, quando e'
richiesta dall'impiego di sistemi
meccanografici, elettronici e simili e
restano garantiti la regolarita'
della gestione e gli interessi dei
contribuenti.
4. Per la formazione
meccanografica dei ruoli il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del
tesoro, puo' disporre l'impiego di sistemi e
strumenti rispondenti alle
esigenze del servizio e conformi a quelli
adottati dall'amministrazione
finanziaria.
art.
37
Quietanze e annotazioni.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Le quietanze rilasciate dal
concessionario ai sensi degli articoli 6 e 29
del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
staccate da distinti bollettari
conformi ai modelli stabiliti dal Ministero
delle finanze.
2. Le annotazioni, sulle singole
posizioni dei contribuenti, degli eseguiti
versamenti vanno effettuate nel
termine di quindici giorni dalla data di
riscossione.
art.
38
Obblighi del concessionario
delegato.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il concessionario delegato, ai
sensi dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, deve esperire la
procedura esecutiva nei confronti
del contribuente nei termini fissati
dall'articolo 75 del presente
decreto e, qualora l'esecuzione sia riuscita
infruttuosa o insufficiente, deve
trasmettere la relativa documentazione al
concessionario delegante entro
dieci giorni dal compimento dell'esecuzione.
2. Salvo il diritto del
concessionario delegante al compenso di cui
all'articolo 61, comma 3, lettera
c), se il ricavo dell'esecuzione compiuta
dal concessionario delegato non e'
sufficiente a coprire le spese, il
concessionario delegato ha diritto
al rimborso delle spese sostenute per
eventuali giudizi, restando a suo
carico le spese previste dall'articolo 61
del decreto n. 602 del 1973. Il
concessionario delegato non puo' imputare
le somme riscosse alle spese di
esecuzione, se non dopo avere soddisfatto
interamente il credito del
concessionario delegante.
3. In caso di inosservanza delle
disposizioni dei commi 1 e 2 e
dell'articolo 60, terzo comma, del
decreto n. 602 del 1973, il
concessionario delegante puo'
chiedere all'intendente di finanza nella cui
circoscrizione opera il
concessionario delegato, di promuovere, tramite
altro concessionario operante
nella provincia, ovvero, in mancanza, in
provincia viciniore, nei confronti
del concessionario delegato la procedura
coattiva prevista dagli articoli
56 e successivi del presente decreto per il
recupero delle somme non riscosse
o non versate.
art.
39
Conto giudiziale dei versamenti e
delle riscossioni per ruolo.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Nel trimestre successivo alla
chiusura dell'esercizio finanziario o alla
cessazione delle funzioni, se
avvenga prima, il concessionario rende
separati conti giudiziali della
gestione relativa ai versamenti diretti e di
quella relativa alla riscossione
per ruolo a norma dell'articolo 74 del
regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, concernente l'amministrazione del
patrimonio e la contabilita'
generale dello Stato, e dell'articolo 610 del
relativo regolamento e successive
modificazioni. Agli adempimenti previsti
dall'articolo 618 dello stesso
regolamento provvede l'intendente di finanza.
Dopo la parifica, il conto deve
essere reso alla ragioneria provinciale
dello Stato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1955, n. 1544.
2. Nello stesso termine indicato
al comma 1 il concessionario rende il
conto della gestione agli altri
enti interessati per la parte di
rispettiva pertinenza.
art.
40
Chiamata in causa dell'ente
creditore.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il concessionario, nelle liti
promosse contro di lui che concernono
esclusivamente la regolarita' o la
validita' degli atti esecutivi, deve
chiamare in causa l'ente
interessato; in mancanza, risponde delle
conseguenze della lite.
art.
41
Cambiamento di gestione.
Testo: soppresso dal
01/01/1998
1. Quando interviene cambiamento
di gestione, non dovuto a provvedimento di
decadenza o di revoca, il
precedente concessionario deve completare la
riscossione delle entrate iscritte
nei ruoli di qualsiasi specie interamente
scaduti prima del cambiamento di
gestione avvalendosi, ai sensi
dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, della procedura
coattiva di cui agli articoli 45 e seguenti
del citato decreto.
2. La disposizione del comma 1 si
applica anche per le rate scadute comprese
in ruoli non interamente scaduti,
fermo restando che per la riscossione
delle rate non ancora scadute alla
data di cambiamento di gestione verranno
formati separati ruoli in carico
al nuovo concessionario.
3. Per effetto di quanto disposto
nel comma 1, quando interviene cambiamento
di gestione, le entrate sono
iscritte in ruoli separati comprendenti
rispettivamente le rate che
scadono prima del cambiamento di gestione e
quelle che scadono
successivamente.
art.
42
Residui di gestione.
Testo: in vigore dal 01/01/1998
1. I residui di gestione sono
costituiti dalle entrate riscuotibili mediante
ruoli scaduti ma non riscossi
durante la gestione del concessionario
comunque cessato dalla titolarita'
del servizio ovvero durante la vacanza
della concessione o la gestione
del commissario governativo delegato
provvisoriamente alla riscossione.
art.
42 – bis
Residui di gestione in caso di
recesso ovvero di scadenza del
rapporto di concessione.
Testo: in vigore dal
01/01/1998
1. In caso di cambiamento di
gestione non dovuto a provvedimento di decadenza
o di revoca, le dilazioni
spettanti al cessato concessionario sono fruite per
il tramite del subentrante
concessionario o commissario governativo. Le
modalita' di trasmissione dei
residui sono stabilite con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
art.
43
Rate scadute durante la gestione
del commissario governativo e la
vacanza della concessione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. L'intendente di finanza
consegna al nuovo concessionario gli elenchi
relativi alle rate di tributi
scadute e non riscosse durante la gestione del
commissario governativo delegato
provvisoriamente alla riscossione o durante
la vacanza della concessione.
2. Il nuovo concessionario
provvede alla riscossione in tre rate uguali in
coincidenza con la scadenza delle
tre rate successive alla consegna degli
elenchi.
3. Nel caso di incapienza della
cauzione prestata dal commissario
governativo, il nuovo
concessionario deve procedere nei suoi confronti su
disposizione del servizio
centrale, per le entrate riscosse e non versate e
per quelle non giustificate come
inesigibili avvalendosi delle procedure
stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
4. Per la riscossione delle
entrate di cui ai commi 1, 2 e 3, il nuovo
concessionario ha diritto ai
compensi per tali riscossioni nelle misure
stabilite dall'atto di
conferimento della concessione.
art.
44
Residui di gestione del
concessionario in caso di revoca o decadenza.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Per la riscossione dei residui
di gestione, nel caso di decadenza o
revoca del concessionario,
l'intendente di finanza e gli enti interessati
procedono alla compilazione degli
elenchi dei residui da affidare per la
riscossione al commissario
governativo o al nuovo concessionario.
2. Le spese per la formazione
degli elenchi sono a carico del concessionario
decaduto o revocato.
3. Il commissario governativo o il
nuovo concessionario provvede alla
riscossione dei residui risultanti
dagli elenchi e versa l'importo riscosso
in ciascun mese, entro il decimo
giorno del mese successivo, alla Cassa
depositi e prestiti.
4. Le somme versate alla Cassa
depositi e prestiti eccettuate quelle
relative a tributi per i quali il
concessionario decaduto o revocato abbia
provveduto al versamento in forza
dell'obbligo del non riscosso come
riscosso, sono ripartite a norma
dell'articolo 58 tra gli enti interessati
secondo le rispettive spettanze.
5. Le somme di cui al comma 4,
relative ai versamenti eseguiti in forza
dell'obbligo del non riscosso come
riscosso dal concessionario decaduto o
revocato ovvero dal commissario
governativo, sono rimborsate a quest'ultimo
senza interessi dalla Cassa
depositi e prestiti sulla base di apposita
autorizzazione dell'intendente di
finanza e previa corrispondente riduzione
della relativa quota inesigibile
di cui sia stata presentata domanda di
rimborso.
art.
45
Rendiconto e discarico.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Le domande di discarico delle
quote non riscosse per inesigibilita'
devono essere presentate dal
commissario governativo o dal nuovo
concessionario nel termine di
dodici mesi dalla data di consegna degli
elenchi dei residui.
2. Nei tre mesi successivi alla
scadenza del termine fissato dal comma 1, il
commissario governativo o il nuovo
concessionario rende all'intendente di
finanza ed agli altri enti
impositori il rendiconto della gestione dei
residui, fermo restando l'obbligo
del conto giudiziale dell'intera gestione
di cui all'articolo 28, comma 1, e
all'articolo 39, comma 1.
3. Se il commissario governativo
cessa dalle funzioni prima della scadenza
del termine stabilito dal comma 1,
le domande di discarico devono essere
presentate entro il termine di tre
mesi dalla data di cessazione delle
funzioni. Il commissario
governativo consegna al nuovo concessionario gli
elenchi dei residui non ancora
riscossi e gli atti e i documenti relativi
alle procedure in corso. Di tale
consegna e' redatto processo verbale
sottoscritto dall'intendente di
finanza o da un suo delegato.
4. L'intendente di finanza e gli
enti impositori possono promuovere
l'espropriazione della cauzione
del nuovo concessionario, a norma degli
articoli 56 e seguenti, per il
recupero dei crediti risultanti dal
rendiconto e delle quote non
ammesse a discarico ovvero, in caso di mancata
presentazione del rendiconto, per
la differenza tra l'ammontare dei residui
e quello delle somme versate.
art.
46
Cauzione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. A garanzia del versamento delle
somme riscosse nonche' degli altri
obblighi derivanti dal
conferimento della concessione, ivi compreso quello
per l'eventuale svolgimento del
servizio di tesoreria degli enti locali,
deve essere prestata dal
concessionario della riscossione o, da altri per
lui, una cauzione rapportata ad un
trentaseiesimo dell'importo complessivo
delle rate delle imposte iscritte
a ruolo scadute nell'anno precedente
quello del conferimento e dei
versamenti diretti riscossi nello stesso
periodo.
2. La misura della cauzione e'
determinata dal servizio centrale nei
termini di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2.
3. Se il concessionario e' una
azienda o un istituto di credito, la
cauzione puo' essere ridotta, con
l'autorizzazione del Ministro delle
finanze, fino ad un terzo dell'ammontare
indicato nel comma 1.
art.
47
Modalita' di prestazione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. La cauzione puo' essere
prestata:
a) mediante deposito di denaro
presso la Cassa depositi e prestiti;
b) mediante deposito presso la
Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato
o garantiti dallo Stato, ivi
compresi gli speciali titoli decennali di
debito pubblico di cui
all'articolo 120, ovvero di altri titoli che per
legge possono essere accettati a
garanzia delle gestioni;
c) mediante annotazioni di ipoteca
o del vincolo cauzionale su titoli delle
categorie indicate nella lettera
b);
d) mediante ipoteca su beni
immobili;
e) mediante polizza fideiussoria
rilasciata da istituti di assicurazioni
autorizzati con decreto del
Ministro delle finanze;
f) mediante fideiussione bancaria
rilasciata da aziende di credito di cui
all'articolo 5 del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Dalle iscrizioni ipotecarie e
dalle annotazioni del vincolo sui titoli
deve espressamente risultare che
la cauzione e' prestata nell'interesse
dello Stato e degli altri enti
interessati e che la stessa garantisce tutte
le obbligazioni del concessionario
derivanti dalla legge e dall'atto di
concessione e, per le ipotesi di
cui agli articoli 18, 19 e 20, conseguenti
all'evento interruttivo della
gestione.
3. La modalita' di prestazione
della cauzione di cui alla lettera f) del
comma 1, da parte delle aziende di
credito non e' ammessa a garanzia delle
proprie gestioni.
art.
48
Cauzione in titoli.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. I titoli dati in cauzione
devono recare le cedole non maturate ed essere
liberi da qualsiasi vincolo, salvo
il disposto dell'articolo 51.
2. I titoli dati in cauzione sono
valutati per nove decimi del loro valore,
determinato in base al corso medio
del semestre anteriore a quello in cui
avviene l'affidamento, quale
risulta dall'apposito prospetto redatto dal
ministero del Tesoro e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
3. I titoli sorteggiati o comunque
rimborsati prima dello svincolo della
cauzione devono essere sostituiti
entro sessanta giorni.
art.
49
Cauzione mediante ipoteca.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. L'ipoteca deve essere iscritta
su immobili il cui valore, determinato a
norma del comma 2, non sia
inferiore ad una volta e mezzo l'importo a
garanzia del quale e' prestata.
2. Il valore degli immobili da
assoggettare ad ipoteca e' determinato
secondo il valore corrente di
mercato dall'ufficio tecnico erariale su
richiesta dell'intendenza di
finanza, con esclusione delle pertinenze e al
netto dei diritti reali di terzi,
dei vincoli e delle passivita' ipotecarie,
salvo il disposto dell'articolo
51.
3. Nel caso di immobile indiviso
l'ipoteca deve essere iscritta nei
confronti di tutti i partecipanti
alla comunione.
4. Le iscrizioni ipotecarie sono,
alla scadenza, rinnovate d'ufficio dal
conservatore dei registri
immobiliari fino alla emanazione del decreto di
svincolo della cauzione di cui
all'articolo 60, comma 2.
art.
50
Assicurazione dei fabbricati
ipotecati.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il concessionario della
riscossione e' tenuto ad assicurare contro il
rischio dell'incendio i fabbricati
ipotecati per un valore non inferiore a
quello indicato nel comma 1
dell'articolo 49.
2. La polizza deve essere vincolata
a favore dello Stato e degli altri enti
interessati e deve contenere la
clausola che in caso di sinistro l'istituto
assicuratore versera' l'indennita'
alla Cassa depositi e prestiti a nome del
cauzionante con lo stesso vincolo
cauzionale al quale era soggetto
l'immobile, dandone comunicazione
al servizio centrale.
3. I premi di assicurazione devono
essere pagati entro trenta giorni prima
delle scadenze contrattuali. In
caso di ritardo si applicano le
disposizioni dell'articolo 54.
art.
51
Vincoli ed ipoteche iscritte per
periodi di gestione anteriori.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Ai fini dell'idoneita' della
cauzione non si tiene conto dei vincoli e
delle ipoteche iscritte a garanzia
della gestione per periodi anteriori a
quello per il quale la cauzione
deve essere prestata, purche' da apposita
attestazione dell'intendente di
finanza risulti che il concessionario, per
tali periodi, non ha debiti verso
gli enti impositori.
art.
52
Cauzione mediante polizza
fidejussoria.
Testo: in vigore dal 01/03/1988
1. Quando la cauzione e' prestata
mediante polizza fideiussoria la mora nel
pagamento dei premi non libera
l'assicuratore dalla garanzia assunta per
tutto il periodo per cui e' stata
emessa la polizza e sino all'emissione del
decreto di svincolo.
2. Le condizioni di polizza sono
approvate con decreto del Ministro delle
finanze.
art.
53
Dichiarazione di idoneita' della
cauzione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. La cauzione e' unica e
rapportata al complessivo importo, determinato a
norma dell'articolo 46, qualora
piu' ambiti territoriali vengano ad essere
riuniti nella gestione di un
medesimo concessionario.
2. Se la cauzione risulta
regolarmente prestata il Ministro delle finanze
ne dichiara l'idoneita' con
apposito provvedimento, da comunicare al
concessionario ed alla competente
intendenza di finanza.
3. Se il concessionario non
provvede alla prestazione della cauzione nel
termine stabilito il Ministro
delle finanze ne dichiara la decadenza, salvo
che non ritenga di accordare una
proroga del termine stesso.
art.
54
Adeguamento della cauzione nel
corso della gestione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Se nel corso della gestione e
comunque per un periodo di almeno un
triennio il valore complessivo dei
beni che costituiscono la cauzione e'
diminuito di almeno il dieci per
cento o il carico complessivo della
riscossione e' aumentato di almeno
il dieci per cento, il servizio centrale,
con avviso notificato, invita il
concessionario ad integrare la cauzione
entro trenta giorni.
2. Ai fini della integrazione
della cauzione i titoli sono valutati, a norma
dell'articolo 48, comma 2, in base
al corso medio del semestre precedente la
notificazione dell'avviso.
3. Se il concessionario non
provvede ad adeguare la cauzione, il servizio
centrale inizia la procedura per
la dichiarazione di decadenza, salvo che
non accordi un ulteriore termine
non superiore a novanta giorni. Per la
dichiarazione di decadenza si
applica l'articolo 20, comma 3.
4. Se il carico complessivo della
riscossione e' diminuito, per la durata
indicata al comma 1, di almeno il
dieci per cento, la cauzione, su richiesta
del concessionario, e'
proporzionalmente ridotta.
art.
55
Sostituzione della cauzione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Nel corso della gestione la
cauzione puo' essere sostituita in tutto o
in parte con altra, purche' questa
garantisca le obbligazioni del
concessionario anche per il
periodo di tempo decorso a norma dell'articolo
51.
2. Il decreto di svincolo previsto
dall'articolo 60 puo' essere emesso solo
dopo che e' stata dichiarata la
idoneita' della nuova cauzione a norma
dell'articolo 53.
art.
56
Formazione del titolo esecutivo
per l'espropriazione della cauzione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Se i versamenti non sono stati
eseguiti in tutto o in parte nei termini
fissati dagli articoli 72 e 73
l'intendente di finanza, anche per conto
degli altri enti creditori,
rivolge al concessionario l'invito a pagare
entro cinque giorni le somme
dovute, maggiorate ai sensi dell'articolo 104,
commi 1, 2 e 3 e ne da' notizia ai
predetti enti.
2. In caso di mancato pagamento,
il Ministro delle finanze, su richiesta
dell'intendente di finanza,
dispone, con decreto, l'espropriazione della
cauzione e, in quanto occorra,
degli altri beni del concessionario. Tale
decreto e' comunicato a tutti gli
enti garantiti dalla cauzione ed e'
trasmesso all'intendente di
finanza che lo notifica al concessionario ed al
terzo che ha prestato la cauzione,
nei modi previsti dal codice di procedura
civile.
3. Il decreto ministeriale
costituisce titolo esecutivo. In virtu' di esso
l'intendente di finanza, anche
nell'interesse degli altri creditori
garantiti dalla cauzione, procede
all'espropriazione forzata.
art.
57
Procedura di espropriazione della
cauzione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il procedimento di
espropriazione forzata e' compiuto in conformita'
alle norme dell'articolo 45, commi
3 e 4, nonche' degli articoli 64 e
seguenti, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, con le seguenti modifiche:
a) le attribuzioni
spettanti al concessionario ed agli ufficiali di
riscossione sono
espletate rispettivamente dall'intendente di finanza e
dagli ufficiali
giudiziari;
b) il creditore
istante puo' concorrere all'asta senza depositare la
cauzione di cui
all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.
602;
c) il prezzo di
aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e
prestiti nel termine
di tre giorni dalla vendita;
d) nell'ipotesi
prevista dall'articolo 87 del decreto n. 602 del 1973,
l'immobile e' devoluto
all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori
che vanta il maggior
credito per il minor prezzo tra il prezzo base del
terzo incanto e
l'importo del credito per cui si procede, al netto delle
spese di esecuzione
degli interessi di mora;
e) gli articoli 78, 79
e 90 del decreto n. 602 del 1973, non si applicano.
2. I titoli depositati
presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli
ipotecati per cauzione
sono alienati al prezzo di Borsa, a cura della Cassa
medesima o dell'istituto
emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi
regolamenti.
art. 58
Riparto fra gli aventi
diritto.
Testo: in vigore
dal 01/03/1988
1. Il riparto del
denaro costituito in cauzione e delle somme ricavate
dall'esecuzione sui
beni costituenti la cauzione stessa e' disposto con
provvedimento del
servizio centrale e diviene esecutivo a tutti gli effetti
qualora, entro trenta
giorni dalla notifica agli interessati, non venga
fatta opposizione
davanti al pretore. Questi provvede quale giudice
dell'esecuzione ai
sensi dell'articolo 45, quarto comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Se davanti al
pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito
alla proposta
opposizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 512
codice di procedura
civile.
3. Se il ricavato
della vendita dei beni costituenti la cauzione e degli
altri beni del
concessionario non e' sufficiente al pagamento dei crediti
degli enti
interessati, il debito residuo e' proporzionalmente accollato a
ciascuno dei
creditori.
art. 59
Reintegrazione della
cauzione.
Testo: in vigore
dal 01/03/1988
1. Con il decreto
ministeriale di cui all'articolo 56, comma 2, il servizio
centrale intima al
concessionario di reintegrare la cauzione nel termine di
trenta giorni dalla
notifica.
2. Se la cauzione non
e' reintegrata, il Ministro delle finanze dichiara, a
norma dell'articolo 20
e seguenti, la decadenza del concessionario, salvo
che, riconosciuta
l'esistenza di circostanze a lui non imputabili, ritenga
di accordare una
proroga del termine.
art. 60
Svincolo della
cauzione.
Testo: in vigore
dal 01/03/1988
1. La cauzione e'
svincolata nel caso di cambiamento di gestioni solo
quando non sussistono
debiti del concessionario verso lo Stato e gli altri
enti impositori.
2. Lo svincolo e'
disposto con decreto del servizio centrale previo assenso
degli enti interessati
che si intende concesso qualora, decorsi sei mesi
dalla richiesta, non
sia stato espresso.
3. Il decreto di
svincolo costituisce titolo per la restituzione dei
depositi e per la
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei vincoli.
art. 61
Compensi e rimborsi
spese.
Testo: in vigore
dal 01/01/1997
1. I compensi e i
rimborsi spese spettanti al concessionario sono
determinati, per
ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio
centrale, sentito il
parere della commissione di cui all'articolo 3, con
decreto del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il parere della
commissione di cui all'articolo 3 deve:
a) elencare tutti gli
elementi che hanno concorso alla determinazione del
compenso;
b) indicare in modo
specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione
sul risultato finale;
c) consentire il
confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e
l'incidenza riconosciuta
agli stessi elementi considerati ai fini della
determinazione dei
compensi per altri ambiti territoriali in situazioni
equiparabili.
3. La remunerazione
del servizio di riscossione viene determinata in modo da
assicurare una
percentuale non differenziata di utile per ogni
concessionario sulla
base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di
gestione a livello
nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di
concessionari
similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli
e del costo aggiuntivo
del personale obbligatoriamente mantenuto in
servizio presso ogni
singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123,
ove tale personale
ecceda le necessita' operative riconosciute alla
concessione; si tiene
conto altresi', con riferimento all'ultimo biennio,
dell'ammontare globale
delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del
numero e tipo di
operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di
inesigibilita'. La
remunerazione e' articolata come segue:
a) una commissione per
la riscossione dei versamenti diretti, uguale per
tutti gli ambiti
territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme
riscosse, con la
determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
b) un compenso per la
riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per
tutti gli ambiti
territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme
riscosse, con la
determinazione di un importo minimo e di importo massimo,
tenendo conto dei
costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali
somme;
c) un compenso,
aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per
la riscossione delle
somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica
dell'avviso di mora,
uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in
misura percentuale
delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio
nazionale delle
esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso
sull'ammontare
complessivo delle altre forme di riscossione;
d) un compenso in
cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per
ogni ambito territoriale
e determinato in relazione al prevedibile ammontare
delle commissioni, dei
compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora
spettanti ai
concessionari ai sensi del presente articolo al fine di
assicurare le
remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo
del presente comma; il
numero degli abitanti serviti da ogni concessione e'
quello risultante
dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati
dall'ISTAT.
4. Ai concessionari
spetta, altresi', il rimborso delle spese delle
procedure esecutive in
misura determinata, per i diversi adempimenti, in
base a tabella
approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del
Ministro di grazia e
giustizia.
5. Sono a carico dello
Stato e degli altri enti impositori il pagamento
della commissione di
cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera
b) del comma 3, nei
casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima
dell'iscrizione al
ruolo, nonche' il rimborso, ridotto al cinquanta per
cento, delle spese
delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a
carico dello Stato,
inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da
erogarsi in rate di
uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio,
giugno, settembre e
novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento
emessi dal competente
intendente di finanza e tratti su ordine di
accreditamento, ovvero
tramite concessione di una corrispondente dilazione a
valere, anche sui
versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile
dopo le date sopra
indicate. Per i crediti per i quali e' intervenuto
provvedimento di
sgravio e' altresi' a carico dello Stato e degli altri enti
impositori il
pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese
delle procedure esecutive.
6. Sono invece a carico dei
contribuenti:
a) il pagamento dei compensi di
cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui
e' previsto il pagamento spontaneo
prima dell'iscrizione a ruolo;
b) il pagamento dei compensi di
cui al comma 3, lettera c);
c) il pagamento delle spese delle
procedure esecutive e degli interessi
semestrali di mora per il
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo,
questi ultimi da determinare
annualmente con decreto del Ministro delle
finanze, con riguardo alla media
dei tassi bancari attivi.
7. Per la gestione del servizio di
tesoreria spetta al concessionario un
compenso percentuale rapportato al
volume delle entrate e delle spese, da
determinarsi d'accordo con gli
enti interessati in relazione ai costi di
gestione del servizio e in misura
che assicuri una adeguata remunerazione.
In caso di mancato accordo, la
determinazione del compenso e' stabilita dal
servizio centrale, il quale
provvede con atto motivato.
8. Al fine di assicurare la
permanenza dell'equilibrio economico di ogni
singola gestione viene effettuata,
con periodicita' biennale, la revisione
delle misure delle commissioni,
dei compensi, dei rimborsi delle spese
tenuto conto anche del tasso di
inflazione programmato dal Governo per il
biennio successivo, nonche' delle
eventuali modifiche alle condizioni
originarie della concessione
conseguenti ad intervenute modifiche normative.
A tale revisione provvede il
Ministro delle finanze, con decreto emanato di
concerto con i Ministri del tesoro
e del bilancio e della
programmazione economica, entro il
30 settembre dell' anno precedente a
quello di entrata in vigore dello
stesso decreto.
8-bis. Qualora si riduca, per
effetto di disposizioni normative, il numero
dei tributi e delle altre entrate
dello Stato e degli enti pubblici riscossi
dai concessionari della riscossione
e di conseguenza l'ammontare nazionale
complessivo dei compensi in misura
superiore al dieci per cento, il Ministro
delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, dispone, con decreto da
emanare entro centoventi giorni
dalla data in cui hanno effetto le riduzioni
delle riscossioni, la revisione
della misura dei compensi in modo da
assicurare la permanenza
dell'equilibrio economico. La nuova misura e'
comunicata al concessionario che
ha facolta' di recedere a norma dell'articolo
18. La facolta' di recesso e',
altresi', esercitabile qualora sia inutilmente
decorso l'ulteriore termine di
centoventi giorni dalla data entro la quale
doveva essere emanato il predetto
decreto ministeriale.
art.
62
Provvedimenti di dilazione dei
pagamenti.
Testo: in vigore dal
01/01/1997
1. I provvedimenti di sospensione
della riscossione e della dilazione del
pagamento dei tributi operano a
tutti gli effetti anche nei confronti del
concessionario, il quale e'
esonerato, per le somme per le quali risponde
del non riscosso come riscosso,
dall'obbligo di effettuare il relativo
versamento alla scadenza
stabilita.
2. Qualora i suddetti
provvedimenti siano emessi successivamente al
versamento delle relative somme da
parte del concessionario, in forza
dell'obbligo del non riscosso come
riscosso, l'intendente di finanza
provvede contestualmente a
concedere, con proprio decreto, dilazione di pari
importo a valere sul primo
versamento decadale utile dei versamenti diretti.
3. I provvedimenti di revoca della
sospensione della riscossione e di
dilazione del pagamento relativi a
somme iscritte in ruoli con l'obbligo del
non riscosso come riscosso hanno
effetto, nei confronti del concessionario,
dal primo versamento di rata utile
successivo al provvedimento di revoca.
Nel caso in cui il concessionario
abbia goduto di dilazione sui versamenti
diretti ai sensi del comma 2, il
riversamento deve avvenire alla prima
scadenza decadale utile successiva
al provvedimento di revoca.
4. Se per fatti non imputabili al
concessionario e' particolarmente
difficile la riscossione di
tributi erariali iscritti a ruolo ovvero e'
gravemente impedito il normale
svolgimento delle procedure esecutive, il
direttore regionale delle entrate,
quando l'incidenza di tali tributi e' pari
o superiore al dieci per cento
dell'ammontare dei compensi erariali percepiti
dal concessionario nell'anno
precedente, concede dilazioni per il versamento
dell'intero importo per un periodo
non superiore a ventiquattro mesi.La
dilazione e' usufruibile anche sui
versamenti diretti se il decreto di
concessione della dilazione viene
emesso successivamente alla scadenza del
termine previsto dall'articolo 72
del presente decreto per la rata cui la
dilazione si riferisce.
art.
63
Riscossione mediante ruoli delle
entrate gia' riscosse tramite
esattorie.
Testo: in vigore dal
15/01/1993
1. I concessionari provvedono alla
riscossione, con ruoli resi esecutivi
dall'autorita' finanziaria, dei
tributi e delle altre entrate di spettanza
dello Stato e degli altri enti
pubblici riscossi, con tale sistema, dagli
esattori delle imposte dirette in
base alle leggi vigenti alla data del 16
ottobre 1986.
2. L'intendente di finanza
consegna i ruoli al concessionario che ne
rilascia ricevuta e trasmette
copia del loro frontespizio alla competente
ragioneria provinciale per i
relativi controlli. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, vengono stabiliti gli
adempimenti degli uffici
finanziari e dei concessionari necessari allo
svolgimento dei suddetti
controlli, nonche' alla resa delle
contabilita'amministrative di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1972, n.
239.
3. Con la consegna il ruolo
diventa esigibile e produce gli effetti indicati
all'articolo 32, comma 3. Se il
concessionario rifiuta di ricevere i ruoli
l'intendente di finanza gli
notifica apposita intimazione nei modi previsti
dal codice di procedura civile e
riferisce al servizio centrale.
4. Per la riscossione anche
coattiva delle entrate di cui ai commi 1, 2 e 3,
continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
5. (soppresso).
art.
64
Risultanze ed epurazione dei
ruoli.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il concessionario, nel
provvedere alla riscossione, deve attenersi alle
risultanze dei ruoli che gli sono
stati consegnati.
2. In caso di dubbio
sull'identita' del contribuente il concessionario puo'
richiedere gli opportuni
chiarimenti.
3. Il concessionario, se rileva
l'esistenza di errori di scritturazione o
tariffazione, duplicazioni, errori
nell'indicazione delle generalita' e del
domicilio dei contribuenti, deve
farne denuncia all'ufficio competente
dell'amministrazione finanziaria o
dell'ente interessato entro tre mesi
dalla consegna dei ruoli, ai fini
delle relative rettifiche e degli
eventuali provvedimenti di
sgravio, di cui all'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
4. Se un contribuente iscritto nei
ruoli e' deceduto o, se persona
giuridica, e' estinta o se il
presupposto dell'imposizione e' venuto meno,
ovvero se e' stata iscritta nei
ruoli una partita di cui e' stata
riconosciuta l'inesigibilita' o
per l'importo di essa e' stata presentata
domanda di rimborso per due anni
consecutivi, il concessionario, in
qualsiasi momento, deve informare
l'ufficio competente dell'amministrazione
finanziaria o l'ente interessato.
5. Se sussistono le ragioni di
inesigibilita' di cui al comma 4, le
relative partite in carico,
nonche' le altre eventuali dovute dagli stessi
soggetti, sono iscritti nei ruoli
successivi senza obbligo del non riscosso
come riscosso. In caso di errata
iscrizione si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 65, comma 2.
art.
65
Ruoli a carico di soggetti
sottoposti a procedure concorsuali.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. I ruoli, di qualsiasi specie, a
carico di soggetti sottoposti a una delle
procedure concorsuali di cui al
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla
procedura di cui al decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, ovvero ad una delle
procedure ad esse assimilate, sono
affidati in riscossione al concessionario
senza l'obbligo del non riscosso
come riscosso.
2. Se l'assoggettamento alle suddette
procedure concorsuali avviene
successivamente all'emissione del
ruolo ed il concessionario non ha ancora
presentato la relativa domanda di
rimborso per inesigibilita', l'intendente
di finanza, con proprio
provvedimento, ne dispone la riscossione quale ruolo
al semplice riscosso. Se sono
stati effettuati versamenti, anche parziali,
per effetto dell'obbligo del non
riscosso come riscosso, il concessionario
ha diritto di usufruire di una
corrispondente dilazione sul primo versamento
utile sulla base di provvedimento
dell'intendente di finanza.
3. I concessionari sono tenuti
agli adempimenti degli obblighi previsti per
la tutela e la riscossione del
credito.
art.
66
Riscossione mediante versamenti
diretti.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. I concessionari del servizio
provvedono alla riscossione mediante
versamenti diretti delle imposte
di cui all'articolo 3, primo comma, del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
riscuotibili con tale sistema alla
data del 16 ottobre 1986, nonche' delle
imposte di cui allo stesso
articolo 3, secondo comma.
2. Con le medesime modalita' sono
altresi' riscosse l'imposta sul reddito
delle persone fisiche e l'imposta
locale sui redditi dovute dalle persone
fisiche e dalle societa' di
persone nonche' i versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto, previsti dagli
articoli 27, 30 e 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Con il decreto previsto
nel quinto comma dell'articolo
38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, possono essere dettate le modifiche rese
necessarie dalle disposizioni del
presente decreto alle modalita' e ai
termini stabiliti ai sensi dello
stesso articolo 38-bis.
3. Per la riscossione delle
entrate di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni contenute nel decreto
n. 602 del 1973.
art.
67
Riscossione coattiva delle tasse e
delle imposte indirette.
Testo: in vigore dal
02/01/1992
1. I concessionari del servizio
provvedono alla riscossione coattiva
dell'imposta sul valore aggiunto,
dell'imposta di registro, delle imposte
ipotecarie e catastali,
dell'imposta sulle successioni e donazioni,
dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, delle
imposte di fabbricazione, delle
imposte erariali di consumo e dei diritti
doganali e di ogni altro diritto o
accessorio la cui riscossione e'
demandata all'amministrazione
doganale, delle tasse automobilistiche e sulle
concessioni governative nonche'
alla riscossione delle pene pecuniarie,
delle soprattasse e di ogni altro
accessorio e penalita' relativi ai
predetti tributi.
2. La riscossione coattiva e'
effettuata secondo le seguenti modalita':
a) se, a seguito di invito al
pagamento, atto di liquidazione, accertamento,
rettifica o erogazione di sanzioni
sono infruttuosamente scaduti i termini
di pagamento delle somme di cui al
comma 1, l'ufficio finanziario competente
forma il ruolo relativo ai
contribuenti per i quali si procede alla
riscossione coattiva a sensi
dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602. Per la
formazione del ruolo e per la riscossione
delle somme iscritte si applicano
le disposizioni previste per la
riscossione dei tributi e delle
entrate di cui all'articolo 63, comma 1;
i ruoli sono riscossi in unica
soluzione alla prima scadenza utile;
b) con decreto del Ministro delle
finanze sono stabiliti tempi, procedure e
criteri per la redazione e la
trasmissione dei suddetti ruoli e per la
compilazione meccanografica degli
stessi da parte del consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari
della riscossione, nonche' gli adempimenti
contabili a carico degli agenti
della riscossione;
c) l'intendente di finanza appone
il visto di esecutorieta' dei ruoli e li
consegna al concessionario
territorialmente competente, che ne rilascia
ricevuta, affinche' lo stesso
provveda alla riscossione senza l'obbligo del
non riscosso come riscosso.
L'intendente di finanza trasmette copia del
frontespizio dei ruoli consegnati
alla competente ragioneria provinciale per
i relativi controlli.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano ai crediti indicati al
comma 1, comprese le eventuali
spese di esecuzione, i cui termini di
pagamento sono scaduti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
art.
68
Riscossione coattiva dei tributi
locali.
Testo: in vigore dal
15/01/1993
1. I concessionari del servizio
provvedono alla riscossione coattiva
dell'imposta comunale sulla
pubblicita' e diritti sulle pubbliche
affissioni, dei canoni e diritti
di disinquinamento delle acque provenienti
da insediamenti produttivi, della
tassa per l'occupazione temporanea di
spazi ed aree pubbliche, nonche'
delle tasse per concessioni regionali e
comunali, con relativi interessi,
soprattasse e pene pecuniarie. La
riscossione coattiva e' effettuata
mediante ruolo, da compilarsi, a cura
dell'ente interessato.
2. La riscossione delle somme di
cui al comma 1 e' effettuata mediante
ruolo; per la formazione del ruolo
e per la riscossione delle somme iscritte
si applicano le disposizioni
dell'articolo 67, comma 2.
3. (soppresso).
art.
69
Riscossione di altre entrate.
Testo: in vigore dal
01/01/1998
1. Il concessionario del servizio
provvede alla riscossione coattiva dei
canoni, proventi e relativi
accessori, derivanti dalla utilizzazione dei
beni del demanio pubblico e del
patrimonio indisponibile dello Stato, nel
caso di mancato spontaneo
pagamento.
2. Provvede altresi', su richiesta
e d'accordo con gli enti interessati, alla
riscossione, volontaria e
coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate
nonche' dei contributi di
spettanza delle regioni, delle province anche
autonome, dei comuni, dei consorzi
di enti locali, delle unita' sanitarie
locali, delle comunita' montane,
delle aziende municipalizzate, delle aziende
consortili, delle societa' di
gestione di servizi comunali e di altri enti
locali. In deroga a quanto
previsto dall'art. 61, per la riscossione delle
entrate di cui al comma 3
l'accordo fissera' in favore del concessionario un
compenso percentuale rapportato al
volume delle entrate, da determinarsi in
relazione ai costi di gestione
della riscossione affidata ed in misura che
assicuri una adeguata
remunerazione.
3. Qualora la riscossione delle
entrate patrimoniali, assimilate e dei
contributi non venisse affidata al
competente concessionario e' fatto
divieto agli enti locali di
avvalersi, per la riscossione di dette entrate,
di enti, organismi e societa',
comunque strutturati e denominati, diversi
dal proprio tesoriere. Per gli
eventuali contratti in corso alla data di
entrata in vigore della legge 26
giugno 1990, n. 165, di conversione del
decreto legge 27 aprile 1990, n.
90, il divieto si applica a partire dalla
data di scadenza, restando esclusa
ogni possibilita' di rinnovo degli
stessi.
3-bis. Per gli enti diversi dalle
regioni, dai comuni e dalle province anche
autonome la possibilita' di
avvalersi dei concessionari del servizio di
riscossione dei tributi e'
condizionata al rilascio, con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 3, di
apposita autorizzazione. L'autorizzazione non e'
necessaria per gli enti che, al 31
dicembre 1997, abbiano gia' stipulato con
il concessionario del servizio
l'accordo di cui al comma 2.
art.
70
Autorizzazione al terzo incanto di
enti diversi dallo Stato.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Le disposizioni dei primi tre
commi dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, si applicano anche
quando il concessionario procede
all'espropriazione soltanto per la
riscossione di entrate spettanti
ad enti diversi dallo Stato, iscritte in
ruoli diversi da quelli dei
tributi erariali, intendendosi sostituito l'ente
impositore all'ufficio
dell'amministrazione finanziaria.
art.
71
Pagamento del prezzo di
devoluzione degli immobili.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Se il terzo incanto ha esito
negativo il concessionario, nel termine di
venti giorni, deve chiedere
all'ufficio competente dell'amministrazione
finanziaria il pagamento del
prezzo di devoluzione nella misura prevista
dall'articolo 87 del decreto del
presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, allegando la copia
autentica del verbale di esito negativo del
terzo incanto.
2. Nell'ipotesi prevista
dall'articolo 70, l'immobile e' devoluto all'ente
impositore; si applicano le
disposizioni del comma 1 e la richiesta di
pagamento del prezzo di
devoluzione deve essere fatta allo stesso ente
impositore.
art.
72
Versamento delle somme riscosse
mediante ruoli.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Per le entrate iscritte a ruolo
con l'obbligo del non riscosso come
riscosso, il concessionario deve
versare alla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato
ed alle tesorerie degli enti creditori, al
netto del compenso di riscossione
di sua competenza:
a) entro diciassette giorni dalla
rispettiva scadenza i sei decimi
dell'importo di ciascuna rata;
b) entro il quattordicesimo giorno
del terzo mese successivo alla scadenza i
restanti decimi dell'importo di
ciascuna rata.
2. Per le entrate iscritte a ruolo
senza l'obbligo del non riscosso come
riscosso i versamenti devono essere
effettuati entro il giorno ventisette di
ciascun mese, per l'importo delle
rate effettivamente riscosse dall'uno al
quindici dello stesso mese ed
entro il giorno dodici di ciascun mese per
l'importo delle rate
effettivamente riscosse dal sedici all'ultimo giorno
del mese precedente.
3. Le cedole del debito pubblico
versate dai contribuenti a pagamento delle
imposte erariali vanno versate
alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato.
4. I buoni di discarico allegati
agli elenchi di sgravio di cui all'articolo
33 del presente decreto sono
accettati come denaro contante. Se l'ammontare
dei buoni e' superiore all'importo
da versare, la differenza e' imputata in
riduzione dei successivi
versamenti previsti dal presente articolo.
5. Ai fini dei versamenti di cui
al comma 1, dall'importo dei versamenti va
detratto oltre al compenso di
riscossione, l'ammontare delle somme che il
concessionario e' autorizzato a
trattenere, ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 62, 64, 65 e 86.
Tale detrazione potra' essere effettuata:
a) per intero nel primo versamento
utile, nel caso in cui la concessione sia
avvenuta dopo che i carichi
relativi all'importo da dedurre sono stati
interamente versati ai sensi del
comma 1, lettere a) e b);
b) nei limiti rispettivamente del
60 e del 40 per cento, se al momento della
concessione tali versamenti non
sono stati ancora eseguiti, da valere alle
scadenze dei versamenti di cui al
comma 1, lettere a) e b).
6. Con il decreto previsto nel
comma 2 dell'articolo 63 vengono emanate
disposizioni relative alla resa
delle contabilita' amministrative alle
ragionerie provinciali dello
Stato.
art.
73
Versamento delle somme riscosse
per versamenti diretti.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Entro il quinto giorno
successivo allo scadere di ogni decade del mese il
concessionario versa,
distintamente per imposta, alla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato
ed alle casse degli enti destinatari
l'ammontare delle somme affluite
nella decade stessa per versamenti diretti
al netto delle somme oggetto di
dilazione e di sgravio a norma degli
articoli 62, comma 2, e 86, comma
5. Nello stesso termine versa, tramite
postagiro, le somme per le quali
sia pervenuta la comunicazione
dell'accreditamento da parte
dell'ufficio dei conti correnti postali.
2. I concessionari indicati
all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b),
devono versare presso le
competenti sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato esclusivamente in contanti o
con le modalita' di cui al terzo comma
dell'articolo 230 del regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto-legge 23
maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni, le somme riscosse a titolo
di imposte erariali escluse quelle
affluite sul conto corrente postale
vincolato a favore dello Stato che
devono essere versate solo tramite
postagiro.
3. Quando l'ultimo giorno della
seconda decade del mese cade in giorno non
lavorativo, i concessionari devono
contabilizzare le ritenute alla fonte
riscosse il primo giorno
lavorativo della terza decade come se introitate
nella decade precedente; la stessa
disposizione vale per le ritenute per le
quali in tale giorno e' pervenuta
la comunicazione dell'accreditamento da
parte dell'ufficio dei conti
correnti postali.
4. Entro i cinque giorni
successivi alle scadenze previste dal comma 1, il
concessionario trasmette alla
competente ragioneria provinciale dello Stato
una distinta in triplice
esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati
separatamente per ciascuna imposta,
due dei quali vengono restituiti con
visto di ricevuta.
5. Nella distinta riepilogativa
dei versamenti diretti deve essere indicato
l'importo complessivo delle somme
riscosse, l'importo della commissione e
della ripartizione, ove occorra,
fra gli enti destinatari degli importi di
rispettiva spettanza e delle
relative quote di commissioni.
6. Nella distinta devono essere
annotati gli estremi delle quietanze di
tesoreria e delle quietanze emesse
dalle casse degli enti destinatari. Se il
versamento e' effettuato a mezzo
di conto corrente postale, nella distinta
debbono essere annotati gli
estremi di tale versamento.
7. Gli interessi maturati sul
conto corrente vincolato di cui all'articolo
7, comma 4, devono essere versati
alla prima scadenza successiva alla
comunicazione dell'avvenuto
accreditamento.
art.
74
Diritto al rimborso o al
discarico.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il concessionario ha diritto al
rimborso, senza interessi, delle somme
versate ai sensi dell'articolo 72,
per le quali e' tenuto all'obbligo del
non riscosso come riscosso ovvero
al discarico delle somme per le quali non
e' tenuto a tale obbligo, quando
dimostri nei modi e termini previsti dagli
articoli seguenti di non averle
potute riscuotere.
2. Il diritto al rimborso di cui al
comma 1 spetta al concessionario
decaduto o revocato se questi ha
anticipato le relative somme in virtu'
dell'obbligo del non riscosso come
riscosso e sempre che non abbia debiti
nei confronti dello Stato e degli
altri enti impositori.
art.
75
Termini per l'espletamento della
procedura esecutiva.
Testo: in vigore dal
07/09/1995
1. Ai fini del rimborso ovvero del
discarico di cui all'art. 90 il
concessionario deve dimostrare di
aver proceduto:
a) con l'espropriazione mobiliare
entro diciotto mesi dalla scadenza della
seconda rata consecutiva del ruolo
non pagata ovvero entro diciotto mesi dalla
scadenza dell'ultima rata del
ruolo quando la morosita' del contribuente si e'
manifestata dopo la scadenza della
seconda rata, ovvero si tratta di ruoli
ripartiti in numero di rate non
superiore a due;
b) con l'espropriazione
immobiliare entro ventidue mesi dalla scadenza
Pagina 26
dell'ultima rata del ruolo.
Quando si tratta di residui della
precedente gestione il termine decorre
dalla data di consegna dei relativi
elenchi.
2. Il concessionario deve inoltre
provare che l'esecuzione presso terzi e'
stata iniziata nel termine di
quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a
conoscenza delle occorrenti
notizie e che il provvedimento definitivo
dell'autorita' giudiziaria e'
stato eseguito entro quattro mesi.
3. Quando ha proceduto a norma
dell'articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, il concessionario deve
dimostrare di avere inviato la
delega entro quattro mesi dal giorno in cui
e' venuto a conoscenza delle
occorrenti notizie.
4. Al concessionario delegato si
applicano i termini di cui ai commi 1 e 2,
che decorrono, tranne il secondo
termine indicato al comma 2, dal giorno in
cui ha ricevuto la delega.
5. Nei termini di cui ai precedenti
commi non vanno computate le sospensioni
della riscossione e degli atti
esecutivi.
6. Nei casi di sospensione della
riscossione o degli atti esecutivi, i
termini stabiliti al comma 1 per
esperire le procedure esecutive ivi
previste sono prorogati di quattro
mesi se alla data di scadenza della
sospensione stessa residua un
tempo inferiore a due mesi per esaurire le
predette procedure.
7. Se alla data di scadenza della
sospensione mancano meno di due mesi al
compimento dei termini previsti
nei commi 2 e 3, il concessionario deve
dimostrare che l'esecuzione presso
terzi e' stata iniziata e la delega e'
stata inviata entro due mesi dalla
data di scadenza dell'ultimo
provvedimento di sospensione.
8. Le disposizioni dei commi 6 e 7
si applicano anche alle procedure gia'
sospese nei confronti del
concessionario delegato.
art.
76
Esonero dalla procedura
immobiliare.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il limite di cui all'articolo
79, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' elevato a lire 500
mila.
2. Le disposizioni dell'articolo
79, commi terzo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, si applicano anche
per la riscossione delle altre
somme di spettanza dello Stato e di altri
enti pubblici.
3. Su richiesta del
concessionario, l'intendenza di finanza o l'ente
interessato concede l'esonero
dalla procedura immobiliare in tutti i casi in
cui si puo' ritenere che il
ricavato della vendita e' assorbito
dall'ammontare dei crediti aventi
diritto di prelazione poziore rispetto al
debito per cui si deve procedere,
ovvero dalle spese di procedura.
art.
77
Presentazione della domanda di
rimborso.
Testo: in vigore dal
07/09/1995
1. La domanda di rimborso,
corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti
relativi alle procedure esperite,
deve essere presentata all'ufficio
dell'amministrazione finanziaria o
all'ente che ha emesso il ruolo entro
ventiquattro mesi da quello di
scadenza dell'ultima rata.
2. Quando il concessionario prova
che la procedura esecutiva si e'
protratta oltre il termine di cui
al comma 1 per causa non imputabile a lui
o al concessionario delegato la
domanda deve essere presentata entro quattro
mesi dal giorno in cui la
procedura e' stata compiuta.
3. Se la procedura di fallimento
e' ancora pendente alla scadenza del
termine stabilito nel comma 1, la
domanda di discarico o di rimborso deve
essere presentata dopo che e'
divenuto definitivo il provvedimento di
chiusura del fallimento e comunque
entro quattro mesi dalla sua
pubblicazione nel foglio annunzi
legali.
4. Se la procedura di liquidazione
coatta amministrativa o la procedura di
amministrazione straordinaria di
cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e'
ancora pendente alla scadenza del
termine stabilito nel comma 1, la domanda
di discarico o di rimborso deve
essere presentata entro quattro mesi dalla
data in cui e' divenuta definitiva
la ripartizione finale dell'attivo tra i
creditori.
5. In caso di concordato
preventivo o fallimentare la domanda di discarico o
di rimborso deve essere presentata
entro quattro mesi dalla scadenza del
termine stabilito per l'esecuzione
del concordato.
6. In caso di concordato
preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai
creditori la domanda di discarico
o di rimborso deve essere presentata entro
quattro mesi dalla data del
provvedimento con il quale il giudice delegato
accerta la completa esecuzione del
concordato.
7. In caso di eredita' accettata
con beneficio di inventario o di
separazione dei beni chiesta dai
creditori ovvero di eredita' giacente, la
domanda di discarico o di rimborso
deve essere presentata nel termine di
quattro mesi dal trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nel
foglio annunzi legali dello stato
di graduazione ovvero dalla data del
passaggio in giudicato della
sentenza che pronuncia sui reclami proposti.
8. In una stessa domanda non
possono essere comprese quote iscritte in ruoli
diversi.
9. Uno degli esemplari della domanda,
con l'indicazione da parte
dell'ufficio finanziario o
dell'ente della data di presentazione, e'
restituito al concessionario in
segno di ricevuta.
10. La domanda puo' anche essere
spedita con raccomandata con avviso di
ricevimento. In tal caso la presentazione
si considera avvenuta nel giorno
in cui la raccomandata e'
consegnata all'ufficio postale.
art.
78
Procedure concorsuali.
Testo: in vigore dal
24/01/1993
1. Ai fini del rimborso o del
discarico di cui all'articolo 90 il
concessionario, anche nei casi in
cui si e' avvalso della facolta' prevista
all'articolo 51, comma primo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, deve
dimostrare di aver proceduto all'insinuazione del
credito nelle procedure
concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e decreto legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95.
art.
79
Verbali di pignoramento.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. In caso di pignoramento
negativo o insufficiente, se il credito per cui
procede e' complessivamente
superiore a lire 500 mila, il concessionario che
ha avuto in carico il ruolo
esibisce, entro 90 giorni, il relativo verbale
all'ufficio finanziario o all'ente
che ha emesso il ruolo.
2. Al verbale deve essere allegato
il certificato anagrafico da cui risulta
l'ultimo domicilio delle persone
fisiche cui e' intestato il verbale di
pignoramento ovvero che le stesse
non risultano iscritte all'anagrafe.
3. L'ufficio finanziario ovvero
l'ente che ha emesso il ruolo appone entro
novanta giorni dalla ricezione del
verbale il proprio visto, indicando in
calce quali sono i cespiti, i beni
e ogni altro elemento utile, di cui e' a
conoscenza, per l'esperimento di
ulteriori procedure esecutive.
4. Trascorso tale termine senza
che l'ufficio o l'ente abbia apposto il
proprio visto il concessionario e'
autorizzato a presentare la domanda di
rimborso o di discarico fermo
restando quanto previsto dall'articolo 80.
5. I verbali possono essere
inviati per il visto all'ufficio competente
anche mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. In tal caso
l'esibizione dei verbali si
considera avvenuta nel giorno in cui la
raccomandata e' consegnata
all'ufficio postale.
art.
80
Nuove procedure.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il concessionario e' tenuto nei
termini di cui all'articolo 75 ad
esperire le procedure esecutive
sulla base degli elementi annotati nel
verbale ai sensi dell'articolo 79
e delle indicazioni eventualmente fornite
dall'ufficio finanziario o
dall'ente che ha emesso il ruolo anche
successivamente alla presentazione
della domanda di rimborso o di discarico.
2. Il rimborso o il discarico
rimane sospeso finche' non sono esaurite le
nuove procedure, salvo il disposto
dell'articolo 86.
art.
81
Irreperibilita' del debitore.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Se il debitore risulta ancora
irreperibile all'atto della notificazione
dell'avviso di mora relativo alla
seconda rata consecutiva o all'ultima rata
del ruolo non pagata ovvero, nei
casi previsti dall'articolo 75, comma 1,
lettera a), relativo all'ultima
rata del ruolo, l'avviso di mora tiene luogo
del verbale di pignoramento
negativo e deve essere esibito al visto anche se
il credito non supera
complessivamente lire 500 mila.
2. Quando l'avviso di mora e'
notificato dal messo notificatore, deve
esserne fatta annotazione nello
speciale registro cronologico a lui
intestato ed affidato per il quale
valgono le disposizioni previste per il
registro cronologico
dell'ufficiale di riscossione.
3. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 79.
art.
82
Perdita del diritto al rimborso.
Testo: in vigore dal
07/09/1995
1. Il concessionario decade dal
diritto al rimborso:
a) quando ha presentato la domanda
di rimborso o ha proceduto in via
esecutiva oltre i termini
stabiliti dagli articoli precedenti;
b) quando gli atti della procedura
esecutiva risultano viziati da
irregolarita' salvo che egli non
dimostri che l'irregolarita' non ha
influito sull'esito della stessa
procedura;
c) quando la mancata riscossione
e' dovuta a fatto imputabile al custode dei
beni pignorati; in tal caso il
diritto al rimborso spetta per l'ammontare
che eccede il valore dei beni
pignorati;
d) (soppressa).
2. Se la perdita del diritto al
rimborso e' causata da fatto imputabile al
concessionario delegato, il
delegante ha diritto di rivalersi nei confronti
di quest'ultimo con le procedure
previste dagli articoli 56 e seguenti.
3. La disposizione di cui al comma
2 si applica anche quando il
concessionario dichiarato decaduto
o revocato ha perso il diritto al
rimborso delle somme anticipate ai
sensi dell'articolo 74, comma 2, per
fatto imputabile al concessionario
o al delegato provvisorio succedutogli.
art.
83
Ammissione o diniego del rimborso.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. L'ufficio dell'amministrazione
finanziaria o l'ente che ha emesso il
ruolo e al quale e' stata
presentata la domanda dispone, entro il termine di
dodici mesi, il rimborso, per
ciascuna rata iscritta a ruolo, dell'ammontare
delle quote inesigibili che non
risultano gia' rimborsate. Il provvedimento
dell'ufficio finanziario
contenente la dichiarazione che le quote ammesse al
rimborso non sono state gia'
rimborsate, e' trasmesso all'intendente di
finanza, il quale lo rende
esecutorio.
2. L'ufficio finanziario o l'ente
impositore, per le quote di cui non
ritiene documentata
l'inesigibilita', annota le proprie osservazioni sulla
domanda che trasmette con la
relativa documentazione all'intendente di
finanza, restituendone un
esemplare al concessionario, che puo' presentare
deduzioni e documenti.
3. L'intendente di finanza
provvede al rimborso ai sensi dell'articolo 84.
In caso di rigetto della domanda
di rimborso trasmette il provvedimento
motivato all'ufficio finanziario o
all'ente impositore, che lo notifica al
concessionario.
art. 84
Esecuzione del
rimborso.
Testo: in vigore
dal 01/03/1988
1. L'intendente di
finanza provvede ai rimborsi dovuti dallo Stato con
ordinativi di
pagamento su ordine di accreditamento.
2. Per i rimborsi a
carico degli enti l'intendente trasmette al
concessionario
appositi estratti del provvedimento, che costituiscono titolo
per la compensazione
con i versamenti da effettuare e, in mancanza, per il
pagamento.
art. 85
Ricorsi.
Testo: in vigore
dal 01/03/1988
1. Contro il
provvedimento di rigetto dell'intendente di finanza e' ammesso
ricorso al Ministro
delle finanze nel termine di trenta giorni dalla
notificazione.
2. La decisione del
Ministro e' trasmessa all'intendente di finanza che la
notifica al
concessionario e, se favorevole, provvede ai sensi dell'articolo
84.
3. Contro la decisione
di rigetto e' ammesso il ricorso alla Corte dei
conti, da proporsi nel
termine di novanta giorni dalla notificazione.
art. 86
Sgravio provvisorio.
Testo: in vigore
dal 01/03/1988
1. Decorsi due mesi
dalla presentazione delle domande di rimborso senza che
l'ufficio competente
dell'amministrazione finanziaria o l'ente impositore
abbia provveduto agli
adempimenti di sua competenza, il concessionario, se
la domanda e' stata
presentata nei termini e non sia priva di
documentazione, ha
diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al 90 per
cento dell'importo
della domanda. Se ricorrono particolari circostanze il
servizio centrale, su
richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in
misura pari al 100 per
cento dell'importo della domanda.
2. Quando la domanda
di rimborso e' stata trasmessa all'intendente di
finanza, ai sensi
dell'articolo 83, comma 2, lo sgravio provvisorio non puo'
essere autorizzato che
dal servizio centrale.
3. Lo sgravio, entro
il termine di trenta giorni dalla richiesta, e'
disposto con
provvedimento dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria o
dell'ente creditore e
deve essere comunicato al concessionario e
all'intendente di
finanza e da questo alla ragioneria provinciale dello
Stato.
4. Per le entrate non
erariali il provvedimento di cui al comma 3 deve
essere comunicato al
cassiere dell'ente creditore.
5. L'importo dello
sgravio provvisorio e' imputato a diminuzione del carico
dei ruoli che il
concessionario deve versare alla prima scadenza utile. In
caso di incapienza, la
differenza e' imputata a diminuzione del versamento
delle entrate per
versamenti diretti. L'importo della somma da portare in
diminuzione del carico
dei ruoli o dei versamenti diretti e' determinato
dall'intendente di
finanza con decreto.
art. 87
Annotazione nei ruoli
o negli schedari.
Testo: in vigore
dal 01/03/1988
1. Entro venti giorni
dalla presentazione della domanda di rimborso e della
comunicazione del
provvedimento adottato, i relativi estremi devono essere
annotati dal
concessionario nel ruolo a margine delle partite cui si
riferiscono ovvero
nello schedario dei contribuenti o nei documenti
equipollenti.
art. 88
Recupero delle quote
gia' comprese in domande di rimborso per
inesigibilita'.
Testo: in vigore
dal 01/03/1988
1. Il concessionario,
se dopo la presentazione della domanda di rimborso
riscuote somme
relative a partite di cui aveva richiesto il rimborso, deve
farne annotazione nel
ruolo o nello schedario e darne notizia entro quindici
giorni all'ufficio
dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso
il ruolo per la
rettifica in diminuzione della domanda o del provvedimento
di rimborso.
2. Le somme riscosse
dal concessionario dopo il rimborso ovvero dopo la
concessione dello
sgravio provvisorio di cui all'articolo 86, devono essere
versate nel termine di
cui al comma 1 alla sezione di tesoreria provinciale
o nelle casse
dell'ente creditore.
art. 89
Reiscrizione nei
ruoli.
Testo: in vigore
dal 01/03/1988
1. Le somme rimborsate
per inesigibilita' possono essere nuovamente
iscritte nei ruoli e
affidate in riscossione al concessionario senza
l'obbligo del non
riscosso come riscosso.
2. Se dagli atti,
documenti o altre notizie in possesso degli uffici
finanziari o degli enti
impositori emergono nuovi elementi reddituali o
patrimoniali
l'iscrizione di cui al comma 1 e' obbligatoria e deve essere
effettuata alla prima
scadenza utile.
art. 90
Discarico di quote
inesigibili.
Testo: in vigore
dal 01/03/1988
1. Le norme del presente
Titolo, ad eccezione degli articoli 84 e 86, si
applicano per il
discarico delle quote inesigibili delle entrate affidate in
riscossione al
concessionario senza obbligo del non riscosso come riscosso.
2. In caso di diniego
del discarico il concessionario e' tenuto al
versamento delle somme
di cui non si e' provveduto al discarico entro dieci
giorni dalla notifica
del provvedimento ministeriale.
art. 91
Collettore.
Testo: in vigore
dal 02/03/1997
1. Il concessionario
deve nominare, sotto la propria responsabilita', uno o
piu' collettori che lo
rappresentano in tutte le funzioni e gli atti inerenti
al servizio di
riscossione e nelle operazioni di pertinenza del servizio di
tesoreria; nei
rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza
deve risultare
espressamente dalla patente.
2. Il collettore
inoltre puo' rappresentare il concessionario nei giudizi
avanti al pretore
anche se non e' munito di apposita procura.
2-bis. (Soppresso).
3. Possono essere
nominati collettori gli iscritti nell'albo dei collettori,
purche' non sussistano
le cause di incompatibilita' indicate nel comma 3
dell'articolo 31.
art. 92
Nomina e patente del
collettore.
Testo: in vigore
dal 01/03/1988
1. Il collettore e'
abilitato all'esercizio delle funzioni con apposita
patente, rilasciata
dal concessionario del servizio e vistata
dall'intendente di
finanza territorialmente competente.
2. Il concessionario
deve dare notizia della nomina del collettore al
servizio centrale
della riscossione e agli altri uffici finanziari
interessati.
3. Una copia della
patente e' conservata dall'intendente di finanza fra gli
atti d'ufficio ed
altra copia, autenticata dall'intendente di finanza, e'
affissa nella sede
principale degli uffici del concessionario destinati al
pubblico.
art.
93
Cessazione e revoca del
collettore.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il collettore cessa dalle
funzioni quando cessa il concessionario,
nonche' per scadenza del termine e
per revoca della patente disposta dal
concessionario.
2. Della revoca deve essere data
notizia agli organi indicati nell'articolo
92, comma 2. La revoca del
collettore deve inoltre essere resa nota al
pubblico mediante affissione di
apposito avviso in tutti i comuni dove
funzionano sportelli del
concessionario destinati al pubblico.
art.
94
Istituzione e tenuta dell'albo dei
collettori.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Presso il servizio centrale
della riscossione e' istituito l'albo
nazionale dei collettori, la cui
tenuta e' affidata ad una commissione
composta:
a) dal dirigente del servizio
centrale o da un primo dirigente, da lui
delegato, che la presiede;
b) da due rappresentanti del
servizio centrale con qualifica non inferiore a
quella di primo dirigente;
c) da due rappresentanti del
Ministero dell'interno con qualifica non
inferiore a quella di primo
dirigente;
d) da due rappresentanti dei
concessionari e da due rappresentanti dei
lavoratori dipendenti scelti tra
terne rispettivamente designate dalle
organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
2. La commissione, assistita da un
segretario scelto tra i funzionari del
servizio centrale, dura in carica
cinque anni ed ai suoi membri, che possono
essere confermati, non compete
alcuna indennita'.
art.
95
Funzionamento della commissione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. La commissione di cui
all'articolo 94 si riunisce su convocazione del
presidente ed ha il compito di
pronunciarsi sulle domande di iscrizione,
sulla cancellazione e sospensione
degli iscritti e sulle altre questioni
inerenti alla tenuta dell'albo.
2. Per la validita' delle riunioni
e' richiesta la presenza della
maggioranza dei membri della
commissione e le deliberazioni sono adottate
con il voto della maggioranza dei
presenti; in caso di parita' prevale il
voto del presidente.
3. Le norme per la formazione e la
tenuta dell'albo e per gli esami di
idoneita' alle funzioni di
collettore sono fissate con decreto del Ministro
delle finanze.
art.
96
Requisiti per l'iscrizione
nell'albo dei collettori.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Possono essere iscritti
nell'albo dei collettori i cittadini italiani,
maggiori di eta', muniti di titolo
di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo
grado, che hanno superato apposito esame di
idoneita', e posseggono i
necessari requisiti per la partecipazione ai
pubblici concorsi purche' non
sussistano le cause di esclusione e di
incompatibilita' di cui agli
articoli 31, comma 3, e 97.
2. L'iscrizione nell'albo e'
soggetta a tassa di concessione governativa.
3. Sono iscritti d'ufficio
nell'albo di cui al presente articolo coloro i
quali, alla data di entrata in
funzione del servizio di riscossione,
risultano gia' iscritti nell'albo
dei collettori di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
4. Possono, altresi', essere
iscritti, su richiesta, coloro i quali, alla
suddetta data, hanno superato
l'apposito esame di idoneita' a svolgere le
funzioni di esattore purche'
posseggano i requisiti di cui al comma 1 e non
sussistano le cause di esclusione
o di incompatibilita' di cui agli articoli
31, comma 3, e 97.
art.
97
Cause di esclusione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Non possono essere iscritti
nell'albo dei collettori:
a) gli inabilitati, gli interdetti
e i falliti non riabilitati;
b) coloro che sono stati
dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore, ai
sensi dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 603;
c) coloro nei cui confronti, a
causa di irregolarita' o abusi commessi
nell'esercizio delle loro
funzioni, si e' proceduto a risoluzione del
rapporto di lavoro ovvero e' stata
disposta la revoca della patente;
d) coloro che sono stati
condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione
della giustizia, la fede pubblica o il
patrimonio ovvero per delitti non
colposi punibili con pena detentiva non
inferiore ad un anno o che
comportano la interdizione dai pubblici uffici;
e) coloro nei cui confronti
sussistono procedimenti o provvedimenti di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni, o sentenze
passate in giudicato o
procedimenti penali per i delitti previsti dagli
articoli 416 e 416-bis del codice
penale contestati con ordine o mandato di
comparizione o di cattura.
art.
98
Cancellazione dall'albo.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Sono cancellati dall'albo i
collettori che non hanno piu' i requisiti
indicati dall'articolo 96 o nei
confronti dei quali e' accertata l'esistenza
di cause di incompatibilita' di
cui all'articolo 31, comma 3, o di
esclusione di cui all'articolo 97.
art.
99
Ufficiali di riscossione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Gli ufficiali di riscossione
sono nominati dal concessionario fra le
persone munite della speciale
abilitazione prevista dalla legge 11 gennaio
1951, n. 56, e sono autorizzati all'esercizio
delle loro funzioni dal
procuratore della Repubblica,
competente nel circondario in cui e' compreso
il comune ove ha sede principale
il concessionario, che appone il proprio
visto sull'atto di nomina.
2. Il concessionario comunica la
nomina all'intendente di finanza e agli
altri uffici dell'amministrazione
finanziaria interessati. Il concessionario
consegna il relativo atto di
nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle
sue funzioni, e' tenuto ad
esibirlo quando ne e' richiesto.
3. La nomina dell'ufficiale di
riscossione puo' essere revocata dal
concessionario in ogni tempo. Il
procuratore della Repubblica puo' revocare
la autorizzazione con
provvedimento motivato.
4. La cessazione dell'ufficiale di
riscossione dalle funzioni deve essere
comunicata agli organi indicati
nel comma 2 ed essere resa nota al pubblico
mediante affissione di avviso nei
comuni dove il concessionario gestisce
sportelli destinati al pubblico.
art.
100
Funzioni degli ufficiali di
riscossione.
Testo: in vigore dal 01/03/1988
1. L'ufficiale di riscossione
esercita le funzioni nell'ambito dei comuni
compresi nel territorio della
concessione in cui ha sede l'ufficio di
riscossione, alle dipendenze del
concessionario e sotto la sorveglianza
degli organi dell'amministrazione
finanziaria; l'ufficiale di riscossione
non puo' farsi rappresentare ne'
sostituire.
2. L'ufficiale di riscossione, nel
periodo previsto dall'articolo 63 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo'
prestare la propria opera anche
per la riscossione dei crediti di precedenti
concessionari, compatibilmente con
le esigenze del servizio, valutate dal
concessionario.
3. La disposizione del comma 2
dell'articolo 91 si applica anche agli
ufficiali di riscossione.
art.
101
Registro cronologico e
bollettario.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. L'ufficiale di riscossione deve
annotare in ordine cronologico tutti gli
atti e i processi verbali,
numerandoli progressivamente, in apposito
registro conforme al modello
stabilito dal servizio centrale della
riscossione, da tenersi con le
forme e con le modalita' stabilite per il
registro cronologico
dell'ufficiale giudiziario.
2. Il registro, prima di essere
messo in uso, e' numerato progressivamente
in ogni pagina dall'intendenza di
finanza e vidimato non oltre il 15 gennaio
di ogni anno. I registri esauriti
e quelli degli ufficiali cessati dalla
carica devono essere consegnati
entro dieci giorni a cura del concessionario
all'intendente di finanza.
3. L'ufficiale di riscossione, per
ogni pagamento ricevuto ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, deve rilasciare
quietanza da apposito bollettario e
comunicarne gli estremi al
concessionario.
art.
102
Messi notificatori.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Il concessionario, per la
notifica delle cartelle dei pagamenti e degli
avvisi di mora, puo' nominare uno
o piu' messi notificatori.
2. Si applicano ai messi
notificatori le disposizioni dell'articolo 100,
commi 1 e 2.
3. Per l'assunzione dei messi
notificatori e' ammessa la richiesta
nominativa all'ufficio di
collocamento.
art.
103
Segreto d'ufficio.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. E' considerata violazione del
segreto d'ufficio qualunque informazione o
comunicazione riguardante la riscossione,
data senza ordine del giudice e
fuori dei casi previsti dalla
legge, dai concessionari e dal personale da
essi dipendente a persone estranee
all'amministrazione degli enti
destinatari dei proventi della
riscossione, diverse dai contribuenti e dai
loro rappresentanti.
2. Su autorizzazione del servizio
centrale della riscossione, i
concessionari possono fornire dati
ed informazioni globali sull'attivita' di
riscossione a richiesta del
Ministero del tesoro e del Ministero del
bilancio e della programmazione
economica.
art.
104
Ritardo od omissione di versamenti
in tesoreria o nelle casse degli
enti pubblici.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Nei confronti del
concessionario che omette in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze, i versamenti
alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato o alle casse degli
enti destinatari delle somme riscosse, si
applica la pena pecuniaria pari
alla somma di cui e' stato omesso il
versamento, salve le sanzioni
penali se il fatto costituisce reato.
2. Se il versamento viene
effettuato entro i trenta giorni successivi alla
scadenza, la pena pecuniaria puo'
essere ridotta fino ad un quarto.
3. Sulle somme di cui al comma 1,
non versate o versate con ritardo,
nonche' su quelle per le quali il
concessionario e' tenuto all'anticipazione
e non versate nei termini fissati
dall'articolo 72, comma 1, si applica
l'interesse di mora di cui
all'articolo 61, comma 6.
4. Se i versamenti non sono stati
eseguiti in tutto o in parte si procede
alla espropriazione della cauzione
secondo le disposizioni dell'articolo 56.
art.
105
Mancata esecuzione di sgravi per
indebito.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Al concessionario che, senza
giustificato motivo, non esegue in tutto o
in parte gli sgravi per indebito
ovvero non versa, entro il termine
prescritto, all'ente creditore
l'ammontare degli sgravi di cui non e' stata
possibile l'esecuzione, si applica
la pena pecuniaria in misura dal doppio
al decuplo della somma non
rimborsata o versata.
2. Se il versamento viene
effettuato entro i trenta giorni successivi alla
scadenza la pena pecuniaria puo'
essere ridotta fino ad un quarto.
art.
106
Riscossione di somme rimborsate
per inesigibilita' comprese nella
domanda.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Al concessionario che, avendo
riscosso somme di cui era stato richiesto
il rimborso per inesigibilita' o
gia' rimborsate, non provvede in tutto o in
parte al versamento prescritto
dall'articolo 88, si applica la pena
pecuniaria in misura pari alle
somme riscosse, salve le sanzioni penali se
il fatto costituisce reato.
2. Se il versamento viene
effettuato entro i trenta giorni successivi alla
scadenza, la pena pecuniaria puo'
essere ridotta fino ad un quarto.
art.
107
Atti compiuti da personale non
abilitato.
Testo: in vigore dal 01/03/1988
1. Al concessionario che ha fatto
eseguire notificazioni o atti esecutivi da
ufficiali della riscossione o
messi notificatori non abilitati o non
autorizzati si applica la pena
pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per
ciascuno degli atti irregolarmente
compiuti.
2. La stessa pena si applica
all'ufficiale della riscossione o al messo
notificatore che ha fatto eseguire
la consegna di atti da soggetti non
abilitati.
art.
108
Tardivo versamento da parte del
concessionario delegato.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Al concessionario che versa le
somme riscosse in sede di procedura
delegata oltre il termine
stabilito dall'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, si applica la pena
pecuniaria nelle misure stabilite
dall'articolo 104, commi 1 e 2. Tali
sanzioni sono ridotte di un terzo
se il versamento tardivo riguarda somme
iscritte a ruolo con l'obbligo del
non riscosso come riscosso. In ogni caso
la pena pecuniaria non puo' essere
inferiore a lire 50 mila.
art.
109
Omissione o irregolare tenuta del
registro cronologico.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. All'ufficiale di riscossione
che non tiene il registro cronologico degli
atti e dei processi verbali,
ovvero non lo sottopone alla numerazione ed
alla vidimazione prescritte dal
comma 2 dell'articolo 96, si applica la pena
pecuniaria da lire 50 mila a lire
100 mila.
2. Per l'omessa annotazione di un
atto o di un processo verbale nel registro
e per ogni altra irregolarita'
nella tenuta del registro stesso si applica
la pena pecuniaria da lire 50 mila
a lire 100 mila.
art.
110
Falsita' nelle relazioni di
notifica.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. L'ufficiale di riscossione o il
messo notificatore sottoposto a
procedimento penale per aver
attestato il falso nelle relazioni di notifica
e' sospeso dall'impiego e
dall'abilitazione in attesa della definizione del
procedimento stesso.
art.
111
Altre infrazioni.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Per l'inosservanza delle
disposizioni che regolano la riscossione, la
tenuta della contabilita' e gli
adempimenti prescritti ai fini dei
controlli, per la quale non e'
prevista apposita sanzione, si applica la
pena pecuniaria da lire 50 mila a
lire 300 mila.
2. Fra le disposizioni che
regolano la riscossione sono comprese le
disposizioni e istruzioni
impartite dal servizio centrale della riscossione.
art.
112
Procedura di applicazione delle
pene pecuniarie.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. La applicazione delle pene
pecuniarie, comprese quelle per le infrazioni
relative ad entrate di enti
diversi dallo Stato, e' disciplinata dalla legge
7 gennaio 1929, n. 4. L'importo
delle pene riscosse e' devoluto in ogni
caso allo Stato.
art.
113
Durata della concessione.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Per il primo periodo di gestione
la durata della concessione e'
quinquennale.
art.
114
Ambiti territoriali.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Al fine di pervenire
gradualmente all'assetto definitivo della
distribuzione territoriale delle
circoscrizioni, per la determinazione delle
concessioni da valere per il primo
quinquennio di applicazione del
funzionamento del servizio
centrale di riscossione:
a) il Ministro delle finanze, con
decreto da emanare entro tre mesi
dall'entrata in vigore del
presente decreto, sentito il parere della
commissione prevista dall'articolo
3, determina, anche in deroga ai criteri
di cui all'articolo 7, l'ambito
territoriale di ciascuna concessione che
potra' essere, nell'ambito della
stessa provincia, anche di dimensione sub
provinciale;
b) gli ambiti territoriali, da
individuarsi nell'ambito di ciascuna
provincia, dovranno comprendere un
numero di abitanti non inferiore a 50
mila, un numero di operazioni per
versamenti diretti e per articoli iscritti
a ruolo non inferiore a 12 mila ed
un ammontare globale di tributi da
riscuotere non inferiore a lire 5
miliardi; il numero di tali ambiti,
comunque, non potra' essere
superiore a 300;
c) gli ambiti territoriali, di
norma, comprenderanno il territorio di uno o
piu' comuni, anche non contigui,
serviti dal complesso delle gestioni
facenti capo ad un unico titolare,
ovvero a piu' titolari che abbiano
costituito una societa' per azioni
con i requisiti di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera c); dovranno,
comunque, essere garantiti criteri di
efficienza, economicita' e
funzionalita';
d) in relazione ai criteri di cui
alla lettera c), il territorio che non
puo' costituire, per mancanza dei
requisiti previsti nella lettera b),
autonomo ambito territoriale,
sara' aggregato all'ambito territoriale
viciniore, purche' della stessa
provincia, assicurando in ogni caso, per
dimensioni territoriali e numero
degli abitanti serviti, la maggiore
efficienza, economicita' e
funzionalita' della gestione;
e) il servizio centrale, alla fine
del quarto anno di gestione delle
concessioni raccogliera' tutti gli
elementi necessari per la valutazione
delle singole gestioni. Tali
elementi saranno messi a disposizione della
commissione consultiva per
valutare l'efficienza, l'economicita' e la
produttivita' di ciascuna
concessione ai fini del parere di cui all'articolo
3, comma 2, lettera a).
art.
115
Conferimento del servizio per il
primo quinquennio.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. Per il primo quinquennio di
gestione del servizio la concessione sara'
conferita, con decreto del
Ministro delle finanze, preferibilmente al
soggetto che abbia gestito in
proprio, anche sotto diversa forma societaria
o attraverso i propri soci, il
servizio esattoriale con rilevante impegno e
particolare efficienza in
circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale
stesso. L'affidamento in
concessione deve essere richiesto al servizio
centrale entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro
delle finanze che determina il numero e
la dislocazione degli sportelli
per ciascun ambito territoriale e stabilisce
la misura dei compensi a norma
dell'articolo 61; il decreto deve essere
emanato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Se piu' richiedenti sono in
possesso dei requisiti indicati nel comma 1,
la concessione e' assegnata al
soggetto che ha gestito il servizio
esattoriale in comuni compresi
nell'ambito territoriale con la maggiore
popolazione complessiva.
3. Negli ambiti territoriali per i
quali non sono presentate richieste di
conferimento da parte di soggetti
in possesso dei requisiti indicati nel
comma 1, la concessione e'
assegnata, entro due mesi dal termine stabilito
dallo stesso comma, al richiedente
che risulta piu' idoneo secondo i criteri
e con le procedure indicati
nell'articolo 9, commi 4 e 5.
4. Il rinnovo della concessione
conferita ai sensi del presente articolo
puo' essere richiesto solo quando
l'ambito territoriale della concessione
risponde, sin dalla data di inizio
della gestione, ai criteri di
determinazione previsti dal comma
2 dell'articolo 7. Il rinnovo deve essere
richiesto entro il mese di
febbraio dell'ultimo anno della gestione.
art.
116
Definizione dei rapporti dei
cessati esattori e ricevitori provinciali.
Testo: in vigore dal
01/03/1988
1. I concessionari provvedono, nei
termini e con le modalita' previsti
dalle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente
decreto e con l'obbligo di
separato rendiconto, alla riscossione dei residui
crediti in carico alle cessate
esattorie e succedono ai titolari di queste
nei procedimenti concorsuali e in
quelli di riscossione coattiva.
2. A tal fine i titolari delle
cessate esattorie provvedono a loro cura e
spese e sotto la loro
responsabilita' a trasmettere ai concessionari
subentranti gli elenchi di tutti i
crediti residui, con l'indicazione dello
stato delle procedure in corso per
ciascuno di essi, secondo le modalita' e
nei termini che verranno stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze,
da emanarsi entro otto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto. L'obbligo dei
concessionari di provvedere alla riscossione sorge
con la consegna dei predetti
elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni
responsabilita' per la mancata
inclusione di crediti negli elenchi rimane a